Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19520 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/09/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 23/09/2011), n.19520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 30436/2007 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 91,

presso lo studio dell’avvocato LUCISANO Claudio, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CHIVASSO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio

dell’avvocato PAFUNDI Gabriele, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati REDI GIULIETTA, CASAVECCHIA MARCO, giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 34/2006 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 09/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione

ex art. 380 bis c.p.c., notificatagli.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. L’ANAS s.p.a. propone ricorso per cassazione (successivamente illustrato da memoria) nei confronti del Comune di Carsoli (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento lei relativo all’anno 2000, la C.T.R. Abruzzo confermava la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso introduttivo.

2. L’unico motivo di ricorso (col quale si deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto chiedendo a questa Corte di dire se, ai sensi del combinato disposto della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 115, L. n. 136 del 1999, art. 19, comma 2, D.L. n. 138 del 2002, art. 7 e L. n. 2248 del 1865, art. 22, comma 2, l’Anas, anteriormente ai decreti di trasferimento del 2005, fosse proprietaria degli immobili adibiti a case cantoniere e pertanto obbligata al pagamento della relativa imposta comunale) è inammissibile per assoluta inadeguatezza del relativo quesito di diritto (nei termini sopra esposti) a svolgere la funzione che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, gli è propria, ossia quella di far comprendere alla Corte, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, quale sia l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare, essendo nella specie il quesito assolutamente generico nonchè inidoneo a far comprendere la ratio decidendi della decisione impugnata, oltre che privo delle precisazioni necessarie a consentire alla Corte una risposta utile ai fini della definizione della controversia e suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sub iudice.

E’ inoltre in particolare da precisare che il quesito proposto – siccome limitato ad accertare se l’ANAS fosse, anteriormente ai decreti di trasferimento del 2005, proprietaria degli immobili adibiti a case cantoniere e perciò obbligata al pagamento della imposta comunale – non risulta neppure conferente, non essendo stato accertato che l’immobile di cui si discute fosse una casa cantoniera, posto che il Comune nel controricorso sostiene che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, l’imposta in questione riguarda un’area di sedime sulla quale non insiste alcuna casa cantoniera e i giudici d’appello si limitano in sentenza ad affermare che le parti sono concordi sul fatto che il bene oggetto dell’imposta è un’area da ritenere edificabile, aggiungendo che su tale area è presumibile che insista una casa cantoniera.

3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 500,00 di cui Euro 400,00 per onorari oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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