Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19525 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 30/09/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 30/09/2016), n.19525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SCONDITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7221-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PARODI SRL in persona dell’Amministratore e legale rappresentante pro

tempore, domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5 presso lo

studio dell’Avvocato LUIGI MANZI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’Avvocato CESARE FEDERICO GLENDI giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 15/2009 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 28/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2016 dal Consigliere Dott. TRICOMI LAURA;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Commissione Tributaria Regionale della Liguria, con sentenza n. 15/07/09, depositata il 28.01.2009 e non notificata, dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto l’impugnazione svolta dalla società Parodi SRL avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per IVA, IRPEG ed ILOR per l’anno di imposta (OMISSIS).

2. Il giudice di appello riteneva fondata l’eccezione di inammissibilità collegata al mancato deposito dell’autorizzazione dell’Amministrazione all’appello, sulla considerazione che detta autorizzazione, anche se citata nell’atto di appello, non risultava essere stata depositata.

3. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione affidandosi a due motivi. Replica la contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per avere la Commissione ritenuto necessario il tempestivo deposito in giudizio di un provvedimento autorizzativo alla proposizione dell’appello, non più occorrente, a seguito della sostituzione, nelle competenze fiscali e tributarie, dell’allora Ministero delle Finanze con l’Agenzia delle entrate (disposta con D.Lgs. n. 300 del 1999 e resa operativa, a decorrere dal 1 gennaio 2001, dal D.M. Finanze del 28 dicembre 2000) in ragione del quale doveva ritenersi implicitamente abrogato.

1.2. Con il secondo motivo la medesima questione è denunciata come violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

1.3. La controricorrente resiste sostenendo la perdurante vigenza del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2, e, di conseguenza, inammissibile l’appello proposto dall’Ufficio per il quale non sia stata prodotta nell’arco del giudizio la previa autorizzazione della Direzione Regionale.

1.4. I motivi possono essere trattati congiuntamente, sono fondati e vanno accolti.

1.5. Le SSUU di questa Corte (sent. n. 604/05) hanno già affrontato la questione qui dedotta, stabilendo il principio per cui “nel processo tributario, la disposizione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 52, comma 2, secondo la quale gli uffici periferici del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze e gli uffici del territorio devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell’appello principale, rispettivamente, dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione generale delle entrate e dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione compartimentale del territorio, non è più suscettibile di applicazione una volta divenuta operativa – in forza del D.M. dell’economia 28 dicembre 2000 – la disciplina recata dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, che ha istituito le agenzie fiscali, attribuendo ad esse la gestione della generalità delle funzioni in precedenza esercitate dal dipartimenti e dagli uffici del Ministero delle finanze, e trasferendo alle medesime i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, da esercitarsi secondo la disciplina dell’organizzazione interna di ciascuna agenzia. A seguito della soppressione di tutti gli uffici ed organi ministeriali ai quali fa riferimento il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2, infatti, da tale norma non possono farsi discendere condizionamenti al diritto delle agenzie di appellare le sentenze ad esse sfavorevoli delle commissioni tributarie provinciali”.

1.6. Tale principio – più volte ribadito (ex multis, Cass. nn. 16430/11, 28335/13, 10736/14, 15020/2014, 6859/16, 11277/16 ed altre) – supera ogni problematica per il giudizio di appello davanti alla commissione tributaria regionale, posto che la necessità di preventiva autorizzazione della direzione generale delle entrate (già prescritta dal D.Lgs. cit., art. 52, comma 2, poi abrogato dal D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 1, lett. c) convertito in L. n. 73 del 2010) è venuta meno, per effetto dell’operatività del nuovo assetto organizzativo dell’amministrazione fiscale.

1.7. La sentenza qui impugnata va dunque cassata, con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria in altra composizione, la quale essendo stata. esclusa la già ravvisata causa di inammissibilità – darà ingresso al giudizio di appello, pronunciando anche sulle spese del presente procedimento di legittimità.

PQM

La Corte di cassazione:

– accoglie il ricorso su tutti i motivi;

– cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Liguria in altra composizione per il riesame e la statuizione sulle spese anche del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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