Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19522 del 30/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 30/09/2016), n.19522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 25075/10 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Carlo

felice n. 103, presso lo Studio dell’Avv. Giancarlo Berchicchi, che

anche disgiuntamente con l’Avv. Davide Druda, lo rappresenta e

difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

Equitalia Polis S.p.A., già Gestline S.p.A., in persona del A.D.

B.M., elettivamente domiciliata in Roma, Via Faravelli n. 22,

presso lo Studio dell’Avv. Arturo Maresca, che la rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 54/05/09 della Commissione Tributaria

Regionale del Veneto, depositata il 16 ottobre 2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14

luglio 2016 dal Consigliere Dott. Bruschetta Ernestino;

udito l’Avv. Davide Druda, per il ricorrente;

udito l’Avv. dello Stato Palasciano Roberto, per la controricorrente

Agenzia delle Entrate;

udito l’Avv. Gaetano Gianni, per delega, per il controricorrente

Concessionario;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 54/05/09 depositata il 16 ottobre 2009 la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in riforma della decisione n. 77/12/08 della Commissione Tributaria Provinciale di Padova, respingeva il ricorso promosso da M.R. contro l’iscrizione ipotecaria per la parte relativa alla cartella di pagamento di Euro 7.836,74 relativa ad Irpef anno di imposta (OMISSIS)”.

In breve sintesi la CTR riteneva che la cartella di pagamento fosse stata correttamente notificata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., atteso che, in ragione della temporanea irreperibilità del contribuente presso la sua residenza in (OMISSIS), il “messo notificatore della Defendini S.r.l. (affidataria del servizio di notifica delle cartelle di pagamento di Equitalia Polis S.p.A. all’epoca Gestline S.p.A.)” aveva provveduto sia al deposito dell’atto “tramite affissione all’albo delle notifiche” del Comune e sia alla spedizione della raccomandata con la quale gliene dava notizia, aggiungendo altresì che le mancanze di forma della notifica “adombrate” dal contribuente “con la prospettazione che al suo indirizzo di casa non aveva rinvenuto alcun avviso della prima raccomandata erano state comunque sanate “dal successivo invio della seconda raccomandata quella contenente l’avviso del primo tentativo di recapito”.

Contro la sentenza della CTR, il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, che ulteriormente illustrava avvalendosi della facoltà di depositare memoria.

L’Agenzia delle Entrate e il concessionario resistevano con controricorso.

Diritto

1. Il concessionario ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso ex adverso perchè i quesiti conclusivi dei motivi dello stesso non erano stati formulati in modo idoneo.

L’eccezione è però infondata perchè l’art. 366 bis c.p.c., – che prescriveva i quesiti di diritto o di fatto a pena di inammissibilità – ai sensi del combinato disposto L. 18 giugno 2009, n. 69, ex art. 47, comma 1, lett. d), art. 58, comma 5, non è applicabile alle sentenze che come quella qui impugnata sono state depositate dopo il 4 luglio 2009.

2. Con il primo motivo di ricorso rubricato “ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in relazione al combinato disposto art. 140 c.p.c., D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e art. 139: nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione delle norme richiamate, il contribuente sosteneva che la CTR avrebbe dovuto dichiarare la nullità della notifica della cartella poichè la formalità dell’affissione alla porta dell’abitazione dell’avviso di deposito presso la casa comunale previsto dell’art. 140 c.p.c., non era stata eseguita e come anche aveva dato atto in motivazione la stessa CTR.

2.1. Con il secondo motivo di ricorso rubricato “ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e artt. 139 e 140 c.p.c.: nullità della sentenza impugnata per violazione falsa applicazione delle norme richiamate”, la contribuente deduceva che la CTR aveva erroneamente ritenuto che l’invio della raccomandata contenente l’avviso di deposito presso la casa comunale potesse sanare la nullità della notifica della mancata affissione dell’avviso di deposito alla porta della sua abitazione.

2.2. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati.

In effetti è vero che in caso di temporanea irreperibilità del contribuente presso la sua residenza la notifica della cartella di pagamento eseguita dal concessionario come consentito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, deve avvenire a pena di nullità con le formalità previste dall’art. 140 c.p.c. (Corte cost. n. 258 del 2012; Cass. sez. trib. n. 25079 del 2014). Tuttavia questa Corte ha anche già avuto occasione di chiarire che il ricevimento della raccomandata con la quale viene data notizia del deposito presso la casa comunale, un ricevimento che la CTR ha accertato senza contestazione, è idonea a sanare per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c., la nullità della notifica conseguente la mancata affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione di residenza (Cass. sez. trib. n. 11713 del 2011; Cass. sez. trib. n. 11137 del 2006).

3. Con il terzo motivo di ricorso rubricato ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5): nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, il contribuente lamentava che la CTR non avesse in alcun modo argomentato “il proprio convincimento relativo alla sussistenza del potere di notifica in capo alla Defendini S.r.l.”.

Il motivo è inammissibile perchè non viene censurato che la CTR abbia accertato un fatto decisivo e controverso senza alcuna spiegazione a riguardo, essendo in realtà pacifico che la notifica era stata eseguita da Defendini S.r.l., bensì viene lamentata un’omessa motivazione giuridica circa il potere di notificazione della ridetta Defendini S.r.l.. Ma come noto la insufficiente o incongrua motivazione giuridica è irrilevante, tanto è vero che la stessa deve essere semplicemente integrata o corretta quando la decisione sia conforme a diritto, poichè la insufficiente o incongrua motivazione giuridica è soltanto denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e cioè quando dà luogo a una violazione di legge (Cass. sez. trib. n. 5123 del 2012; Cass. sez. lav. n. 16640 del 2005).

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte respinge il ricorso; condanna il contribuente a rimborsare le spese processuali, che si liquidano a favore di ciascuno dei contro ricorrenti in Euro 5.000,00 a titolo di compenso, oltre a spese prenotate a debito a favore dell’Agenzia delle Entrate, oltre a spese forfetarie e accessori di legge a favore del Concessionario.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA