Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19528 del 23/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19528 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 17460-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – Ufficio di Avezzano in persona del
Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
AQUILIO GIUSEPPE, AQUILIO ANGELA, AQUILIO CINZIA
quali eredi di Aquilio Giovanni;

– intimati avverso il provvedimento n. 66/2/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di L’AQUILA dell’8.2.2010, depositata il 07/06/2010;

go5

Data pubblicazione: 23/08/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’Il /07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

Ric. 2011 n. 17460 sez. MT – ud. 11-07-2013
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di L’Aquila ha rigettato l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la
sentenza n.15/07/2009 della CTP di L’Aquila che aveva accolto il ricorso della
contribuente Aquilio Angela- ed ha così annullato l’avviso di rettifica e liquidazione
con cui erano state determinate maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali per
la compravendita (registrata in data 27.7.2004) di un’area edificabile in comune di
Avezzano.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che l’Ufficio non avrebbe potuto
rettificare il valore dell’atto facendo ricorso al solo metodo “sintetico-comparativo”;
ritenendo che l’atto fosse viziato per difettosa motivazione, attesa l’omessa
allegazione dei documenti in esso richiamati; ritenendo che sarebbe stato necessario
che l’Ufficio non si limitasse a rinviare ad altra stima, ma analizzasse plurimi
trasferimenti di immobili con analoghe condizioni e caratteristiche; infine ritenendo
che (alla luce dell’art.6 del DPR n.643/1972) l’Ufficio non avrebbe potuto omettere
di considerare gli altri criteri di stima pariordinati, nulla potendolo autorizzare a
ritenere che il metodo utilizzato sia “residuale e subordinato alla oggettiva
impossibilità di ricorrere ai parametri oggettivi di cui ai precedenti criteri”.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La contribuente non si è costituita.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore – può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il primo motivo di impugnazione (improntato alla violazione dell’art.52
comma 2 bis del DPR n.131/1986) la parte ricorrente si duole della sola ratio

3

Osserva:

decidendi che è sostanziata —nella sentenza del giudice di appello- nella ritenuta
violazione dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativa, violazione
determinata dal non essere stato allegato il documento relativo all’atto di vendita
valorizzato per la comparazione. A tal fine la parte ricorrente rileva di avere
comunque riportato nel provvedimento il “contenuto essenziale” di detto atto, sicchè

l’allegazione materiale.
Nulla però la parte ricorrente prospetta e censura a proposito delle diverse ed
autonome rationes decidendi contenute nella decisione impugnata (dianzi
succintamente indicate), secondo cui l’atto di liquidazione doveva patire
annullamento anche per diverse e variegate ragioni.
Questa Corte però ha avuto più volte modo di chiarire (per tutte Cass.Sez. 3, Sentenza
n. 24540 del 20/11/2009) che “Nel caso in cui la decisione impugnata sia fondata su
una pluralità di ragioni, tra di loro distinte e tutte autonomamente sufficienti a
sorreggerla sul piano logico-giuridico, è necessario, affinché si giunga alla cassazione
della pronuncia, che il ricorso si rivolga contro ciascuna di queste, in quanto, in caso
contrario, le ragioni non censurate sortirebbero l’effetto di mantenere ferma la
decisione basata su di esse”.
D’altronde, anche il secondo motivo di impugnazione (centrato sul vizio di
motivazione) si appalesa inammissibile, atteso che esso si risolve in una sterile critica
circa la completezza della sentenza di appello, senza indicazione del “fatto
controverso” in relazione al quale soltanto è predicabile il vizio di motivazione della
pronuncia.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità.
Roma, 10 novembre 2012

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;

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(attesa la previsione del menzionato art.52) non ne sarebbe stata necessaria

che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa
non si è costituita.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 11 luglio 2013.

P.Q.M.

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