Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19523 del 23/07/2018


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Civile Ord. Sez. U Num. 19523 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: MANNA ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 19308-2017 proposto da:
LAZZERINI STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI
PIETRALATA 320-D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA
RICCI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ROBERTO ANTONIO BRIGANTE;
– ricorrente contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in
proprio e nella qualità di mandatario della SOCIETA’ DI
CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 23/07/2018

R.G. n. 19308/17

CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto
stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO,
ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE,

– resistente per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.
950/2016 del TRIBUNALE di TRIESTE.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/05/2018 dal Presidente ANTONIO MANNA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale PAOLA MASTROBERARDINO, il quale
chiede che la Corte respinga il proposto regolamento.

FATTI DI CAUSA
1.

Con ricorso depositato il 27.12.16 Stefano Lazzerini ha

proposto innanzi al Tribunale di Trieste opposizione all’avviso di
addebito emesso nei suoi confronti dall’INPS per contributi IVS
(Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) omessi e per relativi accessori,
avviso occasionato da un accertamento dell’anno 2010 dell’Agenzia
delle Entrate.
2. L’INPS, costituitosi in proprio e quale mandatario ex lege della
S.C.C.I. S.p.A., Società di Cartolarizzazione dei crediti INPS,
preliminarmente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice
ordinario per appartenere – invece – la giurisdizione a quello
tributario; contestualmente ha chiesto sospendersi il giudizio sino alla
definizione di quello pendente innanzi alla Commissione tributaria,
sospensione poi disposta ex art. 295 cod. proc. civ. dal Tribunale di
Trieste.

2

GIUSEPPE MATANO ed ESTER ADA VITA SCIPLINO;

R.G. n. 19308/17

3. Ex art. 41 co. 10 c.p.c. Stefano Lazzerini ha proposto istanza di
regolamento preventivo di giurisdizione chiedendo che fosse
affermata la giurisdizione del giudice ordinario.

5. Stefano Lazzerini ha poi depositato memoria con la quale ha
insistito nella propria istanza di regolamento.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. In primo luogo deve darsi atto della tempestività – alla luce
del comma 1, primo periodo, dell’art. 41 cod. proc. civ. – dell’istanza
di regolamento preventivo di giurisdizione, in quanto proposta prima
che la causa sia stata decisa nel merito.

2.1. Del pari deve darsi atto della proponibilità dell’istanza, cui
non osta la contemporanea pendenza del regolamento di competenza
avanzato dal medesimo Stefano Lazzerini contro il provvedimento di
sospensione del processo emesso dal Tribunale di Trieste,
regolamento di competenza pendente innanzi a questa S.C. con il n.
17114/17 R.G.: infatti, come da costante giurisprudenza di queste
Sezioni Unite, lo stato di sospensione del processo non preclude la
proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, atteso che
non esclude la pendenza del giudizio e, mentre impedisce il
compimento di atti propri di quest’ultimo, non è di ostacolo al
promovimento di un’autonoma fase processuale diretta alla verifica
del potere giurisdizionale del giudice adito (cfr. Cass. S.U. n.
11131/15; Cass. S.U. n. 21109/13; Cass. S.U. n. 424/97; Cass. S.U.
n. 10999/93; Cass. n. 5743/87).

3

4. L’INPS non ha svolto attività difensiva.

R.G. n. 19308/17

3.1. Premesso che la giurisdizione si determina in base alla natura
della situazione giuridica dedotta in lite, a prescindere dalla procedura
di esazione adottata (cfr. Cass. S.U. n. 15168/10; Cass. S.U. n.

pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, deve
darsi continuità alla giurisprudenza di queste Sezioni Unite secondo
cui rientra nella giurisdizione del giudice ordinario – e non di quello
tributario – la controversia avente ad oggetto diritti e obblighi
attinenti ad un rapporto previdenziale, anche se originata da pretesa
azionata dall’ente previdenziale a mezzo cartella esattoriale.
Ciò deriva non solo dall’intrinseca natura del rapporto, ma anche
dal rilievo che l’art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, sul riordino
della disciplina della riscossione mediante ruolo, nell’estendere tale
procedura anche ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici
previdenziali, espressamente prevede che in presenza di richiesta del
versamento di contributi previdenziali il contribuente può proporre
innanzi al giudice del lavoro opposizione contro l’iscrizione a ruolo (v.
Cass. S.U. n. 15168/10; Cass. S.U. n. 6539/10; Cass. S.U. n.
7399/07).
Similmente,

appartengono

alla

giurisdizione

dell’autorità

giudiziaria ordinaria, in funzione di giudice del lavoro, le controversie
concernenti la legittimità delle trattenute assicurativo-previdenziali
operate dal datore di lavoro su somme corrisposte al lavoratore,
trattandosi di materia previdenziale alla quale è completamente
estranea la giurisdizione tributaria, mancando del tutto un atto
qualificato, rientrante nelle tipologie di cui all’art. 19, d.lgs. n. 546 del
1992 o ad esse assimilabili, che costituisca esercizio del potere
impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione proprio del
rapporto tributario (cfr. Cass. S.U. n. 26149/17).

4

6539/10; Cass. S.U. n. 7399/07), come quella a mezzo cartella di

R.G. n. 19308/17

Ad analoga conclusione deve pervenirsi anche riguardo alle
controversie in cui si discuta della legittimità o meno d’un
avviso di addebito emesso dall’INPS, che dal 1° gennaio 2011 ha

di detto istituto (v. art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif.,
dalla I n. 122 del 2010).
Né tale esito può mutare sol perché la mera occasione che ha
dato origine alla pretesa creditoria dell’INPS, cui resiste l’odierno
ricorrente, è nata da un accertamento tributario da parte dell’Agenzia
delle Entrate.

4.1. In conclusione, all’istanza di regolamento in oggetto deve
rispondersi nel senso che la giurisdizione appartiene al giudice
ordinario, al quale si rimette la liquidazione delle spese del presente
regolamento.
P.Q.M.
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, al quale rimette la
liquidazione delle spese relative al presente regolamento.
Così deciso in Roma il 22.5.2018.

sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale

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