Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19528 del 19/07/2019

Cassazione civile sez. III, 19/07/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 19/07/2019), n.19528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8324/2018 proposto da:

C.E., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

RICCARDO MARZO;

– ricorrente –

contro

P.F., P.P., P.O., domiciliati ex lege

in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO CANTELMO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 824/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 22/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/05/2019 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

C.E. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce P.T.B. chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di Euro 45.000,00, o altra somma di giustizia, in relazione alla querela presentata nei suoi confronti con l’accusa di essersi impossessata della proprietà P., di avere realizzato abusivamente sconfinamenti nella proprietà vicina e di avere realizzato un muro di cinta in completa difformità dalla concessione edilizia, e ciò sulla base delle qualifiche, erroneamente attribuite, di proprietaria delle p.lle nn. (OMISSIS) e di titolare della concessione edilizia. Riassunto il giudizio nei confronti degli eredi del convenuto, nel frattempo deceduto, fu disposta l’estromissione del coniuge A.I. per avere quest’ultima rinunciato all’eredità. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello la C.. Con sentenza di data 22 agosto 2017 la Corte d’appello di Lecce rigettò l’appello.

Osservò la corte territoriale, premesso che la A. non era legittimata a partecipare al processo perchè priva della qualità di chiamata all’eredità nel possesso di beni ereditari in quanto l’ultima casa di abitazione non era ricompresa nell’asse ereditario, che doveva intendersi rinunciata l’istanza di riammissione in termini per la produzione di sentenza del T.S.A.P. e che le condotte ascritte in querela dal P. non erano connesse alle qualità di proprietaria delle p.lle nn. (OMISSIS) e di titolare della concessione edilizia (e comunque la C., in quanto comproprietaria con la sorella della p.lla (OMISSIS), era stata destinataria di ordinanza di sospensione di opere in difformità dalla concessione in epoca antecedente alla proposizione della querela da parte del P.). Aggiunse che l’archiviazione del procedimento penale, sulla base della querela proposta da Ca.Pa.Sa., era stata disposta per insussistenza non della condotta (abusiva realizzazione di muro) ma dell’elemento psicologico e che la richiesta di archiviazione nel procedimento incardinato sulla base della querela del P. era basata sul carattere civilistico delle problematiche implicate, tali da escludere l’esistenza dell’elemento psicologico del reato (peraltro, avendo anche le sorelle C. sporto querela, non era stata la denuncia del P. ad avviare il procedimento di cui si doleva l’appellante, ma anche la querela presentata contro di loro dall’altro confinante Ca.Pa.Sa.). Osservò inoltre che dalla vicenda non emergeva la prova della “innocenza” della C., nè correlativamente la prova della consapevolezza da parte del P. di tale “innocenza” (ed anzi costui, come gli altri confinanti, erano convinti della fondatezza delle loro accuse, riconducibili ad una controversia di carattere civilistico).

Ha proposto ricorso per cassazione C.E. sulla base di sette motivi e resistono con unico controricorso P.O., P.F.L. e P.P.. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. E’ stata presentata memoria dalla ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 485 c.c., 102, 110 e 354 c.p.c., D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 9, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che, non avendo la A. effettuato entro tre mesi dal decesso l’inventario analitico dei beni mobili, era diventata erede pura e semplice, perdendo la facoltà di rinunciare all’eredità e che indipendentemente dalla titolarità della casa coniugale si doveva presumere la presenza nell’attivo ereditario anche di denaro, beni mobili, ecc. ai sensi del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 9.

Con il secondo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè violazione dell’art. 116 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 2043 e 2059 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che nella motivazione della decisione non si legge nulla circa i successivi episodi di manifestazione della condotta calunniatrice, ed in particolare la memoria presentata al GIP e le affermazioni del difensore nell’udienza penale, così come indicati nei gradi di merito.

Con il terzo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè violazione dell’art. 116 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 2043 e 2059 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che la querela è stata presentata dal P. proprio prospettando le qualità di confinante proprietaria delle p.lle (OMISSIS) e di titolare della concessione.

Con il quarto motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè violazione dell’art. 116 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 2043 e 2059 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente, quanto alla circostanza dell’essere stata destinataria di ordinanza quale comproprietaria, che le vicende relative alla p.lla (OMISSIS) sono irrilevanti per il presente giudizio e che comunque l’ordinanza in questione è stata revocata.

Con il quinto motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè violazione dell’art. 116 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 2043 e 2059 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente, quanto serre alla circostanza di cui al motivo precedente, che nell’ordinanza non vi era alcun riferimento alla p.lla (OMISSIS) e che comunque tale ordinanza risultava già revocata al momento in cui il P. presentò la querela.

Con il sesto motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè violazione dell’art. 116 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 2043 e 2059 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente, a proposito del riferimento in motivazione a questioni civilistiche, che il P. sapeva che la C. non era proprietaria delle p.lle (OMISSIS) e non era sua confinate e che nessuna questione civile era in piedi al momento della presentazione della querela.

Con il settimo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la ricorrente che errato era il rilievo secondo cui l’attrice non avrebbe coltivato l’istanza di restituzione in termini, relativa a produzione documentale, per cui la stessa sarebbe rinunciata.

Il ricorso è inammissibile per intervenuto passaggio in cosa giudicata della sentenza impugnata.

La sentenza è stata depositata in data 22 agosto 2017 ed il ricorso è stato notificato in data 27 febbraio 2018. E’ stata tuttavia dall’odierna ricorrente proposta domanda di revocazione della sentenza di appello in data 8 novembre 2017 con istanza di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione. Come precisato dalla stessa ricorrente, l’istanza di sospensione del termine è stata rigettata con provvedimento dell’8 febbraio 2018.

La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell’art. 398 c.p.c., comma 4 (Cass. 22 marzo 2013, n. 7261). Avuto riguardo alla notifica dell’istanza di revocazione, il termine per proporre ricorso per cassazione scadeva il giorno 8 gennaio 2018. Non avendo il giudice della revocazione disposto la sospensione del termine è intervenuta la decadenza dalla facoltà di proporre il ricorso per cassazione.

Non accoglibile è la tesi di parte ricorrente, nella memoria ai sensi dell’art. 372 c.p.c., secondo cui il termine sarebbe rimasto sospeso fino al provvedimento del giudice di appello di rigetto dell’istanza ed avrebbe ripreso a decorrere il giorno 8 febbraio 2018. Presupposto della sospensione del termine per impugnare è che vi sia il provvedimento di sospensione previsto dall’art. 398 c.p.c., u.c., salvo poi stabilire, ma la questione non rileva nella presente sede, se, una volta intervenuta la sospensione, il termine iniziale di decorrenza del periodo di sospensione coincida con la data di emanazione del provvedimento previsto dall’art. 398 c.p.c., comma 4 (Cass. 5 giugno 2014, n. 12701, disponendo comunque l’istante per intero del termine di sessanta giorni dalla prima notifica per ricorrere per cassazione, qualunque sia l’esito dell’istanza di sospensione, mentre gli effetti della scelta di attendere la decisione sull’istanza di sospensione non possono che imputarsi alla stessa parte che tale scelta processuale ha ritenuto di compiere) o con la data di presentazione dell’istanza (Cass. 17 aprile 2013 n. 9239, secondo cui la sospensione, una volta disposta, produce i suoi effetti dal momento della proposizione dell’istanza di parte, non potendo il ritardo del giudice nella deliberazione sull’istanza risolversi in danno dell’istante).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del procuratore anticipatario e che liquida in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019

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