Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19528 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. I, 18/09/2020, (ud. 17/07/2020, dep. 18/09/2020), n.19528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17001/18 proposto da:

-) Ministero dell’Interno, in persona del ministro pro tempore,

domiciliato a Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, dalla quale è rappresentato e difeso ai sensi

del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 1, comma 1;

– ricorrente –

contro

-) A.E., elettivamente domiciliato a Roma, v. Barnaba

Tortolini n. 30, presso l’avv. Alessandro Ferrara che lo rappresenta

e difende in virtù di procura in calce al controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 15.12.2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17 luglio 2020 dal Consigliere relatore Dott. ROSSETTI Marco.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.E., cittadino ghanese, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

2. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento A.E. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Milano, che la rigettò con ordinanza 12.11.2016.

Tale ordinanza, appellata dal soccombente, venne parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Milano con sentenza 15.12.2017. Quest’ultima ha osservato che l’appellante, avendo dimostrato di svolgere un lavoro e di avere una residenza stabile, aveva per ciò solo dimostrato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria (rectius, per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari) di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione dal Ministero dell’interno con ricorso fondato su un motivo. La parte intimata ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato, fondato su due motivi.

Con ordinanza interlocutoria 5.8.2019 n. 20907 il Collegio giudicante, rilevato che la questione di diritto prospettata dalla parte ricorrente era stata già in precedenza devoluta all’esame delle Sezioni Unite, rinviò la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite.

Depositata quest’ultima (Cass. sez. un. 13.11.2019 n. 29459), il presente ricorso è stato fissato e discusso nell’odierna adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso la difesa erariale lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32.

Nell’illustrazione del motivo si sostiene che erroneamente la corte d’appello ha ritenuto che lo svolgimento di attività lavorativa del richiedente asilo costituisca di per sè presupposto sufficiente per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Quest’ultimo, prosegue il ricorso, può essere accordato soltanto ove ricorrano due presupposti alternativi: o la sussistenza, nel paese di origine, di una effettiva compromissione dell’esercizio dei diritti fondamentali anche non integrante gli estremi della “persecuzione” idonea a giustificare la concessione dello status di rifugiato; oppure, in alternativa, la mancanza delle condizioni minime per condurre un’esistenza dignitosa, quali ad esempio un grave rischio per la salute, la mancanza di beni di prima necessità, siccità, carestia, povertà inemendabile, dei quali comunque deve essere fornito un “riscontro probatorio” nei gradi di merito.

Aggiunge l’amministrazione ricorrente che le suddette condizioni non devono essere accertate genericamente con riferimento alla situazione complessiva del paese d’origine del richiedente, ma devono essere valutate in riferimento alla condizione personale di quest’ultimo.

Dopo aver esposto ciò in punto di diritto, il ricorso prosegue osservando che nel caso di specie la corte d’appello ha accolto il gravame, accordando all’appellante permesso il di soggiorno per motivi umanitari, senza avere accertato la sussistenza di esigenze umanitarie specificamente riferibili all’appellante, nè preso in esame le condizioni di partenza del paese di origine, e soprattutto senza correlarle alla storia personale del richiedente.

2. Il motivo è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza 13.11.2019 n. 29459, hanno stabilito quale sia il fondamento, la natura ed i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis, oggi abrogato e sostituito dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132).

Tale statuizioni possono così riassumersi:

a) il permesso di soggiorno per motivi umanitari è espressione del diritto di asilo costituzionalmente garantito dall’art. 10 Cost., comma 3, (coì il p. 6.1. di “Motivi della decisione” della sentenza sopra ricordata);

b) il permesso di soggiorno per motivi umanitari non è imposto dalla legislazione comunitaria e non può interferire con le forme di protezione internazionale da quella previste: esso è dunque alternativo a queste ultime, nel senso che quando ricorrano i presupposti per la concessione dello status di rifugiato o per la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, non vi sarà spazio per la protezione umanitaria, e viceversa (ibidem, p. 9.2);

c) presupposto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari è il rischio che il rimpatrio del richiedente possa determinare una compromissione dei suoi diritti umani “al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (ibidem, p. 10.1);

