Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19520 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 30/09/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 30/09/2016), n.19520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SO.G.E.CO s.a.s. di E. C. & C e AM Servizi s.r.l., in

persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliate in Roma, via Cosseria 5, presso l’avv.

Laura Tricerri, che, unitamente all’avv. Alberto Scotti, le

rappresenta e difende giusta delega margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli

Venezia Giulia (Trieste), Sez. 1^, n. 79/1/13 dell’8 luglio 2013,

depositata il 9 luglio 2013, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 14 luglio 2016

dal Relatore Cons. Botta Raffaele;

Preso atto che nessuno è presente per le parti;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per la dichiarazione di cessazione

della materia del contendere.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso delle società SO.G.E.CO s.a.s. e AM Servizi s.r.l. concernente una controversia relativa all’impugnazione di un avviso di accertamento ad esse notificato, come debitori solidali, dall’amministrazione che determinava un maggior valore della cessione d’azienda intervenuta tra le società medesime – la SO.G.E.CO s.a.s., cedente, e la AM Servizi s.r.l. cessionaria;

Letto il controricorso dell’amministrazione;

Letta l’istanza dell’Avvocatura Generale dello Stato con la quale si chiede che venga dichiarato inammissibile il ricorso della società SO.G.E.CO, estinta come da allegata visura catastale, e venga dichiarata cessata la materia del contendere nei confronti della società AM Servizi s.r.l., in ragione dei provvedimenti di sgravio a favore di quest’ultima, pur essi allegati all’istanza;

Vista la documentazione allegata all’istanza che comprende anche una dichiarazione del difensore della società AM Servizi s.r.l. con la quale si manifesta l’adesione di quest’ultima alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la rinuncia alle spese;

Ritenuta l’estinzione della società SO.G.E.CO s.a.s. che priva quest’ultima della capacità processuale e considerato che i provvedimenti di sgravio giustificano la cessazione della materia del contendere, a spese compensate, stante l’esplicita rinuncia della ricorrente società AM Servizi s.r.l..

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso della società SO.G.E.CO s.a.s.;dichiara cessata la materia del contendere nei confronti della società AM Servizi s.r.l. Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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