Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19524 del 23/07/2018


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Civile Sent. Sez. U Num. 19524 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: CIRILLO ETTORE

Data pubblicazione: 23/07/2018

SENTENZA
sul ricorso 27430-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– ricorrente contro
POLIZZI LEONARDO, MONACHELLA ANNA MARIA;
– intimati avverso la sentenza n. 1518/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 18/04/2016.

v

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03/07/2018 dal Consigliere ETTORE CIRILLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale
MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA

marittimo furono trasferiti alla regione siciliana e le connesse
attribuzioni delle amministrazioni dello Stato furono devolute
all’amministrazione della regione medesima (d.P.R. 01/07/1977, n.
684, art.3), alla quale fu esteso anche il relativo sistema informativo
(conv. 14/12/1999, n. 1/1999), la cui realizzazione fu affidata al
Consorzio generale per l’informatica, ferme restando le competenze
statali in materia di tenuta e aggiornamento del catasto. All’esito
dell’attività di verificazione straordinaria compiuta dal

Consorzio, fu

licenziata una nuova cartografia catastale, poi recepita dai competenti
uffici territoriali, ora facenti capo all’Agenzia delle entrate.
1.1 Sennonché, il 21/02/2007 Leonardo Polizzi e Anna Maria
Monachella, intestatari dell’originaria p.11a 713, censita a fg. 29/A in
catasto di Campobello di Mazara, presentarono reclamo avverso la
formazione d’ufficio di una nuova particella catastale, mediante il
frazionamento riguardante una zona di demarcazione tra la proprietà
dei privati e la contigua fascia demaniale marittima, così alterando
erroneamente le consolidate risultanze catastali. Chiesero, pertanto,
che fosse restituita negli atti catastali la consistenza originaria alla
p.11a 713, illegittimamente frazionata.
1.2 L’ufficio respinse il reclamo e gli interessati impugnarono il
rigetto dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Trapani, che
accolse il ricorso e dichiarò illegittimo e privo di effetti il
frazionamento catastale della ridetta p.11a 713. Ciò fece il primo
giudice sulla scorta degli esiti di pregresso giudizio civile (Trib.
Marsala, Sez. Castalvetrano, 24/01/2002, n. 8; conf. App. Palermo,

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1. In base all’art. 32 dello statuto regionale, i beni del demanio

29/01/2007, n.66), che, nel contraddittorio della regione siciliana,
aveva definitivamente “…accertato la natura privata dell’immobile de
quo nonché la proprietà dello stesso in capo all’odierno ricorrente”.
2. Per la riforma di tale decisione l’Agenzia delle entrate propose
appello, denunciando il difetto di giurisdizione del giudice tributario

cod. nav.), il difetto di contraddittorio (trattandosi di materia devoluta
alla competente amministrazione della regione siciliana) e
l’infondatezza della pretesa (trattandosi di ripristino della corretta
delimitazione tra demanio marittimo e proprietà privata).
2.1 La commissione tributaria regionale della Sicilia rigettò
l’appello, richiamando la giurisdizione esclusiva del giudice tributario
riguardo alle controversie concernenti l’intestazione, la delimitazione,
la figura, l’estensione ed il classamento dei terreni. Rilevò che “la
proprietà privata del ricorrente risulta(va) accertata da giudicati delle
sentenze del giudice ordinario richiamate dal collegio di prime cure e
dalla stessa parte appellante”. Osservò, in proposito, che il reclamo
dei privati riguardava il solo provvedimento amministrativo di
conservazione degli archivi catastali, “avente ad oggetto la linea di
demarcazione e di confine tra la proprietà privata, definitivamente
accertata con le sentenze civili richiamate nella sentenza impugnata,
e quella demaniale, con creazione di una nuova particella”.
2.3 Per la cassazione di tale decisione, l’Agenzia delle entrate ha
proposto ricorso affidato a due motivi, illustrati anche con memoria; i
contro-interessati non hanno svolto difese. La vertenza viene
all’attenzione delle sezioni unite a seguito di ordinanza interlocutoria
(Cass., Sez. 6-5, 19/02/2018, n. 3987).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Entrambi i motivi di ricorso non sono fondati.
1.1 Con il primo motivo, la difesa erariale sostiene il difetto di
giurisdizione del giudice tributario per violazione dell’art. 3, d.lgs.

