Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19520 del 23/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19520 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

LITISCONSORZIO.
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
CALABRESI CLORINDA, residente a Pontinia,

INTIMATA

AVVERSO
la sentenza n.478/39/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Roma Sezione Staccata di Latina n. 39, in
data 19.04.2010, depositata il 06 maggio 2010;
Nella Camera di Consiglio dell’il luglio 2013, vista la
relazione del Consigliere delegato Dott. Antonino Di
Blasi;
1

Data pubblicazione: 23/08/2013

Presente il P.M. dott. Tommaso Basile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.17375/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’

chiesta

la

cassazione della

sentenza

n.478/39/2010, pronunziata dalla CTR di Roma, Sezione
Staccata di Latina n. 39, del 19.04.2010, DEPOSITATA il
06 maggio 2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello
della contribuente, riformando la decisione di primo
grado, che aveva ritenuto legittima la pretesa fiscale.
2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso
di accertamento, relativo ad IRPEF dell’anno 2004,
censura l’impugnata decisione, per violazione e falsa
applicazione dell’art.2909 c.c. e, in subordine, per
omessa applicazione dell’art. 295 c.c.3 – L’intimata, non ha svolto difese in questa sede.
4 – In via preliminare, deve essere rilevata la nullità
dell’intero giudizio.
Va premesso, infatti, che l’accertamento in questione,
secondo quanto si evince dall’impugnata sentenza,
attiene al reddito di partecipazione del socio
Calabresi Clorinda nella società “Francia I.L.C. di
Francia Alceo e F.11i SAS” e, d’altronde, che al
giudizio di appello ha partecipato solo l’intimata
2

l

Calabresi Clorinda e non anche la predetta società e
gli altri soci. Ciò stante, in applicazione del
principio di recente affermato dalle sezioni Unite a
mente del quale “La unitarietà dell’accertamento che è

dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni
di cui all’art.5 del TUIR e dei soci delle stesse
(art.40 dpr n.600/1973) e la conseguente automatica
imputazione dei redditi della società a ciascun socio
proporzionalmente alla quota di partecipazione agli
utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi,
comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o
dalla società, anche avverso un solo avviso di
rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i
soci (salvo che questi prospettino questioni
personali), i quali tutti devono essere parte nello
stesso processo, e che la controversia non può essere
decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (art.14
comma I ° d.lgs n.546/1992), perché non ha ad oggetto la
singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì
la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori
rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto
autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della
costitutiva

fattispecie
dell’obbligazione(Cass.SS.UU.n.1052/2007);
3

trattasi

(o deve essere) alla base della rettifica delle

pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario
originario, con la conseguenza che:
il ricorso proposto anche da uno soltanto dei
soggetti interessati, destinatario di un atto

collettivo e il giudice adito in primo grado deve
ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che
non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti
separatamente, ai sensi dell’art.29 d.lgs 546/1992);
il giudizio celebrato senza la partecipazione di
tutti i litisconsorzi necessari è nullo per violazione
del principio del contraddittorio di cui agli artt.101
cpc e 111 secondo comma Cost. e trattasi di nullità che
può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del
procedimento, anche di ufficio”(Cass. SS.UU. 4 giugno
2008 n.14815).
5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la
trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la
definizione, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, con
pronuncia che dichiari la nullità dell’intero giudizio,
rimettendo la causa al giudice di primo grado per i
provvedimenti di competenza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti
4

impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente

di causa;
Considerato che, in via preliminare, va rilevata
d’ufficio la non integrità del contraddittorio, atteso
che trattasi di reddito di partecipazione nella società
“Francia ILC di Francia Alceo e F.11i SAS”;

Considerato che, non avendo al giudizio di che trattasi
partecipato la società e gli altri soci, in base alle
esposte considerazioni ed al trascritto principio, che
il Collegio condivide, va dichiarata la nullità della
decisione impugnata, di quella di prime cure e di tutti
gli atti successivi alla costituzione in giudizio della
ricorrente in primo grado, e la causa va rimessa alla
CTP

di

Latina,

perché,

previa

adozione

dei

provvedimenti sottesi a garantire l’integrità del
contraddittorio ed il diritto di difesa delle parti,
pronunci nel merito, offrendo congrua motivazione;
Considerato

che,

avuto

riguardo

dell’affermarsi dell’applicato principio,

all’epoca
le spese

dell’intero giudizio vanno compensate;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Dichiara la nullità della sentenza impugnata, di quella
di primo grado e di tutti gli atti successivi alla
costituzione in giudizio di parte ricorrente in primo
(

grado e rinvia alla CTP di Latina, per i provvedimenti
5

di competenza.
Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma 1’11 luglio 2013

Il Presidente

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