Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19527 del 19/07/2019

Cassazione civile sez. III, 19/07/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 19/07/2019), n.19527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24/2018 proposto da:

F.F., F.A., D.R., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA PORTUENSE, 104, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS, rappresentati e difesi dagli

avvocati GIOVANNI BATTISTA SIMULA, ANDREA POGLIANI;

– ricorrenti –

contro

CENTO SOCIETA’ COOPERATIVA A RL in persona del Presidente

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTUENSE, 104, presso

lo studio dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS, rappresentata e difesa

dagli avvocati MASSIMILIANO MARCIALIS, CARLA VALENTINO;

– controricorrente –

e contro

UNIPOLSAI ASS. SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 872/2016 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 17/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/05/2019 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

F.A. e D.R., nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore F.F., convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Cagliari Cento cooperativa a r.l. chiedendo il risarcimento del danno nella misura di Euro 250.000,00, o quella di giustizia, per il danno subito dal minore a seguito di caduta al piano sottostante per rottura di lucernario (cupola in materiale plexigas), su cui il medesimo minore era venuto a trovarsi, all’interno di spazio destinato a centro commerciale. La convenuta chiese il rigetto della domanda, propose domanda riconvenzionale di risarcimento del danno conseguente alla rottura della struttura ove il minore era salito e chiamò in causa la società assicuratrice. Divenuto maggiorenne si costituì in giudizio F.F.. Il Tribunale adito rigettò la domanda.

Osservò il Tribunale che la condotta colposa del danneggiato era stata l’unica causa dell’evento lesivo perchè il F. era entrato all’interno del centro commerciale nonostante lo stesso fosse chiuso, forzando il cancello d’ingresso, e si era seduto sulla cupola in plexigas nonostante fosse evidente che la stessa, posta sopra un basamento in cemento alto circa cm. 80, era adibita a lucernario e non a seduta o panchina. Aggiunse che l’attore era assolutamente in grado di comprendere sia che non era consentito l’accesso al centro commerciale, sia la pericolosità del sedersi su una cupola che si sarebbe potuta spaccare.

Avverso detta sentenza proposero appello F.F., F.A. e D.R.. Con sentenza di data 17 novembre 2016 la Corte d’appello di Cagliari rigettò l’appello.

Osservò la corte territoriale che doveva escludersi l’obbligo di cartelli ammonitori del pericolo di crollo della semisfera, trattandosi di cosa non adibita al transito di persone, e che i testimoni avevano confermato che il cancello utilizzato era chiuso ed era stato aperto mediante il sollevamento di leva e che per salire sulla semisfera i ragazzi avevano dovuto scavalcare un parapetto alto fino al loro petto. Aggiunse, con riferimento ai motivi di appello relativi agli artt. 2051 e 2043 c.c., che “la completa motivazione sul punto contenuta nella sentenza appellata va del tutto condivisa, con particolare riferimento al fortuito attribuito al comportamento di F.F. ed al fatto che non fosse affatto necessaria la presenza di cartelli di allerta”.

Hanno proposto ricorso per cassazione F.F., F.A. e D.R. sulla base di tre motivi (l’ultimo articolato in più motivi) e resistono con distinti controricorsi Cento società cooperativa e Unipolsai Assicurazioni s.p.a.. E’ stato fissato il ricorso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo (rubricato come II) si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1227,2043 e 2051 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano i ricorrenti che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (ed in particolare Cass. n. 25837 del 2017), il caso fortuito, quale causa di esonero della responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 c.c., richiede non solo la colpa del danneggiato, in termini di negligenza, imperizia o imprudenza, ma anche l’imprevedibilità della condotta, il che ricorre quando la condotta sia stata eccezionale ed inconsueta. Aggiungono che il giudice di appello, ed il giudice di primo grado cui il primo ha rinviato, hanno effettuato solo la valutazione relativa all’imprudenza della condotta del danneggiato, ma hanno omesso del tutto la valutazione relativa alla imprevedibilità o meno della stessa.

Con il secondo motivo (rubricato come III) si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osservano i ricorrenti che con l’atto di appello era stato denunciato l’omesso esame da parte del giudice di primo grado della circostanza della prevedibilità e che la Corte d’appello nulla aveva osservato, limitandosi a rinviare alla sentenza di primo grado.

Con il terzo motivo (rubricato come IV ed articolato in più submotivi) si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1227,20432051 c.c., artt. 40,41 e 43 c.p., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano i ricorrenti che il giudice di merito ha valutato una circostanza irrilevante ai fini del nesso causale quale la chiusura del centro commerciale posto che la circostanza della chiusura o apertura non poteva influire sulla rottura del lucernario e la caduta del F.. Aggiungono che in modo illogico è stata derivata dalla percepibilità da parte del F. dell’improprietà dell’uso del lucernario quale panchina la percepibilità della pericolosità. Osservano inoltre che esisteva l’affidamento da parte dei frequentatori dell’area circa la sicurezza della medesima e che costituiva violazione di regola cautelare collocare in uno spazio pubblico un oggetto con la consapevolezza della sua intrinseca pericolosità.

Il primo motivo è fondato. Nella giurisprudenza di questa Corte si è andato consolidando l’indirizzo secondo cui il caso fortuito di cui all’art. 2051 c.c., è da intendere come evento interruttivo del nesso causale fra la cosa in custodia ed il danno, comprensivo sia del fatto del terzo che di quello dello stesso danneggiato e connotato dai requisiti dell’imprevedibilità ed inevitabilità, intesi anch’essi in senso oggettivo e secondo parametri di regolarità causale, senza che possa assumere alcuna rilevanza il grado di diligenza del custode (Cass. 29 maggio 2018, n. 13392; 1 febbraio 2018, nn. 2478, 2480 e 2482). Come affermato da Cass. 31 ottobre 2017, n. 25837, “la condotta della vittima d’un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta della vittima d’un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima”.

Come evidenziato nel motivo di ricorso, il giudice di merito ha omesso di valutare se la condotta del danneggiato fosse assistita dal requisito della oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità, essendosi limitato a valutare il profilo soggettivo del contegno colposo del danneggiato. Dovrà pertanto il giudice di merito valutare se, ai fini della ricorrenza del caso fortuito, la condotta del danneggiato sia da qualificare in termini di obiettiva imprevedibilità ed inevitabilità.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento degli altri motivi.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso con assorbimento degli altri motivi; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Cagliari in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019

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