Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19525 del 14/09/2010

Cassazione civile sez. III, 14/09/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 14/09/2010), n.19525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Lecce, con ordinanza n. R.G. 7769/07, depositata il 8.1.09, nel

procedimento pendente fra:

REGIONE PUGLIA;

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, I.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato:

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori:

“Il relatore Cons. Dr. Antonio Segreto;

Letti gli atti depositati Osserva:

1. Il tribunale di Brindisi, a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei confronti della Regione Puglia ed in favore di I.G., nel quale giudizio era stato chiamato in causa il Ministero per le Politiche Agricole, dichiarava la propria incompetenza territoriale R.D. n. 1611 del 1933, ex art. 6 essendo competente il Tribunale di Lecce.

Quest’ultimo, in data 8.1.2009, richiedeva regolamento d’ufficio della competenza sul rilievo, che, essendosi il primo giudice limitato a dichiarare la sola incompetenza territoriale, la causa riassunta in Lecce costituiva sempre un’opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che la competenza funzionale per la stessa si apparteneva al giudice che aveva emesso il d.i., e cioè nella specie il Tribunale di Brindisi.

2. Costituiscono ormai principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte quelli secondo cui la sentenza con cui il giudice in sede di opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l’incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto non comporta la declinatoria della competenza funzionale a decidere sulla opposizione, bensì, contiene, ancorchè implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo con la conseguenza della debita tempestiva riassunzione davanti al giudice dichiarato competente non della causa di opposizione al decreto ingiuntivo (che, come rilevato, appartiene alla competenza funzionale ed inderogabile del giudice che ha emesso l’ingiunzione e non tollera quindi la “traslatio iudicii”) ma di quella avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore mediante il ricorso in sede monitoria: ciò che trasmigra al giudice competente non è più propriamente una causa di opposizione ad un decreto che più non esiste, ma una causa ordinaria – da svolgere secondo le norme del procedimento ordinario avente ad oggetto una domanda identica all’altra originariamente proposta dal creditore mediante il ricorso in sede monitoria. Infatti, eliminato il decreto, il ricorso che lo ha provocato rimane a costituire la domanda proposta dal creditore (attore in senso sostanziale ed interessato all’instaurazione del nuovo giudizio) contro il debitore opponente (attore in senso formale ma sostanzialmente convenuto). Pertanto la sentenza che in sede di giudizio di opposizione rileva l’incompetenza del giudice che ha emesso il provvedimento opposto – espressamente o implicitamente revocandolo o ponendolo nel nulla non comporta la declinatoria della competenza funzionale a decidere ma, al contrario, pone termine (con la pronuncia di incompetenza e di connessa revoca o dichiarazione di nullità per motivi procedurali del decreto che, quindi, non può passare in giudicato) al giudizio di opposizione sicchè l’eventuale tempestiva riassunzione della causa innanzi al giudice dichiarato competente non può essere riferita al detto giudizio ma in quanto svincolata dal decreto ingiuntivo ormai invalido – deve essere considerata alla stregua di una mera nuova iniziativa e di un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio di cognizione comportante un esame autonomo della controversia avente ad oggetto l’accertamento del credito dedotto dal ricorrente con il ricorso per decreto ingiuntivo (nei sensi suddetti, tra le tante sentenze, Cass. 09/11/2004, n. 21297; 15/12/1999 n. 14075; 16/3/1999 n. 2352; 23/1/1999 n. 656; 12/2/1998 n. 1485; 11/8/1997 n. 7475;

11/10/1995 n. 10856; 4/1/1995 n. 139; 19/8/1994 n. 7438; 9/6/1990 n. 5623).

3. Ne consegue che nella fattispecie, tenuto conto del foro erariale e dell’implicita revoca del decreto ingiuntivo opposto, contenuta nella sentenza declinatoria della competenza, la competenza territoriale relativamente all’originaria domanda proposta con ricorso per decreto ingiuntivo, si appartiene al tribunale di Lecce, in composizione monocratica”.

Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che nessuna statuizione va emessa in merito alle spese processuali su questo regolamento d’ufficio.

PQM

visto l’art. 375 c.p.c.;

Dichiara la competenza del Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, relativamente all’originaria domanda proposta con ricorso per decreto ingiuntivo.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2010

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