Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19524 del 23/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19524 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

CONDONO Art.12.
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
SCHIAVOLIN ANTONIO GABRIELE, residente a Senato,
rappresentato e difeso, giusta delega a margine del
controricorso, dagli Avvocati Gaetano Ragucci, Bruno
Brucoli e Marco Squicquero, elettivamente domiciliato
nello studio di quest’ultimo, in Roma, Via Pompeo
Magno,

2/B

CONTRORICORRENTE

e nei confronti di
EQUITALIA ESATRI SPA con sede in Milano, in persona del

6Sig

Data pubblicazione: 23/08/2013

legale rappresentante pro tempore,

INTIMATA

AVVERSO
la sentenza n.04/13/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di Milano – Sezione n. 13, in data

Nella Camera di Consiglio dell’il luglio 2013, vista la
relazione del Consigliere delegato Dott. Antonino Di
Blasi;
Presente il P.M. dott. Tommaso Basile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.17633/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l

– E’

chiesta

la

cassazione della

sentenza

n.04/13/2011, pronunziata dalla CTR di Milano Sezione
n. 13, del 23.06.2010, DEPOSITATA il 10 gennaio 2011.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello
dell’Agenzia Entrate, riconoscendo e dichiarando valida
ed efficace l’istanza di condono presentata dalla
contribuente

ai

sensi

dell’art.12

della

Legge

n.289/2002.
2 -I1 ricorso,

che attiene ad impugnazione di

intimazione, relativa a cartella di pagamento per IRPEF
degli anni 1993 e 1994, censura l’impugnata decisione
per violazione e falsa applicazione dell’art. 12 della
Legge n.289/2002.
2

23.06.2010, depositata il 10 gennaio 2011;

3 – Il contribuente, giusto controricorso, ha chiesto
che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e,
comunque, rigettata, mentre l’intimata società
Equitalia non ha svolto difese.
4 – La questione posta dal ricorso, sembra, potersi

risolvere sulla base di quanto, da ultimo, stabilito da
questa Corte, giusta decisione n. 12090 del 13.07.2012,
la quale ha ritenuto che una interpretazione
costituzionalmente orientata, impone di affermare che
le proroghe dei termini, disposte con il D.M. 8 aprile
2004, opera anche per coloro che avevano pagato la
prima rata in epoca anteriore alla data di entrata in
vigore del decreto legge n.143/2003, deducendone che la
proroga dal 16.04.2004 al 18.04.2005 del termine di
pagamento della seconda rata del condono ex art.12 L.
n.289/2002, “opera anche per coloro che abbiano versato
la prima rata in epoca anteriore alla data di entrata
in vigore del decreto legge 143/2003”.
In fatto è pacifico che, nel caso, il pagamento del
dovuto è stato versato, quanto all’80% in data
25.06.2003, e quanto al residuo 20%, a saldo, in data
22.04 2004 e, quindi, entro il termine, così come
prorogato, ragion per cui la decisione di appello
appare in linea con il citato orientamento.
5 – Si propone di procedere alla trattazione del
3

/

ricorso in camera di consiglio, ai sensi degli artt.
375 e 380 bis cpc, definendolo con il rigetto, per
manifesta infondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso del
contribuente e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte e dei principi richiamati in relazione, che il
Collegio condivide, il ricorso dell’Agenzia Entrate va
rigettato, per manifesta infondatezza;
Considerato, altresì, che nulla va disposto per le
spese del giudizio nei confronti della Concessionaria,
per insussistenza dei presupposti, mentre, avuto
riguardo all’epoca del consolidarsi dell’applicato
principio, le spese del giudizio vanno compensate nei
confronti del contribuente;
Visti gli artt. 360 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese nei confronti
del contribuente.
Così deciso in Roma 1’11 luglio 2013.

La Corte,

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