Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19526 del 19/07/2019

Cassazione civile sez. III, 19/07/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 19/07/2019), n.19526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23627/2017 proposto da:

A.G.A., elettivamente domiciliato in Roma, al

viale Parioli, n. 73 presso lo studio dell’AVVOCATO GUIDO ROMA che

lo rappresenta e difende unitamente all’AVVOCATO GIUSEPPE DI CESARE;

– ricorrente –

contro

Al.Bi., Duomo Uni One Assicurazioni S.p.a., Fallimento

(OMISSIS) Spa, N.C.;

– intimati –

e contro

Cattolica di Assicurazione S.p.a., in persona del legale

rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma via

della Mendola n. 198, presso lo studio dell’AVVOCATO MATTICOLI MARIO

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 02953/2017 del TRIBUNALE di BARI, depositata

il 02/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/05/2019 dal Consigliere Dott. Cristiano Valle.

Osserva:

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.G.A. impugna per cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 2054 c.c., la sentenza del Tribunale giudice monocratico di Bari n. 2953 del 02/06/2017 – quale giudice di appello sul Giudice di Pace di Bitonto – che lo aveva ritenuto responsabile, quale conducente di un autocarro, dei danni causati a N.C. ed all’autovettura dallo stesso condotta e di proprietà di Al.Bi. nel sinistro avvenuto il (OMISSIS) sull’autostrada (OMISSIS) (al kilometro (OMISSIS), in territorio del Comune di (OMISSIS)).

Resiste con controricorso la Cattolica di Assicurazione S.p.a., quale assicuratrice per la responsabilità civile del furgone alla cui guida era l’ A. e di proprietà della (OMISSIS) S.r.l.

N.C., Al.Ca. ed il fallimento della (OMISSIS) S.r.l. sono rimasti intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico mezzo il ricorrente deduce che il Tribunale ha male applicato l’art. 2054 c.c., attribuendogli la responsabilità esclusiva dell’incidente per mancata segnalazione del cantiere autostradale nel quale egli, quale dipendente della (OMISSIS) S.r.l., prestava attività lavorativa sul furgone della detta società.

Il ricorrente afferma che in applicazione degli artt. 14 e 21 C.d.S., l’ente proprietario della strada quale committente e l’appaltatrice dei lavori, (OMISSIS) s.r.l., erano tenuti all’adozione delle cautele previste e comunque nessuna responsabilità poteva essergli ascritta, nella qualità di semplice addetto, in una con altri operai, ai lavori nel cantiere sull’autostrada (OMISSIS) nei pressi del quale si era verificato l’incidente.

Il motivo di ricorso prospetta, invero, una mancata applicazione della responsabilità per custodia, di cui all’art. 2051 c.c., come risulta anche dalla giurisprudenza in esso richiamata (Cass. n. 15882 del 25/06/2013 e Cass. n. 12811 del 23/07/2012).

La prima delle dette pronunce, peraltro, non esclude la responsabilità dell’appaltatore e per esso dei suoi dipendenti (affermandosi nell’arresto che: “In tema di danni determinati dall’esistenza di un cantiere stradale, qualora l’area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all’esclusiva custodia dell’appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all’interno di questa area risponde esclusivamente l’appaltatore, che ne è l’unico custode. Allorquando, invece, l’area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell’ente titolare della strada, sia pure insieme all’appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c., sussiste sia a carico dell’appaltatore che dell’ente”).

Le censure sono in parte inammissibili, in quanto nel ricorso per cassazione non è in alcun modo indicato in quale fase processuale l’ A. avesse chiesto l’applicazione dell’art. 2051 c.c. e in che guisa non gli fosse riferibile il disposto, quantomeno quale operaio addetto ai lavori nel cantiere autostradale, dell’art. 21 C.d.S., comma 1, che fa obbligo a:

“Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.”.

L’ A. è stato, peraltro, contumace nel giudizio di appello e nel ricorso di legittimità non è riportato alcuna parte degli atti di primo grado nei quali sia stata invocata l’applicazione dell’art. 2051 c.c..

E’, peraltro, accertato dalla sentenza in scrutinio, che ha adeguatamente valutato le risultanze documentali di causa, e le censure addotte nulla di rilevante sul punto prospettano, che non vi fosse stata rituale apposizione della doppia segnaletica di individuazione preventiva del cantiere.

Le censure avanzate in ricorso sono infondate, laddove prospettano un malgoverno delle risultanze di causa, che il Tribunale, quale giudice dell’appello, risulta avere adeguatamente valutato, richiamando sia le risultanze del verbale della pattuglia della Polizia Stradale intervenuta sul luogo dell’incidente, sia l’archiviazione del procedimento amministrativo sanzionatorio nei confronti del conducente dell’autovettura, disposta dal Prefetto di Chieti e, unitamente ai detti elementi, in base all’art. 232 c.p.c., la mancata risposta dell’ A. all’interrogatorio formale deferitogli.

Deve, peraltro, rilevarsi che la sentenza impugnata in questa sede di legittimità accerta, oltre a quella dell’ A., anche la responsabilità concorrente della (OMISSIS) s.r.l., appaltatrice dei lavori e della quale era dipendente il ricorrente, ma correttamente statuisce l’improcedibilità della domanda nei confronti della stessa (e della società assicuratrice per la responsabilità civile) per intervenuto fallimento, in forza della L. Fall., artt. 52 e 95, dovendosi far valere qualsiasi pretesa nei confronti della massa con il procedimento di accertamento del passivo, salvo che consti una limitazione della domanda nei confronti del solo assicuratore, il che non è dato rilevare, come correttamente rilevato dalla sentenza in scrutinio, nel caso di specie.

Il ricorso è, pertanto, rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza dell’ A. nei confronti della S.p.a. Cattolica di Assicurazione, unica ad avere svolto attività difensiva con controricorso in questa sede di legittimità, e sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti, consistenti nell’integrale rigetto dell’impugnazione, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 1.800,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15, CA ed IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019

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