Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19527 del 23/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19527 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 17406-2011 proposto da:
GRAZIANI FRANCA GRZFNC61H49A515L, GRAZIANI MARIA
ALESSANDRA GRZMLS57H48A515U in qualità di eredi di De
Rugeriis Gabriella, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI
SAVORELLI 11, presso lo studio dell’avvocato PEVERINI
FABRIZIO, rappresentate e difeser dall’avvocato CAVALIERE
ANGELO, giusta delega in calce al ricorso (per Graziarli Franca) e
giusta procura speciale alle liti per atto notaio Elena Clementini di
Spoltore, in data 17.6.2012, n. rep. 38452 (per graziani Maria
Alessandra), che viene allegata in atti;

– ricorrenti contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DI AVEZZANO;

– intimata –

Data pubblicazione: 23/08/2013

avverso la sentenza n. 50/4/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di L’AQUILA del 15.3.2010, depositata il 04/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.

BASILE.

Ric. 2011 n. 17406 sez. MT – ud. 11-07-2013
-2-

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di L’Aquila ha accolto l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la
sentenza n.79/03/2008 della CTP di L’Aquila che aveva accolto il ricorso della parte
contribuente De Rugeriis Gabriella (alla quale sono poi subentrati gli eredi Graziani
Franca e Graziani Maria Alessandra)- ed ha così confermato l’avviso di liquidazione
relativo alla dichiarazione integrativa presentata in relazione alla successione di
Graziani Antonio, apertasi il 26.8.1995.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che “della contestata pretesa
ricorrono tutti gli elementi atti ad intellegerne le ragioni, se è vero, come lo è, che in
quell’atto sono riportati gli immobili in dichiarazione, i loro valori, le aliquote delle
relative imposte, l’entità delle stesse, la somma complessiva delle stesse… .la
ripartizione tra gli eredi tenuti al loro pagamento e, da ultimo, la specificazione che il
prospetto finale di liquidazione sostituisce quello in precedenza redatto”. D’altronde,
trattandosi nel caso di specie di un avviso di liquidazione redatto sulla scorta della
stessa dichiarazione del contribuente, non si capisce quale altra motivazione dovrebbe
corroborare e corredare il ridetto atto impositivo. Né alcun rilievo pregiudizievole
alle ragioni erariali può conferirsi alle aggiunte fatte a penna al documento
dattiloscritto, non potendosi escludere che esse aggiunte non facciano parte di
quell’unicum documentale”.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
L’Agenzia non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.

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letti gli atti depositati

Infatti, con il primo profilo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione
dell’art.7 della legge n.212 del 2000), la parte ricorrente si duole del fatto che il
giudice di appello: a) “non considera che…l’accettazione di tali correzioni da parte
del contribuente sarebbe stata plausibile …solo in presenza anche del prospetto di
liquidazione sostitutivo dal quale poter evincere che trattavasi di nuovo e diverso

sussiste pur sempre un equitativo diritto di difesa del contribuente”; c) “non tiene
conto del fatto che il prospetto finale di liquidazione che sostituisce quello in
precedenza redatto non fosse stato allegato al nuovo avviso di liquidazione e non
fosse presente, sulla base di quanto accertato dai giudici di prime cure, nella
documentazione di causa di primo grado”.
Il motivo è inammissibile, per erronea identificazione dell’archetipo del vizio
valorizzato.
Ne è sintomo la circostanza che la parte ricorrente —dopo avere genericamente
identificato la disposizione di legge che il giudicante avrebbe violato- si limita poi,
sostanzialmente, a dolersi del fatto che il giudicante —avvalendosi della sue
prerogative di apprezzamento decisorio- abbia sottovalutato o pretermesso
circostanze di fatto rilevanti ai fini di ritenere violata la disposizione di legge
medesima.
Si tratta —per evidenza- di circostanze di fatto e di valutazioni di puro merito che
concernono il potere di ricostruzione della fattispecie concreta —dalla legge di rito
assegnato in via esclusiva al giudice del merito- il cui apprezzamento non può
costituire oggetto di erronea interpretazione o applicazione della norma, almeno non
nell’ottica prospettata dalla parte ricorrente.
Ed invero è principio tante volte enunciato da questa Corte che:” In tema di ricorso
per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea
ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata
da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo
della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie

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avviso rispetto a quello ritirato”; b) “dimentica che accanto alle ragioni erariali

concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della
norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è
possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine
tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea
ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della

– è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata
dalla contestata valutazione delle risultanze di causa”.
Quanto poi al secondo profilo del motivo di ricorso (centrato sulla violazione
dell’art.33 comma 1 del D.Lgs. n.346/1990), con esso la parte ricorrente —premesso
che l’avviso di liquidazione “risulta essere stato ritirato in autotutela da parte
dell’ufficio in quanto ritenuto nullo per errore sul presupposto dell’imposta”- si duole
perché “non possono di conseguenza sussistere due atti impositivi con la stessa
numerazione e con due diversi presupposti d’imposta”; ed infatti l’esercizio del
potere di autotutela “deve essere inteso nel senso della eliminazione e sua contestuale
sostituzione con un nuovo provvedimento diversamente strutturato”.
Anche detto secondo profilo appare inammissibilmente formulato, non avendo la
parte ricorrente chiarito e giustificato la correlazione tra le critiche al provvedimento
impositivo dianzi riassunte, il contenuto argomentativo della sentenza sottoposto a
critica ed il contenuto precettivo della norma di legge che assume violata. A
proposito di quest’ultima, infatti, la parte ricorrente si limita a farne enunciazione
generica, senza che però il motivo di ricorso consenta, nemmeno attraverso una sua
lettura globale, di individuare il collegamento di tali enunciazioni con la sentenza
impugnata e le argomentazioni che la sostengono (in termini generali, sulle ragioni di
inammissibilità di un motivo di impugnazione così formulato, si veda Cass Sez. L,
Sentenza n. 5024 del 08/04/2002)
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità.
Roma, 10 ottobre 2012

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legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i

che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa
non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 11 luglio 2013

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motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

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