Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19529 del 23/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19529 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 8730-2017 proposto da:
POSTE ITALLANTI;, S.P.A. società con socio unico C.F.97103880585,
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domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI n.134, presso Io studio
dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente contro
ZACCAGNI MARIANTONELI,A, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA FEDERICO CESI n.21, presso lo studio dell’avvocato
ENRICO NLAJO, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE
CAMPANELLI;

– controricorrente avverso la sentenza n. 118/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 06/04/2016;

Data pubblicazione: 23/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/05/2018 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES.
RILEVATO

che, con sentenza del 6 aprile 2016, la Corte di Appello di Bari

nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra
Mariantonella Zaccardi e Poste Italiane s.p.a. e relativo al periodo
dall’8 marzo al 30 aprile 2004;

che il termine era stato apposto per ” … ragioni di carattere
sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla
sostituzione del personale inquadrato nell’Area Operativa ed addetto
servizio di recapito presso il Polo corrispondenza Puglia Basilicata
assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro nel
periodo..”.

che,

ad avviso della Corte territoriale, tutte le doglianze

dell’appellante società – incentrate sulla declaratoria di decadenza
dalla prova testimoniale già ammessa adottata dal primo giudice erano infondate in quanto le decisioni sul punto del primo giudice
(tanto quella di cui alla ordinanza con la quale era stata dichiarata la
decadenza, che quella, implicita, di rigetto della richiesta di revoca di
detta ordinanza) erano corrette non avendo Poste Italiane addotto
alcun grave motivo a giustificazione della mancata citazione dei testi
ammessi per l’udienza fissata per l’espletamento della prova e,
peraltro, l’esercizio dei poteri istruttori ufficiosi non poteva supplire
a decadenze in cui la parte era per sua colpa incorsa;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso Poste
Italiane s.p.a. affidato a cinque motivi cui la Zaccagni resiste con
controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
CONSIDERATO

Ric. 2017 n. 08730 sez. ML – ud. 23-05-2018
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confermava la decisione del primo giudice che aveva dichiarato la

che: con il primo motivo di ricorso si deduce violazione a falsa
applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ( in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) per avere la Corte territoriale
omesso di pronunciarsi in ordine al motivo di appello con il quale era
stata lamentata la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. da parte del
primo giudice il quale non aveva tenuto conto della mancata

Poste Italiane contenuta nella memoria di costituzione innanzi al
Tribunale circa l’applicazione di essa ricorrente presso l’UDR di
Poggiofranco di Bari, in qualità di addetta al servizio recapito con
mansioni proprie dell’area operativa, per sostituire personale assente
con diritto alla conservazione del posto inquadrato nella medesima
Area Operativa ed addetto al servizio recapito presso la medesima
struttura, assenze non fronteggiabili con il personale già in servizio,
non contestazione che rendeva non necessaria la prova testimoniale
su tali circostanze, prova, comunque, articolata dalla società; con il
secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.
115 e 420 cod. proc. civ. ( in relazione all’art. 360, primo comma, n.
3, cod. proc. civ.) non avendo il giudice del gravame, al pari del
Tribunale, rilevato che la Zaccagni, nel ricorso introduttivo del
giudizio, aveva formulato solo rilievi sulla genericità della clausola
appositiva del termine senza mai negare la ricorrenza delle esigenze
sostitutive nella medesima indicate, sicchè Poste Italiane non aveva
alcun onere di provare in giudizio la ricorrenza delle ragioni
giustificative del termine e, comunque, per avere la Corte di appello
errato nel non considerare la mancata contestazione delle specifiche
allegazioni della società in ordine alla sussistenza, con riferimento
all’ufficio di destinazione della Zaccagni, della causale indicata in
contratto; con il terzo motivo si denuncia omesso esame circa un
fatto decisivo e controverso per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti nonché violazione e falsa applicazione dell’art.
208 cod. proc. civ. e dell’art. 104 disp. att. cod. proc. civ. ( in
relazione all’art. 360, primo comma nn. 3 e 5, cod. proc. civ.)
avendo la Corte territoriale omesso di rilevare che, alla udienza
Ric. 2017 n. 08730 sez. ML – ud. 23-05-2018
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contestazione, da parte della Zaccagni, della specifica allegazione di

dell’Il gennaio 2001, prima udienza successiva a quella in cui il
Tribunale aveva dichiarato la decadenza dalla prova, la società aveva
chiesto la revoca della ordinanza dichiarativa della decadenza dalla
prova testimoniale, richiesta solo reiterata alla udienza del 25
ottobre 2001 ( e non proposta per la prima volta, come affermato
dalla Corte) e per aver erroneamente affermato l’inaccoglibilità di

