Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19523 del 23/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19523 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

LITISCONSORZIO.
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
MARINO GAETANO residente a Matera,

INTIMATO

AVVERSO
la sentenza n.90/03/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Potenza Sezione n. 03, in data 14.01.2010,
depositata il 03 giugno 2010;
Nella Camera di Consiglio dell’il luglio 2013, vista la
relazione del Consigliere delegato Dott. Antonino Di
Blasi;

Data pubblicazione: 23/08/2013

4

Presente il P.M. dott. Tommaso Basile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.17613/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:

n.90/03/2010, pronunziata dalla CTR di Potenza, Sezione
n. 03, del 14.01.2010, DEPOSITATA il 03 giugno 2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello
dell’Agenzia Entrate, confermando la decisione di primo
grado, che aveva annullato l’avviso di accertamento.
2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso
di accertamento, relativo ad IRPEF dell’anno 2003,
censura l’impugnata decisione, sotto diversi profili,
per violazione di legge e vizi della motivazione.
3 – L’intimato contribuente, non ha svolto difese in
questa sede.
4 – In via preliminare, deve essere rilevata la nullità
dell’intero giudizio.
Va premesso, infatti, che l’accertamento in questione,
secondo quanto si evince dall’impugnata sentenza,
attiene al reddito di partecipazione del socio Marino
Gaetano nella società “Edilizia 3 MG dei Fratelli
Marino di Marino Giacomo SAS” e, d’altronde, che al
giudizio di appello ha partecipato solo l’intimato
socio e non anche la predetta società e gli altri soci.
2

l – E’ chiesta la cassazione della sentenza

Ciò stante, in applicazione del principio di recente
affermato dalle sezioni Unite a mente del quale “La
unitarietà dell’accertamento che è (o deve essere) alla
base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi

e dei soci delle stesse (art.40 dpr n.600/1973) e la
conseguente automatica imputazione dei redditi della
società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di
partecipazione agli utili, indipendentemente dalla
percezione degli stessi, comporta che il ricorso
proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso
un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente
la società ed i soci (salvo che questi prospettino
questioni personali), i quali tutti devono essere parte
nello stesso processo, e che la controversia non può
essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi
(art.14 comma I ° d.lgs n.546/1992), perché non ha ad
oggetto la singola posizione debitoria del o dei
ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune
a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta
nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi
comuni della fattispecie costitutiva
dell’obbligazione(Cass.SS.UU.n.1052/2007); trattasi
pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario
originario, con la conseguenza che:
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delle società ed associazioni di cui all’art.5 del TUIR

il ricorso proposto anche da uno soltanto dei
soggetti interessati, destinatario di un atto
impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente
collettivo e il giudice adito in primo grado deve

non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti
separatamente, ai sensi dell’art.29 d.lgs 546/1992);
il giudizio celebrato senza la partecipazione di
tutti i litisconsorzi necessari è nullo per violazione
del principio del contraddittorio di cui agli artt.101
cpc e 111 secondo comma Cost. e trattasi di nullità che
può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del
procedimento, anche di ufficio”(Cass. SS.UU. 4 giugno
2008 n.14815).
5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la
trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la
definizione, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, con
pronuncia che dichiari la nullità dell’intero giudizio,
rimettendo la causa al giudice di primo grado per i
provvedimenti di competenza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti
di causa;
Considerato che, in via preliminare, va rilevata
4

ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che

d’ufficio la non integrità del contraddittorio, atteso
che trattasi di reddito di partecipazione nella società
“Edilizia 3 MG dei Fratelli Marino di Marino Giacomo
SAS”;

partecipato la società e gli altri soci, in base alle
esposte considerazioni ed al trascritto principio, che
il Collegio condivide, va dichiarata la nullità della
decisione impugnata, di quella di prime cure e di tutti
gli atti successivi alla costituzione in giudizio della
ricorrente in primo grado, e la causa va rimessa alla
CTP

di

Matera,

perché,

previa

adozione

dei

provvedimenti sottesi a garantire l’integrità del
contraddittorio ed il diritto di difesa delle parti,
pronunci nel merito, offrendo congrua motivazione;
Considerato

che,

avuto

riguardo

all’epoca

dell’affermarsi dell’applicato principio, le spese
dell’intero giudizio vanno compensate;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Dichiara la nullità della sentenza impugnata, di quella
di primo grado e di tutti gli atti successivi alla
costituzione in giudizio di parte ricorrente in primo
grado e rinvia alla CTP di Matera, per i provvedimenti
di competenza.
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Considerato che, non avendo al giudizio di che trattasi

Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma 1’11 luglio 2013

Il Presidente

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