Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19522 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. I, 18/09/2020, (ud. 17/07/2020, dep. 18/09/2020), n.19522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12661/18 proposto da:

-) Ministero dell’Interno, in persona del ministro pro tempore,

domiciliato a Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, dalla quale è rappresentato e difeso ai sensi

del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 1, comma 1;

– ricorrente –

contro

-) S.R., (o S.);

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 20.10.2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17 luglio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L.D. (come tale indicato in sentenza; nel ricorso, ” S.”), cittadino bengalese, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

2. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento L.D. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 ricorso dinanzi al Tribunale di Milano, che la rigettò con ordinanza 13.9.2016.

Tale ordinanza, appellata dal soccombente, venne parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Milano con sentenza 20.10.2017. Quest’ultima, dopo aver premesso che in Bangladesh esiste il rischio di attentati terroristici, e che le autorità statali hanno aumentato le misure di sicurezza solo a salvaguardia dei luoghi frequentati dalla comunità internazionale ma non dai bengalesi, ha osservato che l’appellante, avendo dimostrato di svolgere un lavoro in Italia, aveva per ciò solo dimostrato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria (rectius, per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari) di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione dal Ministero dell’interno con ricorso fondato su due motivi.

La parte intimata non si è difesa.

Con ordinanza interlocutoria 5.8.2019 n. 20903 il Collegio giudicante, rilevato che la questione di diritto prospettata dalla parte ricorrente era stata già in precedenza devoluta all’esame delle Sezioni Unite, rinviò la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite.

Depositata quest’ultima (Cass. sez. un. 13.11.2019 n. 29459), il presente ricorso è stato fissato e discusso nell’odierna adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo di ricorso la difesa erariale lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32.

Nell’illustrazione del motivo si sostiene che erroneamente la corte d’appello ha ritenuto che lo svolgimento di attività lavorativa del richiedente asilo costituisca di per sè presupposto sufficiente per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2. Col secondo motivo l’amministrazione ricorrente prospetta il vizio di nullità della sentenza per carenza o contraddittorietà della motivazione, sostenendo che le circostanze poste dalla corte d’appello a fondamento dell’accoglimento del gravame non costituiscono una “situazione di vulnerabilità”, per i fini di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5.

Invoca, a tal riguardo, i principi affermati da questa Corte con l’ordinanza n. 19350 del 2016, secondo cui l’inattendibilità del richiedente e la mancanza di prove del suo racconto non consentono di accogliere la domanda di protezione umanitaria.

3. Va esaminato per primo per anteriorità logica, ex art. 276 c.p.c., il secondo motivo di ricorso.

Esso è infondato.

La nullità d’una sentenza per mancanza di motivazione, secondo quanto stabilito dalle sezioni unite di questa corte, può essere affermata soltanto quando la motivazione manchi del tutto “sinanche come segno grafico” (Cass. sez. un. 8053 del 2014). Non è questo il nostro caso, dal momento che la corte d’appello ha indicato le ragioni per le quali intese accogliere la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, e cioè lo svolgimento in Italia, da parte dell’ente, di un lavoro.

Nemmeno sussiste il vizio di contraddittorietà della motivazione, denunciato a pagina 3, ultimo capoverso, del ricorso.

Da un lato, infatti, la sentenza delle sezioni unite appena ricordata ha chiarito che la contraddittorietà della motivazione che è ancora censurabile in sede di legittimità, dopo la modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5. E’ soltanto quella consistente nell’affermazione di fatti o principi tra loro inconciliabilmente contrastanti.

Tale vizio non ricorre nel caso di specie, dal momento che l’avere la corte d’appello escluso la sussistenza, in Bangladesh, d’una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, non le impediva di ritenere sussistenti seri motivi di carattere umanitario ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Ed infatti, dal momento che la protezione umanitaria è misura complementare in alternativa rispetto alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 è non solo possibile, ma anzi fisiologico e necessario che la seconda possa essere accordata soltanto in assenza dei presupposti della prima, e viceversa.

Nè può assumere rilievo, ai fini del riconoscimento dell’una piuttosto che dell’altra forma di protezione, la circostanza che il richiedente abbia o non abbia espressamente qualificato con l’esatto nomen iuris la forma di protezione invocata: quel che unicamente rileva ai fini dell’assolvimento dell’onere della domanda, infatti, è che il richiedente abbia invocato una forma di protezione purchessia, esponendone i fatti costitutivi: spetterà poi al giudice, in virtù del principio jura novit curia, sussumere quei fatti nella congruente previsione normativa, ed accordare la forma di protezione con essi coerente (come già stabilito da questa Corte con l’ordinanza pronunciata da Sez. 3 -, Ordinanza n. 8819 del 12/05/2020, Rv. 657916 – 05).

3. Il primo motivo di ricorso è invece fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza 13.11.2019 n. 29459, hanno stabilito quale sia il fondamento, la natura ed i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis, oggi abrogato e sostituito dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132).

Tale statuizioni possono così riassumersi:

a) il permesso di soggiorno per motivi umanitari è espressione del diritto di asilo costituzionalmente garantito dall’art. 10 Cost., comma 3, (così il p. 6.1. di “Motivi della decisione” della sentenza sopra ricordata);

b) il permesso di soggiorno per motivi umanitari non è imposto dalla legislazione comunitaria e non può interferire con le forme di protezione internazionale da quella previste: esso è dunque alternativo a queste ultime, nel senso che quando ricorrano i presupposti per la concessione dello status di rifugiato o per la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 non vi sarà spazio per la protezione umanitaria, e viceversa (ibidem, p. 9.2);

c) presupposto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari è il rischio che il rimpatrio del richiedente possa determinare una compromissione dei suoi diritti umani “al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (ibidem, p. 10.1);

d) nel valutare la sussistenza di questo rischio, il giudice di merito tuttavia deve osservare due limiti:

d’) da un lato, non può limitarsi a prendere in esame soltanto il livello di integrazione conseguito dal richiedente in Italia, per di più desumendolo soltanto da un elemento di per sè non decisivo, quale lo svolgimento di attività lavorativa;

d”) dall’altro, non può accordare il permesso di soggiorno per motivi umanitari per il solo fatto che, nel paese di provenienza del richiedente, sussista una generale violazione dei diritti umani, perchè così facendo “si prenderebbe (…) in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria” (ibidem, p. 10.2).

3.1. La sentenza impugnata ha violato i suddetti principi, nella parte in cui ha accordato all’appellante il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base della sola considerazione che questi ha dimostrato di lavorare in Italia.

Ma alla luce dei principi esposti nel p. precedente, deve affermarsi che il solo svolgimento di attività lavorativa non basta ex se per qualificare una persona come “vulnerabile”, e di conseguenza per concederle il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

E’ sempre necessario, invece, l’accertamento in concreto dell’ulteriore elemento che caratterizza questo tipo di protezione: e cioè il rischio, nel caso di rientro del richiedente nel suo Paese di provenienza, di una grave compromissione dei suoi diritti fondamentali della persona.

Accordare invece il permesso di soggiorno per motivi umanitari trascurando questo elemento, e sulla base della sola circostanza che il richiedente svolga un lavoro in Italia (ed a fortiori sulla base del solo rilievo che il richiedente abbia in animo di svolgerlo), significherebbe attribuire rilievo ad una semplice integrazione di tipo economico, per la cui realizzazione l’ordinamento prevede altri strumenti ed altri principi (la domanda da parte del datore di lavoro nell’ambito delle c.d. “quote” o “flussi” prestabiliti di lavoratori).

4. La sentenza va dunque cassata con rinvio.

Il giudice del rinvio tornerà ad esaminare l’appello applicando il seguente principio di diritto:

“non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, ma è necessario prendere in esame anche la condizione di specifica compromissione dei suoi diritti inviolabili, cui il richiedente sarebbe esposto nel caso di rimpatrio”.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte di cassazione, il 17 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

 

 

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