Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19521 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 30/09/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 30/09/2016), n.19521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Comune di Milano, in persona del suo Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, lungotevere marzio n. 3, presso

lo studio dell’Avv. Raffaelle Izzo, che anche disgiuntamente con gli

Avv.ti Maria Rita Surano, Antonella Fraschini, Ruggero Meroni e Irma

Marinelli, lo rappresentano e difendono come da delega in calde al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Car-Nemi S.r.l.;

– intimata –

Target s.r.l.;

– intimata –

Eoliana S.a.s. di L.P. & C;

avverso la sentenza n. 78/30/09 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, depositata il 21 settembre 2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14

luglio 2016 dal Consigliere Dott. Bruschetta Ernestino;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 78/30/09 depositata il 21 settembre 2009 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respingeva l’appello del Comune di Milano avverso la decisione n. 49/12/08 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che aveva accolto i riuniti ricorsi promossi da Car-Nemi S.n.c., Eoliana S.a.s. e Target S.r.l. contro distinti avvisi di pagamento COSAP relativi all’esposizione di “mezzi pubblicitari denominati gonfaloni nell’anno (OMISSIS) in varie vie della città”.

In breve sintesi la CTR, che pure aveva dato atto del proprio difetto di giurisdizione giusta pronuncia con la quale Corte cost. n. 64 del 2008 aveva dichiarato l’incostituzionalità del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2 (come mod. dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3 bis, comma 1, lett. b, conv., con mod. in L. 2 dicembre 2005, n. 248) nella parte in cui stabilisce che “Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63 e successive modificazioni””, riteneva di dovere comunque dichiarare prescritto il diritto del Comune al pagamento della COSAP trattandosi di “situazione esaurita” prima della declaratoria d’illegittimità costituzionale.

Contro la sentenza della CTR, il Comune proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Le intimate contribuenti non si costituivano.

Il comune si avvaleva altresì della facoltà di depositare memoria.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 3, dell’art. 136 Cost. e dell’art. 5 c.p.c., in relazione alla declaratoria di incostituzionalità del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 2, – difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione alla COSAP. Errata e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5)”, il Comune lamentava che la CTR fosse incorsa in errore laddove aveva accertato la prescrizione del diritto di credito COSAP nonostante lo stesso giudice regionale avesse ex se riconosciuto la propria mancanza di giurisdizione.

Il motivo è fondato perchè la CTR, difettando di giurisdizione come anche di recente confermato da Cass. sez. un. n. 61 del 2016, non poteva accertare se la prescrizione fosse o no intervenuta e poichè trattasi pur sempre di accertare se l’obbligazione si è o no estinta e quindi di un accertamento che può soltanto essere compiuto dal giudice cui è stata attribuita la giurisdizione (Cass. sez. un. n. 8770 del 2016; Cass. sez. un. n. 23832 del 2007).

2. Assorbiti gli altri motivi.

3. La sentenza va quindi cassata e dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

4. Nella particolarità della vicenda, anche segnalata dall’intervento nomofilattico di Cass. sez. un. n. 61 cit., debbono farsi consistere le ragioni che inducono la Corte a compensare integralmente le spese di ogni fase e grado.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; compensa integralmente le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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