Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19529 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/09/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 23/09/2011), n.19529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16957/2008 proposto da:

BAUMER ELECTRIC AG. in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 9-11, presso lo

studio dell’avvocato SALVINI Livia, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CIPOLLA GIUSEPPE MARIA, giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 33/2007 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 02/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

07/06/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito per il resistente l’Avvocato GUIDA, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto ex art. 384

c.p.c..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con due avvisi di accertamento notificati il 25 ottobre 2005, l’Agenzia delle entrate negava alla Baumer Eletric AG i rimborsi dei crediti IVA maturati negli anni 1999 e 2000, chiedeva la restituzione delle imposte già rimborsate (Euro 24.196,01 e 41.316,55) alla contribuente in forza dei soli modelli VR e le irrogava sanzioni (Euro 37.184,90 e 37.184,89) per illegittime detrazioni d’imposta e omesse dichiarazioni annuali. La società impugnava gli avvisi dinanzi alla CTP di Milano, che rigettava i ricorsi.

Indi, con unica sentenza del 2 maggio 2007, la CTR – Lombardia ha respinto gli appelli riuniti, proposti dalla contribuente nei confronti dell’Agenzia. Ha motivato la decisione ritenendo che la normativa (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis; ris. 60/2001) non consentiva di considerare assimilabili e fungibili il modello VR e la dichiarazione annuale IVA, atteso che la prima valeva come dichiarazione annuale “limitatamente ai dati in essa indicati” – e quindi esclusivamente ai fini del rimborso – e che, quindi, in qualsiasi altra fattispecie la presentazione del modello VR non poteva tener luogo della prescritta dichiarazione annuale. Ha aggiunto che, pertanto, la contribuente, al fine di precludere l’accertamento da parte dell’amministrazione, avrebbe dovuto seguire nella presentazione della domanda di condono le modalità previste per il caso di “omessa presentazione della dichiarazione” e non quelle per l’ipotesi di “incompleta dichiarazione”. La società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dell’economia e delle finanze; entrambi resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

01. Preliminarmente, si rileva la carenza di legittimazione processuale dell’altro soggetto evocato dinanzi a questa Corte, il Ministero dell’economia e delle finanze, che non è stato parte nel giudizio di secondo grado ed è oramai estraneo al contenzioso tributario dopo la creazione delle agenzie fiscali. La chiamata ministeriale in cassazione è dunque inammissibile e il ricorso della contribuente va esaminato unicamente riguardo all’Agenzia delle entrate, che è la sola a essere legittimamente intimata. Il ricorso, pur erroneamente attingendo la parte ministeriale, non incide concretamente sul presente giudizio e dunque le relative spese possono essere compensate tra gli interessati.

02. Passando all’esame del ricorso, con il primo motivo, la ricorrente denuncia, riguardo all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis. Sostiene che l’inciso contenuto nell’art. 38 bis “vale come dichiarazione annuale limitatamente ai dati in essa indicati” attribuisce al modello VR tale valore ai fini del rimborso d’imposta, indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA. Rileva, in proposito, che dalle istruzioni allegate al modello VR si evince che esso altro non è che una sintesi del quadro VL della dichiarazione annuale. Aggiunge, inoltre, che la giurisprudenza di legittimità ha, da tempo, chiarito che il contribuente, pur se non abbia presentato la dichiarazione annuale, non perde il suo diritto se abbia regolarmente annotato e contabilizzato le fatture dalle quali derivi il credito d’imposta. Richiama, infine, la risoluzione dell’amministrazione finanziaria 60/2001, secondo cui il contribuente non perde il diritto al credito d’imposta e l’ufficio non può pretendere la restituzione della somma rimborsata che resta acquisita dal contribuente medesimo. Indi, formula il seguente quesito: “se, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, comma 1, penultimo periodo, il modello VR ritualmente presentato, nel caso in cui non venga presentata successivamente la dichiarazione, possa considerarsi equipollente in parte qua alla dichiarazione annuale”.

03. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10 (e dunque del principio di affidamento sancito dallo statuto del contribuente), per aver contraddittoriamente considerato “incompleta” la dichiarazione per l’anno 1997, pur in presenza del solo modello VR, e, invece, del tutto “omesse” le dichiarazioni per gli anni 1999 e 2000, nonostante l’analoga presentazione dei soli modelli VR. 04. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9. Sostiene che l’inciso contenuto nell’art. 38bis cit. “vale come dichiarazione annuale limitatamente ai dati in essa indicati”, relativo alla domanda di rimborso presentata a mezzo del modello VR, consente di ritenere che la presentazione di tale modello sia equipollente alla presentazione della dichiarazione annuale IVA e impone di considerare questa non “omessa” ma semplicemente “incompleta”. Sicchè il versamento delle somme dovute ai sensi della L. n. 289, art. 9, commi 2 e 3, implicherebbe il perfezionamento del c.d. condono tombale, con conseguente impossibilità per l’amministrazione di effettuare accertamenti, non essendo dovuti i diversi importi di cui al comma 8, relativo alle fattispecie di dichiarazione omessa.

05. Il primo motivo di ricorso è fondato. Secondo la giurisprudenza della Sezione, alla quale l’odierno Collegio intende dare continuità in assenza di motivi per discostarsene, il contribuente che, pur avendo annotato regolarmente tutte le fatture da cui scaturisca per lui il credito, abbia omesso di computarle nella dichiarazione annuale, perde il diritto a dette detrazioni, ai sensi del decreto IVA, art. 28, comma 4, fermo però il diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza, in applicazione del citato decreto, art. 30, comma 2 (v. tra le altre Cass. 21947/2007, 16477/2004, 1823/2001).

