Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19526 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 30/09/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 30/09/2016), n.19526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14230-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALLAZIONE

CLODIA 145-A, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO BONU, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 161/2010 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 30/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2016 dal Consigliere Dott. TRICOMI LAURA;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI che si riporta e chiede

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La CTR del Lazio, con sentenza n. 161/03/10, depositata il 30.11.2010 e notificata il 03.03.2011, riformava la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da B.A. avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) per IVA, IRPEF ed IRAP relative all’IVA dell’anno di imposta (OMISSIS), eccependo – tra l’altro – la nullità della cartella in quanto, a suo avviso, non preceduta dalla regolare notifica dell’avviso di accertamento.

Secondo il giudice di appello la notifica dell’atto di accertamento era avvenuta senza il rispetto delle formalità previste dalla disciplina degli “irreperibili” di guisa che era da ritenersi nulla, con dirette ricadute sugli atti successivi e sulla cartella.

2. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con due censure alle quali replica il contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. La controversia in esame verte sulla statuizione della Commissione che ha dichiarato la nullità della notifica dell’avviso di accertamento, atto presupposto dalla cartella, perchè avvenuta senza il rispetto delle formalità previste dalla disciplina degli irreperibili.

In particolare la Commissione ha affermato letteralmente “Invero, dalle attestazioni del messo notificatore, risulta il deposito della copia dell’atto nella casa comunale, ma con l’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione del destinatario persona fisica e neppure è attestato validamente l’invio della raccomandata con avviso di ricevimento, perchè il timbro a secco con la firma per sigla del messo notificatore precede ulteriore attestazione. Nessun valore può, invece, darsi ad una annotazione a lapis a margine dell’atto da cui risulterebbe un “fatto avviso” in data, peraltro, diversa da quella della “contestuale” spedizione della raccomandata.” (fol. 2/3 della sent. imp.).

1.2. Preliminarmente vanno disattese le eccezioni d’inammissibilità del ricorso proposte dal contribuente: è infondata quella che lamenta il difetto di autosufficienza, per mancata esposizione sommaria dei fatti di causa, poichè l’Agenzia dà conto degli elementi di fatto e delle questioni di diritto rilevanti e trascrive integralmente la relata di notifica e l’avviso di spedizione, ottemperando all’onere di esposizione dei fatti; è infondata l’eccezione di novità del primo motivo poichè la questione è da ritenersi ricompresa nella più ampia tesi difensiva, sempre sostenuta dall’Amministrazione, di regolarità della notifica.

2.1. Con il primo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Sulla scorta della relata di notifica – riprodotta in atti, che portava la sottoscrizione del messo notificatore sotto la attestazione della assenza del destinatario presso il domicilio e l’indicazione degli adempimenti effettuati e, quindi l’attestazione dell’invio della raccomandata non accompagnata dall’ulteriore sigla del messo notificatore, la ricorrente sostiene che la Commissione ha errato nel ritenere nulla la notifica perchè vi era una evidente continuità tra le attestazioni e non vi erano dubbi sulla riferibilità dell’adempimento al messo notificatore, poichè l’Ufficio aveva prodotto la raccomandata in questione il cui numero e la data di spedizione corrispondevano alla annotazione in questione.

2.2. Con il secondo motivo si censura l’insufficienza motivazionale della sentenza (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) laddove non spiega le ragioni per cui la mancata sottoscrizione dell’attestazione di spedizione della raccomandata confortata dalla produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento corrispondente per numero e data, non fosse idonea a far ritenere l’adempimento effettuato dal messo.

2.3. I motivi sono fondati e vanno trattati congiuntamente per connessione.

2.4. Invero la trascrizione della relata di notifica e dell’attestazione di spedizione della raccomandata appare sufficiente ad una ricostruzione della notifica in termini di riferibilità di tutta l’attività svolta al messo notificatore, considerata la connessione tra le annotazioni relative all’adempimento e la coincidenza del numero di raccomandata e della data spedizione tra relata e avviso di spedizione.

Trova, infatti, applicazione il principio secondo il quale l’atto amministrativo non è invalido solo perchè privo di sottoscrizione, in quanto la riferibilità dell’atto all’organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato può essere desunta anche dal contesto dell’atto stesso (Cass. 11458/2012), con la precisazione che, nel caso in esame, la notificazione non era del tutto priva di sottoscrizione, ma questa non era ripetuta solo in calce all’annotazione relativa ad uno degli adempimenti.

Va quindi rimarcato che, rispetto allo specifico adempimento, consistente nella spedizione della raccomandata con A.R., la fase essenziale è costituita proprio dalla spedizione, mentre l’annotazione del compimento di tale attività ha il solo scopo di fornire la prova dell’avvenuta spedizione e l’indicazione dell’ufficio postale al quale è stato consegnato il plico: pertanto, qualora, come nel caso di specie, sia stata provata l’effettuazione dell’adempimento, con la produzione dell’attestazione di spedizione, la mancata apposizione in calce all’annotazione di una ulteriore sottoscrizione non comporta l’inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, in quanto non inficia l’adempimento previsto nel suo interesse – spedizione della raccomanda (cfr. sulla distinzione tra fase essenziale o meno del procedimento notificatorio, anche se in tema di notifica postale, Cass. n. 14245/2015).

Quanto all’esito della spedizione, che nel caso di specie si sarebbe perfezionata con la maturazione del termine di compiuta giacenza, al quale consegue la conoscenza legale dell’atto, come si evince dal ricorso e dal controricorso, non sembra che siano state sollevate contestazioni o, comunque, non sono state valutate dalla CTR nella sentenza impugnata.

3.1. In conclusione, il ricorso va accolto su tutti i motivi e la sentenza impugnata va cassata con rinvio per esame dei motivi di merito eventualmente non esaminati, perchè assorbiti nella statuizione della CTR, e per la liquidazione delle spese di giudizio anche della presente fase.

PQM

La Corte di cassazione, accoglie il ricorso su tutti i motivi, cassa e rinvia alla CTR del Lazio in altra composizione per il riesame e la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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