quanto il dato letterale tanto dell’art.208 cod. proc. civ. che dell’art.
104 disp att. cod. proc. civ. non prevede affatto la sussistenza di
“gravi motivi” per procedere alla revoca richiesta; con il quarto
motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 115,
116, 253, 420, 421 e 437 cod. proc. civ. ( in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) avendo la Corte di merito
omesso di esercitare i propri poteri ufficiosi in tema di ammissione di
prove sul rilievo che la prova testimoniale non poteva essere
ammessa in appello perché priva del requisito della novità e stante la
decadenza in cui era incorso l’appellante, senza considerare che la
società aveva reiterato tanto in primo grado che in sede di gravame
la richiesta di ammissione della prova e, giammai l’aveva
abbandonata; con il quinto motivo viene dedotta violazione e falsa
applicazione dell’art. 32 , legge n. 183 del 2010 e dell’art. 420 cod.
proc. civ. ( in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.
civ.) avendo la Corte di appello erroneamente riconosciuto gli
interessi sull’indennità ex art. 32 L. n. 183/2010 sin dalla data di
scadenza del contratto e non dalla data della pronuncia;

che il primo motivo è fondato in quanto la Corte di appello ha del
tutto omesso di esaminare il motivo di gravame laddove denunciava
la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per non avere il primo
giudice tenuto conto della mancata contestazione, da parte della
Zaccagni, della specifica allegazione di Poste Italiane contenuta nella
memoria di costituzione innanzi al Tribunale circa l’applicazione di
essa ricorrente presso l’UDR di Poggiofranco di Bari , in qualità di
addetta al servizio recapito con mansioni proprie dell’area operativa,
per sostituire personale assente con diritto alla conservazione del
Ric. 2017 n. 08730 sez. ML – ud. 23-05-2018
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tale richiesta di revoca perché non sorretta da “gravi motivi” ciò in

posto inquadrato nella medesima Area Operativa ed addetto al
servizio recapito presso la medesima struttura, assenze non
fronteggiabili con il personale già in servizio, non contestazione che
rendeva non necessaria la prova testimoniale su tale circostanza; ed
infatti, nell’impugnata sentenza non vi è alcun accenno a tale
questione che è rimasta del tutto pretermessa;

proposto in subordine al primo;

che il terzo motivo è inammissibile in quanto – pur a voler ritenere
la tempestività della richiesta di revoca dell’ordinanza con la quale
Poste Italiane era stata dichiarata decaduta dalla prova testimoniale,
erroneamente esclusa dal giudice del gravame – per costante
giurisprudenza di questa Corte spetta esclusivamente al giudice del
merito, in base al disposto di cui agli artt. 208 cod. proc. civ. e 104
disp. att. cod. proc. civ., valutare se sussistono giusti motivi per
revocare l’ordinanza di decadenza della parte dal diritto di far
escutere i testi per la sua mancata comparizione all’udienza fissata,
ovvero per l’omessa citazione degli stessi, esulando dai poteri della
Corte di Cassazione accertare se l’esercizio di detto potere
discrezionale sia avvenuto in modo opportuno e conveniente. (Cass.
n. 18478 del 01/09/2014; Cass. 4189 del 22/02/2010); peraltro,
Poste Italiane non ha neppure allegato di aver prospettato a
sostegno dalla richiesta di revoca la ricorrenza di cause a lei non
imputabili per le quali non aveva provveduto alla citazione dei testi;

che del pari infondato è il quarto motivo in quanto correttamente la
Corte di appello – nel rigettare la censura all’operato del Tribunale
laddove non aveva motivato il mancato esercizio dei poteri ufficiosi
riconosciutigli dall’art. 421 cod. proc. civ. alfine di ammettere la
prova testimoniale dalla quale era decaduta – ha rilevato che detta
prova non poteva essere ammessa, anche esercitando i poteri
riconosciuti alla giudice dell’appello ex art. 437 cod. proc. civ., alla
luce della decadenza in cui l’appellante era incorsa; ed infatti
l’esercizio di detti poteri non può essere invocato per rimediare a
decadenze in cui la parte sia colpevolmente incorsa, come nel caso in
Ric. 2017 n. 08730 sez. ML – ud. 23-05-2018
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che l’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, peraltro

esame (Cass. n. 5878 del 11/03/2011; Cass. n. 154 del 10/01/2006;
Cass. n. 17572 del 01/09/2004);

che, infine, il quinto motivo risulta assorbito dall’accoglimento del
primo e, comunque, sarebbe stato fondato alla luce della costante
giurisprudenza di questa Corte secondo cui <> ( per tutte, cfr. Cass. n. 5344 del 17/03/2016);

che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, va accolto il
primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il quinto e rigettati il
terzo ed il quarto, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo
accolto e rinvia alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione
anche per le spese del presente giudizio;

P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso,assorbiti il secondo ed il
quinto e rigettati il terzo ed il quarto, cassa l’impugnata sentenza in
relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Bari in
diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2018
Il Presidente

trova applicazione anche nel caso dell’indennità di cui all’art. 32 della

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