Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19528 del 23/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 19528 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 8487-2017 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
POMPEO MAGNO n.23/A, presso lo studio dell’avvocato
GIAMPIERO PROIA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente contro
DI FRANCESCO NICOLA LUCA, elettivamente domiciliato in
ROMA, Via GERMANICO n.172, presso lo studio dell’avvocato
SERGIO GALLEANO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente avverso la sentenza n. 4286/2016 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 23/09/2016;

Data pubblicazione: 23/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
pAriec7ipAhí d(-.1 23705/2018 dal Consigliere Dott. ( -111J1.10
FERNAN DES.
RILEVATO
che, con sentenza del 23 settembre 2016, la Corte d’Appello di

domanda proposta da Nicola Luca Di Francesco nei confronti di Poste
Italiane s.p.a. dichiarava, in relazione al contratto di
somministrazione a tempo determinato stipulato per il periodo dall’8
agosto al 30 settembre 2003 e prorogato fino al 30 settembre 2004,
era intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con
l’utilizzatrice (Poste Italiane) a far data dall’8 agosto 2003 con
condanna della società al ripristino del rapporto ed al pagamento
dell’indennità prevista dall’art. 32 della legge n. 183/2010
quantificata in otto mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto
oltre accessori dalla pronuncia;

che, per la cassazione di tale decisione propone ricorso Poste
Italiane affidato a tre motivi cui resiste con il Di Francesco con
controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art.
380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti,
unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di
consiglio;

che entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis
cod. proc. civ. in cui: Poste Italiane s.p.a. dissente dalla proposta
del relatore ribadendo le ragioni di cui al ricorso; il Di Francesco
insiste per il rigetto del ricorso;

CONSIDERATO
che: con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa
applicazione degli artt. 1 – commi 1, 2 e 5 – 3, comma 3, e 10,
commi 1 e 2, della legge n. 196 del 1997 nonché dell’Accordo
sindacale del 4 novembre 2002 ( in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 3, cod. proc. civ.) per avere la Corte territoriale

Ric. 2017 n. 08487 sez. ML – ud. 23-05-2018
-2-

Roma, in riforma della decisione del primo giudice, accogliendo la

erroneamente ritenuto generica la causale del contratto di fornitura
in quanto nessuna norma della legge n. 196/1997 prevedeva che,
per la validità del contratto di fornitura di lavoro temporaneo, lo
stesso dovesse contenere l’indicazione delle ragioni per ricorso alla
fornitura di lavoro, né tale obbligo di forma poteva essere desunto
dal collegamento funzionale tra il contratto di fornitura di lavoro (tra

lavoro ( tra impresa fornitrice e lavoratore); si evidenzia, altresì, che
l’indicazione delle ragioni contenuta nel contratto di fornitura,
comunque, non era generica in quanto faceva richiamo ad esigenze
di carattere temporaneo nei limiti di cui all’art.1 , comma 2, della
legge 196/1997 ed il contratto di prestazione di lavoro era stato
stipulato per esigenze sostitutive di lavoratori assenti per
aspettativa, congedo, ferie, partecipazione a corsi di formazione
ovvero per malattia e temporanea inidoneità a svolgere le mansioni
assegnate in linea con quanto previsto dall’Accordo sindacale del 4
dicembre 2002; con il secondo motivo viene dedotta violazione e
falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 10 della legge n. 196/1997 , 1372
cod. civ., 115 116 cod. proc. civ. ( in relazione all’art. 360, primo
comma, n.3, cod. proc. civ.) per avere il giudice del gravame
erroneamente ritenuto che Poste Italiane non avesse fornito la prova
della causale del contratto di fornitura di lavoro perché, invece di
prendere in considerazione la causale del contratto di fornitura,
aveva scrutinato quella apposta al contratto di lavoro intercorso tra
lavoratore ed impresa fornitrice rispetto al quale la utilizzatrice era
del tutto estranea ( ed infatti il contratto di fornitura non era
giustificato da esigenze connesse ad aumenti di produttività, ma da
esigenze di sostituire personale assente con diritto alla
conservazione del posto, causale rispetto alla quale la
documentazione prodotta dalla società era del tutto esaustiva, come
ritenuto dal Tribunale) ; con il terzo motivo si lamenta violazione e
falsa applicazione dell’art. 32, commi quinto e sesto, della legge n.
183/2010 ( in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc.
civ.) per avere la Corte di merito quantificato l’indennità di cui al
Ric. 2017 n. 08487 sez. ML – ud. 23-05-2018
-3-

impresa fornitrice ed utilizzatrice) ed il contratto di prestazione di

menzionato art. 32 senza tenere conto del lungo tempo trascorso
prima che il Di Francesco adisse l’autorità giudiziaria e degli accordi
sindacali di stabilizzazione prodotti dalla società;

che il primo motivo è infondato in quanto, come questa Corte ha
avuto modo di affermare in numerose decisioni, la genericità della
causale del contratto di fornitura rende il contratto illegittimo, per

consente la stipulazione solo per le esigenze di carattere temporaneo
rientranti nelle categorie specificate nel comma 2, esigenze che il
contratto di fornitura non può quindi omettere di indicare, ne’ può
indicare in maniera generica e non esplicativa, limitandosi a
riprodurre il contenuto della previsione normativa (Cass. 20 ottobre
2017, n.24887; 15 dicembre 2016 , n. 25931; Cass. 7 dicembre
2014 n. 23811, tra le varie), con la precisazione che l’illegittimità del
contratto di fornitura comporta le conseguenze previste dalla legge
sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di
lavoro, e quindi l’instaurazione del rapporto di lavoro con il fruitore
della prestazione, cioè con il datore di lavoro effettivo (v. Cass., 23
novembre 2010, n. 23684; Cass., 24 giugno 2011, n. 13960; Cass.,
5 luglio 2011, n. 14714) e la conversione dello stesso da lavoro a
tempo determinato in lavoro a tempo indeterminato, per intrinseca
carenza dei requisiti richiesti dal decreto legislativo 368/2001 ai fini
della legittimità del lavoro a tempo determinato tra l’utilizzatore ed il
lavoratore (sul punto, v. anche: Cass. 8 maggio 2012 n. 6933;
Cass., 5 dicembre 2012, n. 21837, e, da ultimo, Cass., 27 gennaio
2014, n. 1658);

che dalla infondatezza del primo motivo discende l’inammissibilità
del secondo alla luce del principio secondo cui nel caso in cui venga
impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di
questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a
sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della
pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di
specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella
sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinché si
Ric. 2017 n. 08487 sez. ML – ud. 23-05-2018
-4-

violazione della L. n. 196 del 1997, art. 1, commi 1 e 2, che

realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve
mirare alla cassazione della sentenza, “in toto” o nel suo singolo
capo, per tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro
sorreggano, sicchè è sufficiente che anche una sola delle dette
ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo
stata impugnata, sia respinta, perché il ricorso o il motivo di

nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse,
le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del
capo impugnato ( Cass. Sez. U, n. 16602 del 08/08/2005;
successive conformi, ex multis: Cass. n. 21431 del 12/10/2007;
Cass. Sez. U, n. 10374 del 08/05/2007); ed infatti, nel caso in
esame, l’instaurazione di un rapporto di lavoro con l’utilizzatrice era
stata fondata e sulla ritenuta genericità della causale e sulla mancata
prova da parte di Poste Italiane in ordine alla ricorrenza in concreto,
con riferimento all’ufficio di destinazione del Di Francesco, delle
ragioni che avevano motivato il ricorso al lavoro somministrato e la
prima delle due “rationes decidendi”, per quanto sopra detto, non è
risultata incisa dal primo motivo di ricorso e, dunque, vale da sola a
sorreggere la impugnata sentenza; peraltro, nel motivo non è stato
neppure trascritto il testo del contratto di fornitura, trascrizione
ancor più necessaria dal momento che nel motivo si fa riferimento ad
esigenze sostitutive non menzionate nell’impugnata sentenza
laddove riporta la causale del detto contratto, né viene specificato
dove tale contratto sarebbe attualmente rinvenibile;

che del pari inammissibile è il terzo motivo per un duplice ordine di
ragioni:
– in primo luogo avuto riguardo a quanto più volte statuito da
questa Corte in tema di indennità di cui all’art. 8 della legge n. 604
del 1966 (cfr. Cass. 5 gennaio 2001 n. 107; Cass. 15 maggio 2006
n. 11 107; Cass. 14 giugno 2006 n. 13732; da ultimo, con
riferimento all’art. 32 comma 5 0 , per tutte, vedi Cass. n.
8747/2014) secondo cui la determinazione tra il minimo e il massimo
della misura dell’indennità de qua spetta al giudice di merito ed è
Ric. 2017 n. 08487 sez. ML – ud. 23-05-2018
-5-

impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto

censurabile in sede di legittimità solo per motivazione assente,
illogica o contraddittoria, vizio questo che, nel caso in esame, non
ricorre avendo la Corte territoriale tenuto conto, come si evince
dalla motivazione, di almeno uno dei criteri stabiliti nell’art. 8 della
legge n. 604 del 1966 (quali le dimensioni aziendali, la durata
dell’assunzione illegittima) ed ha concluso nel senso che ha ritenuto

– nella parte lamenta che la Corte di appello non avrebbe tenuto
conto degli “accordi sindacali di stabilizzazione” in quanto non viene
precisato, neppure in forma sintetica, il contenuto di tali accordi sì da
consentire la verifica della concreta possibilità per il ricorrente di
potervi aderire (cfr. Cass. 11.2.2014 n. 3027, vedi anche più di
recente : Cass. n. 30617 del 20 dicembre 2017);

che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va
rigettato;

che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e
vengono liquidate come da dispositivo con attribuzione all’avv.
Sergio Galleano per dichiarato anticipo fattone;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
previsto dall’art. 13, comma 1

quater,

del d.P.R. 30 maggio,

introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione
ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale
quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del
13 maggio 2014 e numerose successive conformi);

P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del
presente giudizio liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 4.000,00
per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella
misura del 15% con attribuzione.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
Ric. 2017 n. 08487 sez. ML – ud. 23-05-2018
-6-

congruo determinare l’indennità onnicomprensiva in otto mensilità;

quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2018

Il Presidente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA