Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19523 del 30/09/2016

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2016, (ud. 18/07/2016, dep. 30/09/2016), n.19523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22417/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 104/2010 della COMM.TRIB.REG. di ANCONA,

depositata il 23/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/07/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’agenzia delle entrate ha notificato alla parte contribuente R.S. avviso di accertamento per l’anno di imposta 2000, rideterminando le maggiori imposte dovute a titolo di i.r.pe.f., i.v.a. e i.r.a.p.; tanto a seguito dell’applicazione dei parametri di cui alla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 184, invito al contraddittorio per accertamento con adesione senza esito, con richiesta della parte di archiviazione nonchè di utilizzo in subordine dello studio di settore, cui ha fatto seguito il non recepimentd da parte dell’ufficio delle ragioni addotte dal contribuente.

Con sentenza della commissione tributaria provinciale di Ancona è stato accolto il ricorso del contribuente; essa, appellata dall’ufficio, è stata confermata dalla commissione tributaria regionale delle Marche in Ancona, che ha dichiarato l’illegittimità dell’avviso di accertamento ritenendo che in caso di non accettazione delle ragioni addotte dal contribuente nel contraddittorio non sia motivazione sufficiente quella che non accompagni ai dati statistici altri elementi idonei a far emergere prova mediante presunzioni semplici.

Avverso questa decisione l’ufficio propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, rispetto al quale la parte contribuente non svolge difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Va anzitutto affermata la ritualità dell’instaurazione del contraddittorio nel giudizio di legittimità. Invero, se con procedimento notificatorio avviato il 16 settembre 2011 (nel rispetto del termine di impugnazione, tenuto conto della sospensione feriale, a fronte dell’essere stata la sentenza gravata depositata il 23 giugno 2010) la difesa erariale ha evocato in giudizio il contribuente in persona propria (che si è ricevuta la notifica il 20 settembre 2011, risultando omessa quella nei confronti del difensore costituito), l’agenzia di poi tramite ulteriore notificazione avviata in data 11 gennaio 2012 ha evocato la controparte presso difensore, ottenendo il ritiro dell’atto da moglie convivente del difensore stesso in data 18 gennaio 2012. Com’è noto, è orientamento fermo di questa corte quello secondo cui la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di cassazione, in quanto effettuata alla parte personalmente, ma non al suo procuratore ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, non dà luogo a inesistenza ma a vizio della notificazione stessa, integrante l’eventuale sua nullità, cui è possibile porre rimedio ai sensi dell’art. 291, primo comma, stesso codice, oppure con l’intervenuta costituzione della parte destinataria, a mezzo del controricorso, secondo la regola generale dettata dall’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., applicabile anche al giudizio di legittimità (v. sez. 5, n. 15236 del 2014 e sez. 3, n. 20334 del 2004). Nel caso di specie, senza attendere l’ordine di rinnovazione della corte, la difesa erariale ha direttamente provveduto alla rinnovazione; e sui punto va data continuità all’orientamento (v. sez. 5, n. 9242 del 2004 e n. 19702 del 2011) per cui la rinnovazione della notifica come innanzi descritta sana il vizio sia quando il ricorrente vi provveda di propria iniziativa, anticipando l’ordine contemplato dall’art. 291 c.p.c., sia quando agisca in esecuzione di esso, sena che rilevi che alla rinnovazione si provveda posteriormente alla scadenza del termine per impugnare.

2. – Con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 179 – 189, in materia di accertamento in base a parametri. Sostiene che, avendo la commissione di merito affermato la regola di diritto per cui, in materia di accertamento in base ai parametri di cui innanzi, in caso di non accettazione delle ragioni addotte dal contribuente nel contraddittorio, non sarebbe motivazione sufficiente quelià che non accompagni ai dati statistici altri elementi idonei a far “emergere prova mediante presunzioni semplici, detto assunto contrasterebbe con la L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 179 – 189, che, come interpretato dalla giurisprudenza, non imporrebbe a carico dell’ente impositore incombenti diversi dal soppesare le contestazioni proposte in via amministrativa, restando a suo carico in sede giudiziaria la sola prova dell’applicabilità dello “standard”, mentre sarebbe a carico del contribuente la prova, anche mediante presunzioni, dell’esclusione dall’applicabilità dello “standard” o della specifica realtà della propria attività economica.

3. – Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione sul fatto controverso e decisivo relativo al se il contribuente abbia giustificato lo scostamento dagli indicatori relativi al ricarico e alla produttività per addetto illustrato nel contraddittorio; tale motivazione consisterebbe nella laconica asserzione, che si riporta testualmente, carente di qualsiasi indicazione e valutazione idonea a disattendere il puntuale appello dell’ufficio sul punto e la documentazione in atti, per cui “tenuto conto delle ragioni addotte dal contribuente e non contestate, rilevata l’esiguità della differenza fra i ricavi ex studio di settore e ricavi dichiarati il valore accertato attraverso i parametri risulta inconferente ed infondato”; ciò peraltro, assumendosi come non contestate le ragioni del contribUente invece specificamente impugnate nelle diverse sedi procedimentale e processuale.

4. – Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.

5. – Come affermato ripetutamente da questa corte e asseverato dalla sezioni unite (n. 26635 del 2009), la procedura di accertamento tributario standardizzato, mediante applicazione dei parametri o degli studi di settore, è un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinati dal mero scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standard” in sè considerati. Essi, sia con riferimento all’imposizione diretta, sia con riferimento all’i.v.a., legittimano, quando i valori esposti superano il dichiarato dal contribuente, il ricorso all’accertamento analitico – presuntivo, ponendosi in tal caso detti “standard” come uno strumento di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività, che si affianca agli altri strumenti previsti dalle norme suindicate. In tal senso i suddetti indicatori standardizzati devono essere personalizzati con riferimento ai dati relativi all’attività in concreto svolta dal contribuente, sulla scorta degli elementi forniti da quest’ultimo in esito al contraddittorio, che va attivato obbligatoriamente con il medesimo, pena la nullità dell’accertamento analitico – presuntivo effettuato dall’amministrazione finanziaria. La motivazione dell’atto impositivo non può, pertanto, esaurirsi nel rilievo dello scostamento tra reddito dichiarato e i parametri di riferimento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto, nonchè con l’indicazione delle ragioni per le quali sono state disattese, dall’ufficio, le contestazioni sollevate dal contribuente.

6. – Nella logica anzidetta, questa corte ha chiarito che al contribuente incombe l’onere di muovere rilievi specifici ai coefficienti parametrici applicati, nonchè di provare – sia in sede amministrativa, che dinanzi al giudice tributario di merito – la sussistenza delle condizioni, anche con riferimento alla specifica realtà dell’attività economica esercitata, che giustifichino l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui è applicabile lo “standard” prescelto dall’amministrazione finanziaila (cfr., in tal senso, sez. un. n. 26635 del 2009 cit. e altre). In definitiva, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità dell’atto di accertamento, è tenuto a valutare anzitutto gli elementi presuntivi forniti dall’amministrazione (consistenti nel caso di specie nella corretta applicazione di detti indicatori standardizzati), dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio, e solo una volta ritenuto che si sia formata una valida prova presuntiva, ai sensi dell’art. 2727 c.c. e ss., dovrà darè ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, gravato da tale onere specifico (cfr. in generale sez. 5 n. 9784 del 2010 e n. 14055 del 2011).

7. – Ritiene la Corte che, nel caso concreto, la commissione tributaria regionale non abbia fatto corretta applicazione delle norme concernenti l’utilizzazione degli “standard” a supporto dell’accertamento. Premesso che è del tutto incontroverso che la parte contribuente sia stata posta in condizioni di fornire all’amministrazione le propriè ragioni giustificative, va rilevato che il giudice di appello ha, del tutto erroneamente, escluso il valore presuntivo dei parametri applicati dall’Ufficio, attribuendo all’amministrazione di non avere “insieme ai calcoli statistici” addotto “altri elementi che siano idonei a supportare le risultanze matematiche di da (sic, probabilmente “ed a”) trasformare i risultati statistici in mezzi di prova raggiunti per presunzioni semplici”.

L’erronea applicazione della disciplina di legge sopra menzionata balza evidente, posto che – una volta applicati i parametri presuntivi, personalizzati in relazione alla specifica situazione della parte contribuente, ed avere soppesato e disatteso le contestazioni proposte in sede amministrativa – il potere impositivo dell’ufficio non può ritenersi condizionato da alcun altro incombente (sez. 5, n. 14055 del 2011). Per converso – come dianzi rilevato – incombe sul contribuente, il quale intenda ulteriormente contestare l’accertamento, promuovere il riesame dell’atto in sede giurisdizionale, sulla base,di specifiche allegazioni e fornendo un’ulteriore controprova alle presunzioni desunte dai parametri applicati dall’amministrazione. Nel giudizio tributario di merito il contribuente non è, per vero, vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo, e dispone della più ampia facoltà di prova, perfino qualora non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa (così sez. un. n. 26635 del 2009 cit.). La commissione regionale non avrebbe dunque dovuto fare carico all’ufficio di ulteripri oneri non previsti dalla legge, ma si sarebbe dovuta limitare a dare atto della prova presuntiva costituita dall’applicazione dei parametri (che l’ufficio ritiene integrata altresì da altre emergenze istruttorie su cui i giudici di merito non si sarebbero soffermati), per passare poi a valutare se la parte contribuente avesse o meno fornito contrari e idonei elementi di prova, e ciò mediante idonea motivazione, che consenta in particolare di apprezzare se eventuali indizi siano gravi, precisi e concordanti, ai sensi dell’art. 2729 c.c., dando luogo, di conseguenza, ad una prova presuntiva (si richiama che, in punto di motivazione in argomento nella sentenza impugnata, l’agenzia ha proposto motivo correlato a sua dedotta insufficienza, il quale non viene esaminato in quanto assorbito).

8. – L’impugnata sentenza va dunque cassata. Segue il rinvio alla medesima commissione tributaria regionale, in diversa composizione. La commissione si adeguerà ai principi esposti e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla commissione tributaria regionale delle Marche in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Quinta Civile, il 18 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA