Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19529 del 23/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19529 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 13382-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
SOCIETA’

GRUPPO

ANDIDERO

FINANZIAMO

IMMOBILIARE SRL in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FRANCESCO CRISPI 36, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO
LOMBARDI, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO
ROMANELLO POMES, giusta procura alle liti in calce al
controricorso;

c624

Data pubblicazione: 23/08/2013

- controricorrente avverso la sentenza n. 26/8/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di BARI del 22.5.09, depositata il 26/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’il /07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE

udito per la controricorrente l’Avvocato Francesco Romanello Pomes
che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO
BASILE che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 13382 sez. MT – ud. 11-07-2013
-2-

BOGNANNI;

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione SESTA (Tributaria)
R.G. ric. n. 13382/11

Ricorrente: agenzia entrate
Controricorrente: società Gruppo Andidero Finanziario Immobi-

Oggetto: impugnazione avviso diniego condono,
Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale della Puglia n. 22/05/09, depositata il 26
marzo 2010, con la quale essa rigettava l’appello della medesima
contro la decisione di quella provinciale, sicché l’opposizione
della società Gruppo Andidero Finanziario Immobiliare srl., relativa all’avviso di diniego inerente al condono per le imposte Irpeg, Irap ed Iva, dovute per il 2000, veniva ritenuta fondata. In
particolare il giudice di secondo grado osservava che in generale
col pagamento della prima rata relativa al chiesto condono, come
pure con quello delle successive, ancorché tardivo come nella specie, si determinava l’efficacia del medesimo, di modo che la società contribuente doveva versare soltanto gli inerenti interessi
e la sanzione del 30%. Il Gruppo Andidero resiste con co

icor-

so, e deposita memoria.
Motivi della decisione

4. Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorre

de-

duce violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che si trattava soltanto di condono c.d. clemenziale e non premiale, posto che la richiesta di esso si basava unicamente sulle
dichiarazioni dei redditi presentate dal Gruppo Andidero, sicché
il beneficio in argomento è strutturato in maniera differente rispetto alle altre fattispecie, nel senso che il relativo procedimento si perfeziona solamente allorché tutte le rate vengano paga-

1

liare srl.

2

te senza ritardo, riguardando esso unicamente l’esclusione della
sanzione.
Il motivo è fondato, posto che l’art. 9 bis L. n. 289/02 disciplina l’ipotesi di iscrizione a ruolo di imposte risultanti da dichiarazioni e non versate, per le quali il condono si perfeziona

seguenza che soltanto in tale ipotesi la sanzione non viene applicata, mentre invece il pagamento della prima rata, ovvero di quelle successive con ritardo, non rende efficace il relativo procedimento amministrativo. Al riguardo più volte questa Corte ha statuito che in tema di condono fiscale, la definizione agevolata ai
sensi dell’art. 9 bis della legge 27 dicembre 2002, n. 289, comportante la non applicazione delle sanzioni relative al mancato
versamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 dicembre 2002, e per le
quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data, si perfeziona solo se si provvede all’integrale pagamento del
dovuto nei termini e nei modi previsti dalla medesima disposizione, attesa l’assenza di previsioni quali quelle contenute negli
artt. 8, 9, 15 e 16 della medesima legge, che considerano efficaci
le ipotesi di condono ivi regolate anche senza adempimento integrale, e che sono insuscettibili di applicazione analogica, in
quanto, come tutte le disposizioni di condono, di carattere eccezionale (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 21364 del 30/1

e,

19546 del 2011).

dr

Dunque sul punto la sentenza impugnata non risulta m.tjata in
modo giuridicamente corretto.
3. Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, senza rinvio, posto che la causa
può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori
accertamenti di fatto, ex art. 384, comma 2 cpc., e rigetto del
ricorso in opposizione della società contribuente avverso l’avviso
di diniego di condono.

2

solamente col pagamento, tempestivo, di tutte le rate, con la con-

3

4. Quanto alle spese dell’intero giudizio, sussistono giusti
motivi per compensarle, avuto riguardo alla natura della controversia e della questione trattata, nonché al pagamento, ancorché
tardivo, anche delle rate successive alla prima, da parte del

P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata„ decidendo
nel merito, rigetta quello introduttivo, e compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, 1’11 luglio 2013.

Gruppo Andidero.

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