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(trattandosi di delimitazione demaniale marittima regolata dall’art. 32

31/12/1992, n. 546 in relazione all’art. 32 cod. nav. e all’art. 950
cod. civ.. Osserva che la giurisdizione del giudice tributario sarebbe
legata alla sola natura fiscale del rapporto e, dunque, al rispetto delle
norme concernenti l’attribuzione o la modifica delle rendite catastali
ovvero dell’intestazione catastale e delle successive volture, non

delimitazione (art. 32 cod. nav.; art. 58 reg. cod. nav.) avrebbe il
diverso scopo d’individuare la fascia di terreno servente ai pubblici usi
del mare. Sicché, precisa la difesa erariale in memoria, la vertenza
andrebbe, semmai, devoluta al giudice amministrativo, costituendo la
procedura di delimitazione del demanio marittimo esercizio di
discrezionalità tecnica.
1.2 Aggiunge che l’ufficio non aveva partecipato ai giudizi dai
quali erano scaturite le pregresse sentenze civili, il che introduce
anche il secondo motivo di ricorso. Con esso la difesa erariale, infatti,
denuncia la violazione dell’art. 32 dello statuto regionale e del d.P.R.
n. 684/1977, laddove il giudice d’appello trascura che le attribuzioni
delle amministrazioni dello Stato relative ai beni del demanio
marittimo trasferiti alla regione siciliana sono devolute
esclusivamente all’amministrazione della regione medesima, mentre
all’Agenzia delle entrate resta il solo compito di curare l’aspetto
catastale con l’aggiornamento tecnico e censuario.
2. Tanto premesso, si rileva che, in punto di giurisdizione e in
similari vertenze riguardanti il medesimo comprensorio territoriale, la
sesta sezione della Corte ha prodotto decisioni difformi, concludendo
ora per la giurisdizione civile (Cass., 28/03/2017, n. 8030), ora per
quella tributaria (Cass., 04/01/2018, n. 120).
2.1 Com’è noto, l’insorgenza di una questione di giurisdizione non
dipende dall’esito della lite, che qui non viene neppure in riguardo,
ma da due invarianti primigenie, costituite dal petitum sostanziale

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estensibile all’accertamento di diritti demaniali, laddove l’istituto della

della domanda e dal tipo di esercizio di potere giurisdizionale richiesto
al giudice (Cass., Sez. U., 27/04/2018, n. 10265).
2.2 E’ pacifico che, nella specie, Leonardo Polizzi e Anna Maria
Monachella presentarono inutilmente reclamo amministrativo,
chiedendo all’ufficio locale del catasto che, sulla cartografia catastale,

erroneamente frazionata. Addussero, nel corso del giudizio di merito
conseguente al provvedimento di rigetto, che la contestazione sulla
zona di demarcazione tra la proprietà dei privati e la contigua fascia
demaniale marittima risultante da nuova cartografia catastale era
stata già risolta a favore dei privati con decisione (Trib. Marsala, Sez.
Castevetrano, n. 8/2002 cit.) confermata in appello (App. Palermo, n.
66/2007) e oramai definitiva.
3. Riguardo all’oggetto della giurisdizione delle commissioni l’art.
2, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 stabilisce che “appartengono altresì
alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli
possessori concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura,
l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra
i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella,
nonchè le controversie concernenti la consistenza, il classamento
delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita
catastale”. Indi, l’art. 19, lett. f), d.lgs. n. 546/1992 enuncia, tra gli
atti impugnabili dinanzi al giudice tributario, proprio “gli atti relativi
alle operazioni catastali indicate nell’art. 2, comma 2”.
3.1 Con particolare riferimento al comma 2 dell’art. 2, le sezioni
unite della Corte hanno osservato che tale norma non può riferirsi ad
ogni controversia che possa avere ad oggetto le materie in essa
indicate, perché in tal modo finirebbero per ricadere nella
giurisdizione tributaria molte tipiche azioni di rivendica o di
regolamento di confini, che palesemente esulano dalla materia che la
normativa in discorso intende disciplinare. Ne consegue che la sua

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fosse ripristinata la consistenza originaria della p.11a 713,

previsione va riferita a quelle controversie che abbiano ad oggetto atti
relativi alla intestazione o a variazioni catastali e che si pongano
come presupposto per l’assoggettamento a tributi o per la
determinazione dell’entità degli stessi, mentre, qualora la
contestazione coinvolga in radice la titolarità del diritto dominicale,

Sez. U., 16/02/2016, n. 2950).
3.2 Dunque, appartiene al giudice ordinario la giurisdizione in
ordine alle controversie tra privati, o anche tra privati e pubblica
amministrazione, aventi ad oggetto la verifica della esistenza e della
estensione del diritto di proprietà. E in tali controversie le risultanze
catastali ben possono essere utilizzate a fini probatori, come, ad
esempio, le mappe catastali in caso di azione di regolamento di
confini, le quali costituiscono elemento di prova, sia pure di carattere

I

sussidiario.
3.3 Qualora e nel momento in cui, invece, s’intendano contestare,
nei confronti degli organi competenti, le risultanze catastali esistenti
ed ottenere la variazione degli atti relativi alle operazioni elencate v
nell’art. 2, comma 2, cit., anche al fine di adeguarli all’esito di
un’azione di rivendica o di regolamento di confini, la giurisdizione non
può che spettare al giudice tributario, in forza della norma ora
menzionata e in ragione della diretta incidenza di tali atti sulla
determinazione dei tributi; e la giurisdizione andrà ovviamente
attivata secondo il rito, di tipo impugnatorio, previsto dalla legge
(Cass., Sez. U., n. 2950/2016, cit.).
3.4 Si tratta di orientamento che si pone nel solco di una
tradizione giurisprudenziale remotamente sorta (Cass., Sez. U.,
14/11/1972, n. 3369) e poi consolidatasi nel nuovo assetto
processuale (Cass., Sez. U., 26/07/2007, n. 16429 e 14/06/2006, n.
13691), laddove spetta al giudice ordinario, e non al giudice
tributario, l’accertamento dei confini tra terreno privato ed aree

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non può che affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario (Cass.,

demaniali, o comunque di proprietà pubblica, avendo tali domande
per oggetto la verifica dell’esistenza ed estensione di un diritto
soggettivo dell’attore in contrapposizione al diritto di proprietà dello
Stato o di altro ente pubblico (Cass., Sez. U., 23/12/2016, n. 26906 e
12/12/2016, n. 25316).
“la proprietà

privata del ricorrente risulta accertata da giudicati delle sentenze del
giudice ordinario richiamate dal collegio di prime cure e dalla stessa
parte appellante”.

Tale statuizione non è stata specificamente

impugnata in ricorso.
4.1 E’ vero che il giudicato va assimilato agli elementi normativi,
cosicché la sua interpretazione dev’essere effettuata alla stregua
dell’esegesi delle norme e gli eventuali errori interpretativi sono
sindacabili sotto il profilo della violazione di legge, con cognizione
piena (Cass., Sez. U., 28/11/2007, n. 24664). Tuttavia il decisum
resta soggetto a valutazione ed interpretazione da parte del giudice di
merito e tale attività è suscettibile di essere, a sua volta, coperta dal
giudicato interno, secondo le regole generali proprie delle
impugnazioni (Cass., 17/03/2014, n. 6102).
4.2 Dunque, in ultima analisi, il giudice tributario è stato chiamato
verificare la correttezza o meno della nuova cartografia catastale dei
luoghi in confronto al separato e presupposto giudicato civile sulla
non demanialità dell’area controversa, resa segnatamente nei
confronti dell’amministrazione della regione siciliana. Nei confronti del
locale ufficio statale del catasto, i privati hanno contestato le sole
risultanze catastali esistenti, per ottenere la variazione degli atti
relativi e al fine di adeguarli all’esito giudicato civile formatosi in
confronto delle autorità regionali preposte al demanio marittimo
siciliano. Sicché la giurisdizione, ritualmente attivata secondo rito
impugnatorio, non può che spettare al giudice tributario, in forza
dell’art. 2, comma 2 e dell’art. 19, lett. f) menzionati e in ragione