06. Tale principio vale anche in caso di avvenuto rimborso sulla scorta della sola presentazione del modello VR, e non anche della dichiarazione annuale. Sul punto la contribuente invoca la ben nota Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 60/E dell’8 maggio 2001, ampiamente condivisa in dottrina.

07. In estrema sintesi, l’odierno Collegio ritiene che, secondo le fondamentali pronunce di questa Corte del 20 gennaio 1997, n. 544, e del 17 aprile 1998, n. 3916, non v’è perdita del credito d’imposta nel caso in cui il contribuente, che abbia regolarmente annotato tutte le fatture dalle quali scaturisca per lui il credito e operato la relativa detrazione nelle liquidazioni periodiche, non presenti poi la dichiarazione annuale. Ciò perchè, in forza del decreto IVA, art. 28, comma 4 (testo vigente ratione temporis), il diritto alla detrazione si perde solo quando questa non venga computata sia nel mese di competenza che in sede di dichiarazione annuale. Tale principio resta ampiamente condivisibile anche alla luce dell’evoluzione normativa in materia, attesa, in particolare, la possibilità di presentazione del modello VR e la reintroduzione dell’obbligo di presentazione delle dichiarazioni infrannuali. Se, dunque, l’omissione della dichiarazione annuale non comporta – di per sè sola – la perdita del credito, non v’è ragione logica e giuridica per procedere al recupero della somma a titolo è imposta già erogata dal concessionario, mettendo in moto il meccanismo previsto dal D.P.R. n. 443 del 1997, art. 1. Tale ultima disposizione, infatti, richiede che, a seguito dell’esame della domanda di rimborso, sia verificata la non spettanza dello stesso per carenza dei requisiti di cui al decreto IVA, art. 30. In questo caso l’amministrazione notifica il diniego del rimborso (che, dunque, non viene effettuato) e il contribuente, a sua volta, in luogo del rimborso può computare il credito stesso in detrazione nelle successive liquidazioni.

08. Nella fattispecie, invece, il rimborso è stato già eseguito, e ciò costituisce indice rivelatore del fatto che l’ufficio, prima, e il concessionario, poi, hanno desunto, proprio dal modello VR, l’esistenza di almeno uno dei requisiti richiesti dal decreto IVA, art. 30. In conclusione, è da escludere che l’ufficio, adducendo unicamente ed esclusivamente ragioni di pura forma, possa pretendere, per ciò solo, la restituzione della somma già rimborsata e senza rilievi sulla sua effettiva spettanza.

09. Tali conclusioni trovano riscontri nella dottrina, che, tra l’altro, ritiene che “pure essendo il citato art. 28, già abrogato al momento della emanazione della citata risoluzione n. 60/2001”, conforme alla tesi sopra enunciata, “il principio in essa espresso può essere esteso anche alla situazione normativa attualmente vigente”.

10. Inoltre, va ricordato che, onde garantire la neutralità del tributo, la VI Direttiva CEE, art. 18 – par. 1, stabilisce che il diritto alla deduzione dell’IVA è subordinato solamente al possesso di una fattura compilata secondo le disposizioni ad essa applicabili.

Ne consegue che gli altri adempimenti formali sono dettati unicamente per esigenze riguardanti l’accertamento del tributo, senza intaccare sul piano fiscale sostanziale il credito del contribuente.

11. Ne deriva, poi, sotto l’aspetto sanzionatorio che non possa trovare applicazione la penalità prevista dal D.P.R. n. 471, art. 5, comma 5, e riservata ai soli casi di rimborso non spettante sotto il profilo sostanziale, atteso che la sanzione irrogabile è quella fissa stabilita dal comma 3. L’esistenza di un credito del contribuente, rilevante sul piano sostanziale della concreta definizione del rapporto tributario (cfr. Cass. 6134/2009), non esclude il dato storico dell’omessa dichiarazione annuale e, dunque, l’inosservanza di un adempimento formale dettato per l’accertamento del tributo. Ciò, dunque, non consente di chiudere ogni partita col fisco, anche sotto il profilo sanzionatorio, in forza del pagamento della sanatoria. Infatti, la sentenza della Corte di giustizia del 17 luglio 2008 ha dichiarato la incompatibilità con il diritto comunitario della L. n. 289, art. 9, relativamente alla condonabilità dell’IVA, che realizzava automaticamente anche la esclusione di ogni accertamento fiscale e la estinzione delle sanzioni amministrative tributarie. Il che comporta, di per sè, il rigetto del terzo mezzo.

12. Infine, stimandosi l’assorbimento del secondo mezzo, va cassata la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, sussistendo i requisiti oggettivi per decidere nel merito (art. 384 c.p.c.), va accolto il ricorso introduttivo della contribuente limitatamente però al solo diritto al rimborso.

13. Le spese processuali seguono la (maggior) soccombenza dell’Agenzia e sono liquidate in dispositivo a favore della ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze e compensa le relative spese. Accoglie il primo motivo di ricorso nei confronti dell’Agenzia delle entrate, rigetta il terzo e, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta; decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo relativamente al diritto al rimborso. Condanna l’Agenzia delle entrate al rimborso delle spese processuali, liquidate per il giudizio di legittimità in Euro 6.100,00 (di cui Euro 6.000,00 per onorario), oltre al contributo unificato, e in Euro 4.100,00 (di cui Euro 1.200,00 per diritti ed Euro 2.800,00 per onorario) per ciascuno dei gradi di merito, il tutto con spese generali e oneri accessori secondo legge.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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