Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19526 del 23/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19526 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 16738-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
MONDIAL CAR SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimata avverso la sentenza n. 272/21/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di PALERMO – Sezione Staccata di CALTANISSETTA
dell’11.1.2010, depositata il 14/06/2010;

Data pubblicazione: 23/08/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’Il /07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

Ric. 2011 n. 16738 sez. MT – ud. 11-07-2013
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:

La CTR di Palermo ha accolto l’appello della “Mondial Car srl” (in liquidazione) appello proposto contro la sentenza n.28/02/2007 della CTP di Caltanissetta che
aveva respinto il ricorso della predetta società- ed ha così annullato l’avviso di
accertamento relativo ad IVA-IRPEG-IRAP 2003 a mezzo del quale erano stati
recuperati a tassazione maggiori redditi ritenuti maturati a mezzo dell’attività di
commercio di autoveicoli.
La predetta CTR ha motivato la decisione evidenziando che i primi giudici —per trarre
le proprie conclusioni- avevano fatto riferimento ad un “imponibile evaso” che altro
non era se non l’effetto di un “utilizzo erroneo dei dati contabili del contribuente”, e
cioè l’incoerente differenza tra il prezzo di acquisto delle merci già gravato da Iva ed
il prezzo di vendita al netto di detta imposta, mentre l’operazione matematica
correttamente eseguita avrebbe dato come risultato una differenza positiva.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La parte contribuente non si è costituita.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore – può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il motivo di impugnazione (improntato alla violazione e falsa
applicazione degli art.39 del DPR n.600/1973 e dell’art. 19 del DPR n.633/1972) la
ricorrente —dopo avere evidenziato che i verbalizzanti avevano fatto applicazione del
metodo analitico-contabile di accertamento- allegava che i predetti verbalizzanti
avevano individuato che n.45 vetture erano state vendute sottocosto (come era

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letti gli atti depositati

risultato dalle fatture di vendita e dagli atti di acquisto prodotti dalla stessa parte
contribuente), sicché era emersa l’esistenza di una attività caratterizzata dal requisito
di “antieconomicità”, con il conseguente fondato sospetto (alla luce della disciplina
richiamata in epigrafe) che l’incongruenza fosse soltanto apparente e celasse una ben
diversa realtà.

contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di primo grado.
Il motivo appare inammissibilmente formulato, per più di una ragione.
Anzitutto per la manifesta violazione del canone di autosufficienza, non avendo la
parte ricorrente dato atto analiticamente di quale sia stato il concreto metodo
(asseritamente “analitico-contabile”) di ricostruzione del fatturato e non avendo dato
conto dei risultati di detto metodo, solo assertivamente richiamati e neppure avendo
dato conto di dove e quando siano stati prodotti in giudizio i documenti (dianzi
richiamati) costituenti fonte di prova dei fatti oggetto di allegazione.
In secondo luogo per erronea identificazione dell’archetipo del vizio valorizzato.
Ne è sintomo la circostanza che la parte ricorrente —dopo avere indicato la
disposizione di legge che il giudicante avrebbe violato- ha identificato il nucleo
dell’errore logico commesso dal giudicante nell’errore contabile da quest’ultimo
individuato.
Si tratta —per evidenza- di rilievo di circostanza di fatto (ritenuta dirimente dal
giudicante) e di valutazioni di puro merito che concernono il potere di ricostruzione
della fattispecie concreta —dalla legge di rito assegnato in via esclusiva al giudice del
merito- il cui apprezzamento non può costituire oggetto di erronea interpretazione o
applicazione della norma, almeno non nell’ottica prospettata dalla parte ricorrente.
Ed invero è principio tante volte enunciato da questa Corte che:” In terna di ricorso
per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea
ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata
da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo
della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie

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Perciò, nessuna errore contabile era stato commesso dai funzionari verificatosi,

concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della
norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è
possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine
tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea
ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della

– è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata
dalla contestata valutazione delle risultanze di causa”.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità.
Roma, 30 dicembre 2012.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa
non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 11 luglio 2013

~Auto ifttaricentitirt

legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta

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