d) nel valutare la sussistenza di questo rischio, il giudice di merito tuttavia deve osservare due limiti:

d’) da un lato, non può limitarsi a prendere in esame soltanto il livello di integrazione conseguito dal richiedente in Italia, per di più desumendolo soltanto da un elemento di per sè non decisivo, quale lo svolgimento di attività lavorativa;

d”) dall’altro, non può accordare il permesso di soggiorno per motivi umanitari per il solo fatto che, nel paese di provenienza del richiedente, sussista una generale violazione dei diritti umani, perchè così facendo “si prenderebbe (…) in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria” (ibidem, p. 10.2).

2.1. La sentenza impugnata ha violato i suddetti principi, nella parte in cui ha accordato all’appellante il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base della sola considerazione del “percorso di inclusione che il richiedente ha inteso avviare”, segnatamente iniziando ad imparare l’italiano e svolgendo attività di volontariato, e della giovane età del richiedente.

Infatti, alla luce dei principi esposti nel p. precedente, deve affermarsi che il solo svolgimento di attività lavorativa (o di volontariato) non basta ex se per qualificare una persona come “vulnerabile”, e di conseguenza per concederle il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

E’ sempre necessario, invece, l’accertamento in concreto dell’ulteriore elemento che caratterizza questo tipo di protezione: e cioè il rischio, nel caso di rientro del richiedente nel suo Paese di provenienza, di una grave compromissione dei suoi diritti fondamentali della persona.

Accordare invece il permesso di soggiorno per motivi umanitari trascurando questo elemento, e sulla base della sola circostanza che il richiedente svolga un lavoro in Italia (ed a fortiori sulla base del solo rilievo che il richiedente abbia in animo di svolgerlo), significherebbe attribuire rilievo ad una semplice integrazione di tipo economico, per la cui realizzazione l’ordinamento prevede altri strumenti ed altri principi (la domanda da parte del datore di lavoro nell’ambito delle c.d. “quote” o “flussi” prestabiliti di lavoratori).

Per la stessa ragione, l’età del richiedente non può ritenersi, da sola, un elemento decisivo per affermare la sussistenza d’una condizione di vulnerabilità, salva ovviamente l’ipotesi della minore età. Diversamente argomentando si istituirebbe un automatismo non richiesto e non voluto dalla legge, in virtù del quale qualsiasi giovane lavoratore verrebbe ad essere considerato in condizione di vulnerabilità, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

3. La sentenza va dunque cassata con rinvio si questo punto.

Il giudice del rinvio tornerà ad esaminare l’appello applicando il seguente principio di diritto:

“non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, ma è necessario prendere in esame anche la condizione di specifica compromissione dei suoi diritti inviolabili, cui il richiedente sarebbe esposto nel caso di rimpatrio”.

4. Col primo motivo di ricorso incidentale condizionato il controricorrente chiede che questa corte “confermi la statuizione” contenuta nella sentenza d’appello, nella parte in cui ha ritenuto sussistente la condizione di vulnerabilità in capo all’appellante.

Ovviamente quella che precede, prima che inammissibile, non può dirsi nemmeno una impugnazione in senso tecnico, in quanto il ricorrente incidentale non chiede alcuna modifica del decisum adottato dalla Corte d’appello, ma ne invoca la conferma.

5. Col secondo motivo di ricorso incidentale condizionato il controricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione di plurimi norme del D.Lgs. n. 251 del 2007 e del D.Lgs. n. 25 del 2008.

Lamenta che erroneamente la corte d’appello, al fine di concedere il permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha preso in esame soltanto la condizione di vulnerabilità soggettiva del richiedente, senza considerare le condizioni oggettive del suo paese di provenienza.

Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del ricorso principale: ed infatti la cassazione con rinvio della sentenza d’appello comporterà necessariamente l’obbligo, per il giudice di merito, di rivalutare tutte le condizioni, oggettive e soggettive, poste dall’interessato a fondamento della domanda di protezione.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

(-) accoglie il ricorso principale;

(-) dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale, ed assorbito il secondo;

(-) cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile della Corte di cassazione, il 17 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

 

 

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