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4. Nella specie il giudice d’appello afferma che

della diretta incidenza di tali atti sul rapporto censuario e sulla
determinazione dei carichi fiscali conseguenti, secondo i parametri
stringenti già individuati dalle sezioni unite in via generale (Cass.,
Sez. U., n. 2950/2016, cit.).
4.3 E’, infine, da escludere qualsivoglia devoluzione della vertenza

parte privata possano essere dirette anche a denunciare errori
inerenti la non corretta delimitazione tra area pubblica ed area
privata, ad impugnare i relativi provvedimenti, oppure a denunciarne
i vizi procedurali per carenza o incompletezza dell’attività istruttoria o
errori di valutazione (Cass., Sez. U., 15/03/2012, n. 4127). E’, infatti,
la stessa difesa erariale a riconoscere che “l’Agenzia delle entrate ha
il solo compito di curare l’aspetto catastale con l’aggiornamento
tecnico e censuario”.

Il che dà luogo ad operazioni scevre da

discrezionalità ed è coerente con la natura giammai costitutiva della
cartografia catastale, in ordine alla quale il giudice tributario, come ha
chiarito la dottrina, può solo verificare il rispetto da parte dell’Agenzia
delle entrate delle regole su intestazione, delimitazione, e/o voltura e
verificare l’esistenza di un titolo, anche giudiziale, idoneo alla
intestazione e/o voltura e alle relative rettifiche cartografiche (r.d.,
01/12/1949, n. 1142).
4.4 Il che esclude, pure, che del processo tributario dovesse
essere parte necessaria la regione siciliana, che è stata, invece, parte
nel precedente giudizio civile, al contrario dell’Agenzia, estranea al
medesimo in quanto non titolare di un proprio interesse dominicale in
causa. Diversamente nel giudizio tributario non viene in riguardo
l’accertamento della proprietà del bene, bensì unicamente l’aspetto
censuario, ovverosia quella materiale rappresentazione catastale del
medesimo bene, la quale giammai può costituire, regolare o
estinguere alcun diritto dominicale sul sito interessato. Resta,
dunque, escluso il litisconsorzio tributario di cui all’art. 14, d.lgs. n.

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al giudice amministrativo, a nulla rilevando che le doglianze della

546/1992, nei confronti dell’amministrazione della regione siciliana
competente per il demanio marittimo, rispondendo il contenzioso
catastale di cui all’art. 2, comma 2 e all’art. 19, lett. f), d.lgs. n.
546/1992 unicamente ad una nozione d’interesse fiscale come
interesse congiunto del fisco e del contribuente alla definizione di un

autonome, separate e diverse azioni di rivendica e/o di regolamento
di confini.
5. Dunque, il ricorso va rigettato e dichiarata la giurisdizione del
giudice tributario; nessuna statuizione va adottata in punto di spese,
mancando attività difensiva delle controparti.
5.1 Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla
prenotazione a debito del contributo unificato, per essere
amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
non si applica l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30/05/2002, n. 115

(nel caso di prenotazione a debito il contributo non è versato ma
prenotato al fine di consentire, in caso di condanna della controparte
alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, il recupero dello
stesso in danno della parte soccombente).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice
tributario.
Così deciso in Roma il 03/07/2018

corretto ambito censuario, anche al fine di adeguarlo all’esito delle

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