Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19523 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. I, 18/09/2020, (ud. 17/07/2020, dep. 18/09/2020), n.19523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 13903/18 proposto da:

-) Ministero dell’Interno, in persona del ministro pro tempore,

domiciliato a Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, dalla quale è rappresentato e difeso ai sensi

del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 1, comma 1;

– ricorrente –

contro

-) I.H.M.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 15.11.2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17 luglio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L.D., cittadino pakistano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

2. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento L.D. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 ricorso dinanzi al Tribunale di Milano, che la rigettò con ordinanza 3.10.2016.

Tale ordinanza, appellata dal soccombente, venne parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Milano con sentenza 15.11.2017. Quest’ultima, dopo aver premesso che il permesso di soggiorno per motivi umanitari spetta a coloro per i quali “un rinvio nel Paese di origine comporterebbe la perdita di opportunità apprezzabili sotto un profilo etico-giuridico”, ha rilevato che l’appellante aveva già trovato in Italia un lavoro, e che il rimpatrio lo avrebbe di conseguenza esposto, anche in ragione della sua “giovane età” (25 anni al momento della decisione d’appello, 28 oggi), ad un “trauma emozionale tale da esporlo a contesti di estrema vulnerabilità”.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione dal Ministero dell’interno con ricorso fondato su un motivo. La parte intimata non si è difesa.

Con ordinanza interlocutoria 5.8.2019 n. 20904 il Collegio giudicante, rilevato che la questione di diritto prospettata dalla parte ricorrente era stata già in precedenza devoluta all’esame delle Sezioni Unite, rinviò la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite.

Depositata quest’ultima (Cass. sez. un. 13.11.2019 n. 29459), il presente ricorso è stato fissato e discusso nell’odierna adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso la difesa erariale lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32.

Nell’illustrazione del motivo si sostiene che erroneamente la corte d’appello ha ritenuto che gli sforzi di inserimento sociale e lavorativo compiuti dal richiedente asilo, e la raggiunta autosufficienza economica, costituiscano di per sè presupposti sufficienti a rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Quest’ultimo, prosegue il ricorso, può essere accordato soltanto ove ricorrano due presupposti alternativi: o la sussistenza, nel paese di origine, di una effettiva compromissione dell’esercizio dei diritti fondamentali anche non integrante gli estremi della “persecuzione” idonea a giustificare la concessione dello status di rifugiato; oppure, in alternativa, la mancanza delle condizioni minime per condurre un’esistenza dignitosa, quali ad esempio un grave rischio per la salute, la mancanza di beni di prima necessità, siccità, carestia, povertà inemendabile.

Aggiunge l’amministrazione ricorrente che le suddette condizioni non devono essere accertate genericamente con riferimento alla situazione complessiva del paese d’origine del richiedente, ma devono essere valutate in riferimento alla condizione personale di quest’ultimo.

Dopo aver esposto ciò in punto di diritto, il ricorso prosegue osservando che nel caso di specie la corte d’appello ha accolto il gravame, accordando all’appellante permesso il di soggiorno per motivi umanitari, senza avere preso in esame le condizioni di partenza del paese di origine, e soprattutto senza correlarle alla storia personale del richiedente.

2. Il motivo è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza 13.11.2019 n. 29459, hanno stabilito quale sia il fondamento, la natura ed i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis, oggi abrogato e sostituito dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132).

Tale statuizioni possono così riassumersi:

a) il permesso di soggiorno per motivi umanitari è espressione del diritto di asilo costituzionalmente garantito dall’art. 10 Cost., comma 3, (così il p. 6.1. di “Motivi della decisione” della sentenza sopra ricordata);

b) il permesso di soggiorno per motivi umanitari non è imposto dalla legislazione comunitaria e non può interferire con le forme di protezione internazionale da quella previste: esso è dunque alternativo a queste ultime, nel senso che quando ricorrano i presupposti per la concessione dello status di rifugiato o per la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 non vi sarà spazio per la protezione umanitaria, e viceversa (ibidem, p. 9.2);

c) presupposto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari è il rischio che il rimpatrio del richiedente possa determinare una compromissione dei suoi diritti umani “al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (ibidem, p. 10.1);

d) nel valutare la sussistenza di questo rischio, il giudice di merito tuttavia deve osservare due limiti:

d) da un lato, non può limitarsi a prendere in esame soltanto il livello di integrazione conseguito dal richiedente in Italia, per di più desumendolo soltanto da un elemento di per sè non decisivo, quale lo svolgimento di attività lavorativa;

d”) dall’altro, non può accordare il permesso di soggiorno per motivi umanitari per il solo fatto che, nel paese di provenienza del richiedente, sussista una generale violazione dei diritti umani, perchè così facendo “si prenderebbe (…) in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria” (ibidem, p. 10.2).

2.1. La sentenza impugnata ha violato i suddetti principi, nella parte in cui ha accordato all’appellante il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base della sola considerazione che questi svolga in Italia un lavoro.

Infatti, alla luce dei principi esposti nel p. precedente, deve affermarsi che il solo svolgimento di attività lavorativa (o di volontariato) non basta ex se per qualificare una persona come “vulnerabile”, e di conseguenza per concederle il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

E’ sempre necessario, invece, l’accertamento in concreto dell’ulteriore elemento che caratterizza questo tipo di protezione: e cioè il rischio, nel caso di rientro del richiedente nel suo Paese di provenienza, di una grave compromissione dei suoi diritti fondamentali della persona.

Accordare invece il permesso di soggiorno per motivi umanitari trascurando questo elemento, e sulla base della sola circostanza che il richiedente svolga un lavoro in Italia (ed a fortiori sulla base del solo rilievo che il richiedente abbia in animo di svolgerlo), significherebbe attribuire rilievo ad una semplice integrazione di tipo economico, per la cui realizzazione l’ordinamento prevede altri strumenti ed altri principi (1a. domanda da parte del datore di lavoro nell’ambito delle c.d. “quote” o “flussi” prestabiliti di lavoratori).

3. La sentenza va dunque cassata con rinvio.

Il giudice del rinvio tornerà ad esaminare l’appello applicando il seguente principio di diritto:

“non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, ma è necessario prendere in esame anche la condizione di specifica compromissione dei suoi diritti inviolabili, cui il richiedente sarebbe esposto nel caso di rimpatrio”.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte di cassazione, il 17 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

 

 

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