Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19522 del 23/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. U Num. 19522 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: MANNA ANTONIO

Data pubblicazione: 23/07/2018

SENTENZA
sul ricorso 842-2017 proposto da:
CANGIANO UGO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX
SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato MICHELE SANDULLI,
rappresentato e difeso dagli avvocati ROSA PERSICO, GIULIO
RENDITISO e FERDINANDO PINTO;
– ricorrente contro

1

R.G. n. 842/17

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO ed ANTONELLA
PATTE RI ;
– controricorrente nonchè contro
INPS

DIREZIONE REGIONALE DELLA CAMPANIA;

intimato

avverso la sentenza n. 611/2016 della CORTE DEI CONTI – SECONDA
SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE – ROMA, depositata il
13/06/2016.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/05/2018 dal Presidente ANTONIO MANNA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale RENATO
FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine
rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Rosa Persico e Sergio Preden.

FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 611/16, pubblicata il 13.6.16, la
Corte dei conti, sezione giurisdizionale centrale, ha rigettato
l’appello proposto da Ugo Cangiano contro la sentenza della
sezione giurisdizionale per la Regione Campania che ne
aveva respinto la domanda intesa a far dichiarare

2

Centrale dell’Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati

R.G. n. 842/17

l’irripetibilità di somme indebitamente erogategli dall’INPS
sul trattamento pensionistico.
2. Per la cassazione della sentenza ricorre Ugo Cangiano

difetto di giurisdizione del giudice contabile perché in
materia pensionistica essa è limitata, ai sensi degli artt. 13
e 62 r.d. n. 12114/34, alle questioni concernenti il
modificarsi e l’estinguersi della pensione intesa in senso
stretto e non è suscettibile di essere estesa a rapporti di
natura contrattuale, in quanto tali rientranti nella
giurisdizione del giudice ordinario.
3. A tal fine si espone in ricorso che la ripetizione
d’indebito pretesa dall’INPS trova la propria scaturigine
nell’avere il ricorrente (ex dipendente del Ministero
dell’Economia e delle Finanze) espletato, dopo il
collocamento in pensione nel 1993, lavoro a tempo
determinato presso istituti di istruzione dal 2000 al 2011;
ciò ha comportato la revoca da parte dell’INPS
dell’originaria iscrizione pensionistica e la richiesta di
restituzione di quanto erogato a titolo di pensione in tale
arco di tempo.
4. L’INPS resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Il ricorso è inammissibile, dovendosi dare continuità
alla costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite
3

affidandosi ad un solo motivo, con il quale denuncia il

R.G. n. 842/17

secondo cui l’attore che abbia incardinato la causa innanzi
ad un determinato giudice e sia poi rimasto soccombente
nel merito (come avvenuto nel caso in oggetto, essendo

non è legittimato ad impugnarne la sentenza per
denunciarne il difetto di giurisdizione, in quanto non
soccombente su tale autonomo capo della pronuncia (cfr.
Cass. S.U. n. 1309/17; Cass. S.U. n. 1088/17; Cass. S.U.
n. 25624/16; Cass. S.U. n. 21260/16), che nessuno dei
litiganti ha appellato sotto il profilo della giurisdizione.
Pertanto, a tale riguardo si è formato il giudicato
implicito (cfr. Cass. S.U. 17686/15; Cass. S.U. n. 8075/15;
Cass. S.U. n. 19792/11; Cass. S.U. n. 24883/08; Cass.
S.U. n. 27531/08).

2.1. In conclusione, il ricorso è da dichiararsi
inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a
pagare in favore del controricorrente le spese del giudizio di
legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre
alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli
esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
4

stato l’odierno ricorrente a rivolgersi al giudice contabile),

R.G. n. 842/17

Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002, come
modificato dall’art. 1 co. 17 legge 24.12.2012 n. 228, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da

contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a
norma del co. 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 22.5.2018.
L’estensore
Dott. Antonio Manna

parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA