Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19523 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/09/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 23/09/2011), n.19523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8728/2008 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIACOBINA Roberto con studio in TORINO VIA G.

CASALIS 56 (avviso postale), giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CHIVASSO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA TARO 56, presso lo studio dell’avvocato

RAZZANO PAOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato CAPIROSSI

Massimo, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 57/2007 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 28/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione

ex art. 380 bis c.p.c., notificatagli.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. T.M. propone ricorso per cassazione nei confronti del Comune di Chiasso (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento in rettifica con riguardo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti relativa all’anno 2001, la C.T.R. Piemonte confermava la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso introduttivo.

2. I tre motivi di ricorso (coi quali si deduce violazione di norme di diritto) sono inammissibili per inadeguatezza dei relativi quesiti di diritto a svolgere la funzione che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, è loro propria, ossia quella di far comprendere alla Corte, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, quale sia l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare, essendo nella specie i quesiti astratti, generici ed inidonei non solo a far comprendere la ratio decidendi della decisione impugnata, ma anche ad esprimere la rilevanza della risposta ad essi ai fini della decisione della censura, oltre che privi di tutte le informazioni necessarie a consentire alla Corte una risposta utile ai fini della definizione della controversia e suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sub iudice (v. tra molte altre, SSUU nn. 17108 del 2007, 20360 del 2007, 6420 del 2008, 18749 del 2008, 26020 del 2008).

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 400,00 di cui Euro 300,00 per onorari oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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