Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19521 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. I, 18/09/2020, (ud. 17/07/2020, dep. 18/09/2020), n.19521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12556/18 proposto da:

-) Ministero dell’Interno, in persona del ministro domiciliato a

Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello

Stato, dalla quale è rappresentato e difeso ai sensi del R.D. 30

ottobre 1933, n. 1611, art. 1, comma 1;

– ricorrente –

contro

-) S.S.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 16.10.2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17 luglio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Seidou Sangare, cittadino maliano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

2. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento S.S. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 ricorso dinanzi al Tribunale di Milano, che la rigettò con ordinanza 16.11.2015.

Tale ordinanza, appellata dal soccombente, venne parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Milano con sentenza 16.10.2017. Quest’ultima ritenne che l’appellante dovesse ritenersi persona “vulnerabile”, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, a causa sia della sua giovane età (19 anni al momento della partenza dal Mali; 21 anni al momento dell’arrivo in Italia; 24 anni al momento della decisione d’appello; 27 anni attualmente); sia in considerazione “del lungo e doloroso percorso migratorio”; sia in considerazione della difficile situazione sociale ed economica del Mali, sia perchè “la possibilità di una integrazione sarebbe favorita dallo svolgimento di un’attività lavorativa regolare”.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione dal Ministero dell’interno con ricorso fondato su un motivo. La parte intimata non si è difesa.

Con ordinanza interlocutoria 5.8.2019 n. 20902 il Collegio giudicante, rilevato che la questione di diritto prospettata dalla parte ricorrente era stata già in precedenza devoluta all’esame delle Sezioni Unite, rinviò la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite.

Depositata quest’ultima (Cass. sez. un. 13.11.2019 n. 29459), il presente ricorso è stato fissato e discusso nell’odierna adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso la difesa erariale lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32.

Nell’illustrazione del motivo si sostiene che erroneamente la corte d’appello ha accordato all’appellante il permesso di soggiorno per motivi umanitari da un lato senza accertare la sussistenza di esigenze umanitarie specificamente riferibili alla persona del richiedente, ma sulla base unicamente della situazione generale del paese di provenienza; e dall’altro lato non già sulla base di una avvenuta integrazione del richiedente in Italia, ma sulla base di una mera “possibilità di integrazione”.

2. Il motivo è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza 13.11.2019 n. 29459, hanno stabilito quale sia il fondamento, la natura ed i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis, oggi abrogato e sostituito dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132).

Tale statuizioni possono così riassumersi:

a) il permesso di soggiorno per motivi umanitari è espressione del diritto di asilo costituzionalmente garantito dall’art. 10 Cost., comma 3, (così il p. 6.1. di “Motivi della decisione” della sentenza sopra ricordata);

b) il permesso di soggiorno per motivi- umanitari non è imposto dalla legislazione comunitaria e non può interferire con le forme di protezione internazionale da quella previste: esso è dunque alternativo a queste ultime, nel senso che quando ricorrano i presupposti per la concessione dello status di rifugiato o per la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 non vi sarà spazio per la protezione umanitaria, e viceversa (ibidem, p. 9.2);

c) presupposto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari è il rischio che il rimpatrio del richiedente possa determinare una compromissione dei suoi diritti umani “al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (ibidem, p. 10.1);

d) nel valutare la sussistenza di questo rischio, il giudice di merito tuttavia deve osservare due limiti:

d’) da un lato, non può limitarsi a prendere in esame soltanto il livello di integrazione conseguito dal richiedente in Italia, per di più desumendolo soltanto da un elemento di per sè non decisivo, quale lo svolgimento di attività lavorativa;

d”) dall’altro, non può accordare il permesso di soggiorno per motivi umanitari per il solo fatto che, nel paese di provenienza del richiedente, sussista una generale violazione dei diritti umani, perchè così facendo “si prenderebbe (…) in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria” (ibidem, p. 10.2).

2.1. La sentenza impugnata ha violato i suddetti principi sotto due aspetti.

Essa infatti ha accordato all’appellante il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base della considerazione che “la possibilità di una integrazione sarebbe favorita dallo svolgimento di un’attività lavorativa regolare”.

Ma la.mera possibilità di svolgere un lavoro in Italia non costituisce un valido presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari: è infatti la raggiunta integrazione che, nel concorso degli altri presupposti, può legittimare l’accoglimento della domanda di protezione umanitaria, e non la mera possibilità o volontà di integrarsi.

3. La sentenza va dunque cassata con rinvio.

Il giudice del rinvio tornerà ad esaminare l’appello applicando il seguente principio di diritto:

“non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, sulla base della mera volontà o possibilità di integrazione; è necessario invece da un lato accertare una raggiunta ed effettiva integrazione; e dall’altro prendere in esame la condizione di specifica compromissione dei suoi diritti inviolabili, cui il richiedente sarebbe esposto nel caso di rimpatrio”.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte di cassazione, il 17 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

 

 

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