Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19524 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 30/09/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 30/09/2016), n.19524

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SCONDITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10132-2010 proposto da:

LA TENDA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 11, presso lo

studio dell’avvocato LIVIA SALVINI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ENRICO DE MITA, MAURIZIO LOGOZZO giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 33/2009 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 25/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2016 dal Consigliere Dott. MARULLI MARCO;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE GIROLAMO per delega

dell’Avvocato SALVINI che ha chiesto l’estinzione per cessata

materia del contendere;

udito per il controricorrente l’Avvocato CASELLI che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola che ha concluso per l’estinzione parziale e

nel resto inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. E’ impugnata avanti a questa Corte la sentenza in atti della CTR Lombardia che su appello del fisco ha parzialmente riformato la decisione che in primo grado, in parziale accoglimento del ricorso della Tenda s.r.l., aveva rideterminato il volume d’affari ed indirettamente pure il reddito imponibile imputati alla società per l’anno (OMISSIS) con distinti avvisi di accertamento da valersi ai fini IRPEG e IRAP ((OMISSIS)) e ai fini IVA ((OMISSIS)).

La CTR, premesso che la ricostruzione induttiva dei ricavi era stata operata nella specie sulla base dei corrispettivi iscritti dalla contribuente a bilancio per l’anno (OMISSIS), ha ritenuto perciò “legittima la metodologia applicata dall’ufficio nella determinazione del reddito IRPEG” ed ha quindi condiviso il giudizio dei giudici di prime cure “con la sola differenza che la base imponibile (monte dei ricavi) ai fini IRPEG dovrà essere elevata a vecchie Lire 174.618.635”.

Il ricorso proposto dalla parte avverso detta sentenza – i cui effetti riguardano, come specificato dalla ricorrente, il solo avviso ((OMISSIS)) in quanto la statuizione concernente l’avviso (OMISSIS) non è stata impugnata dall’appellante Agenzia – si vale di un solo motivo, al quale resiste l’erario con controricorso.

Nelle more dell’odierno giudizio con comunicazione datata 19.7.2012 la Direzione Provinciale di Milano dell’Agenzia delle Entrate ha reso noto che la lite relativa all’avviso di accertamento (OMISSIS) è stata definita in applicazione delle disposizioni recate dal D.L. n. 11 del 1998, art. 39. Sul punto ha depositato memoria la parte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Previamente rilevato che l’odierna impugnazione concerne, come specificato dallo stesso ricorrente, il solo avviso di accertamento (OMISSIS) e preso atto della citata comunicazione fatta pervenire dall’Agenzia delle Entrate, discende da ciò, per quanto previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8, richiamato dal citato art. 39, l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, dichiarando la quale andrà disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, ed occorrerà pure procedere alla cassazione senza rinvio dell’impugnata sentenza nei limiti della dichiarata estinzione in quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra i contendenti, impone la rimozione delle decisioni emesse non più attuali, perchè inidonee a regolare il rapporto fra le parti (Cass. 19533/11).

PQM

La Corte Suprema di Cassazione pronunciando sul ricorso, dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere limitatamente all’avviso di accertamento (OMISSIS), cassa senza rinvio l’impugnata sentenza nei limiti della dichiarata estinzione e compensa le spese di giudizio.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 5^ sezione civile, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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