Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19520 del 23/07/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 19520 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA

SENTENZA
sul ricorso 5762-2017 proposto da:
SONCINI BINA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
MICHELE MISCIONE, giusta delega in atti;
– ricorrente nonchè contro

2018

1901

CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
REGGiO F.MTLIA;
– intimata –

Nonché da:

Data pubblicazione: 23/07/2018

CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
REGGIO EMILIA, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio
dell’avvocato ANDREA MANZI, che la rappresenta e

CORRADO TARASCONI e ANDREA REGGIO D’ACI, giusta delega
in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè contro

SONCINI BINA;

intimata

avverso la sentenza n. 1060/2016 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 16/11/2016, R. G. N.
96/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/05/2018 dal Consigliere Dott. ANNALISA
DI PAOLANTONIO;
udito l’Avvocato MICHELE MISCIONE;
udito l’Avvocato CORRADO TARASCONI;
udito l’Avvocato ANDREA MANZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per
l’accoglimento di entrambi i ricorsi per quanto di
ragione.

difende unitamente agli avvocati GIAN CARLO SUTICH,

RG 5762/2017
FATTI DI CAUSA

1. Bina Soncini aveva adito il Tribunale di Reggio Emilia per ottenere l’annullamento
o la dichiarazione di nullità del licenziamento intimatole dalla Camera di Commercio
Industria ed Artigianato di Reggio Emilia in data 25/29 giugno 2004 e la conseguente
condanna dell’ente convenuto a reintegrarla nel posto di lavoro in precedenza occupato
ed a risarcirla dei danni tutti subiti in conseguenza dell’illegittimo recesso. Il Tribunale
aveva ritenuto insussistenti gli eccepiti vizi formali e sostanziali della sanzione

aveva accertato: la competenza della Giunta Camerale, l’irrilevanza della mancata
acquisizione del parere del comitato dei garanti, la giusta causa di recesso.
2. Con sentenza n. 24731/2015 questa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso
della Soncini, assorbente rispetto alle altre censure, ed ha cassato con rinvio la sentenza
di appello, rilevando che anche le Camere di Commercio sono tenute ad individuare
l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. n.
165/2001, sicché devono ritenersi illegittimi i procedimenti avviati e nulle le sanzioni
inflitte da soggetto diverso dall’UPD.
3. Il giudizio di rinvio è stato definito dalla Corte territoriale con la sentenza qui
impugnata che, in parziale accoglimento dell’appello ed in riforma della pronuncia di
prime cure, ha dichiarato la nullità del licenziamento ed ha condannato l’ente appellato
al risarcimento del danno, quantificato in misura pari alle retribuzioni maturate dalla
data del licenziamento sino al compimento del 65 0 anno di età.
4. La Corte bolognese, per quel che qui ancora rileva, ha evidenziato che:
a) la Soncini aveva rinunciato alla domanda di reintegrazione, in considerazione del
tempo trascorso e della perdita dei requisiti anagrafici necessari per riprendere servizio;
b)

l’originaria ricorrente, peraltro, non aveva rinunciato alla tutela risarcitoria

prevista dall’art. 18 della legge n. 300/1970, che andava riconosciuta fino al
raggiungimento dell’età anagrafica per il collocamento a riposo, non essendosi la
Camera di Commercio avvalsa della facoltà concessa dall’art. 72 del d.l. n. 112/2008;
c) ai fini del calcolo della retribuzione globale di fatto doveva essere considerato il
solo rapporto fondamentale sottostante all’incarico dirigenziale, sicché andava escluso il
trattamento accessorio per il periodo successivo alla ces s azione dell’incarico stesso;
d) la pensione di anzianità percepita dalla Soncini non poteva essere detratta
dall’ammontare del risarcimento in quanto divenuta priva di titolo a seguito della
declaratoria di

illegittimità del

licenziamento,

con conseguente esposizione

dell’interessata all’azione di ripetizione di indebito da parte dell’ente previdenziale;

disciplinare e la pronuncia era stata confermata dalla Corte di Appello di Bologna che

RG 5762/2017
e)

non potevano essere riconosciuti danni ulteriori perché andava escluso il

carattere ingiurioso o vessatorio del recesso ed inoltre per la carenza di allegazione e di
prova sull’entità degli ulteriori pregiudizi asseritamente subiti e sull’imputabilità al
datore di lavoro della diffusione della notizia del licenziamento;
f) non era necessario disporre consulenza tecnica d’ufficio in quanto la somma
complessiva dovuta a titolo di risarcimento del danno poteva essere determinata con un
mero calcolo aritmetico, sulla base dei criteri sopra indicati e tenendo conto degli

dirigenza del comparto Regioni e Autonomie Locali.
5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Bina Soncini sulla base di sei
motivi, ai quali ha opposto difese la Camera di Commercio, che ha notificato ricorso
incidentale affidato a cinque censure. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex
art. 378 cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia, ex art. 360 nn. 3 e 4
cod. proc. civ., violazione degli artt. 112, 115, 393 e 394 cod. proc. civ. e sostiene, in
sintesi, che la Corte territoriale doveva limitarsi ad applicare il principio di diritto
affermato dalla sentenza rescindente, senza ampliare in alcun modo il

thema

decidendum. Evidenzia, inoltre, che con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
era stata chiesta la condanna al pagamento delle retribuzioni dovute, assumendo a
parametro l’importo complessivo corrisposto nel giugno•2004, e la resistente non aveva
contestato la spettanza anche del trattamento accessorio, essendosi limitata ad eccepire
l’aliunde perceptum e ad invocare il concorso di colpa ex art. 1227, 2° comma, cod. civ.
in relazione al tempo intercorso fra il licenziamento e l’esercizio dell’azione. Anche in
sede di riassunzione la Camera di Commercio, quanto alla permanenza dell’incarico
dirigenziale, si era limitata ad un generico rinvio a documenti non idonei a dimostrare
l’apposizione del termine e che, comunque, alla scadenza dello stesso non sarebbe stato
assegnato alla Soncini un nuovo incarico. Il giudice del rinvio, pertanto, aveva
pronunciato d’ufficio su eccezioni non proposte dalle parti, in violazione, oltre che degli
artt. 393 e 394 cod. proc. civ., dell’art. 112 cod. proc. civ..
1.2. La seconda censura del ricorso principale denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 18, comma 4, della legge n. 300/1970 perché la Corte territoriale
poteva escludere dal calcolo solo i compensi eventuali e quelli legati a particolari
modalità di svolgimento della prestazione aventi carattere occasionale, non già la

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aumenti medio tempore intervenuti per effetto dei rinnovi del CCNL per l’area della

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retribuzione di posizione, che costituisce parte integrante del trattamento retributivo del
dirigente e la cui spettanza non era stata oggetto di contestazione. Aggiunge la
ricorrente principale che in base alla disciplina della dirigenza pubblica l’ente ha l’obbligo
di affidare un incarico al dirigente, sicché il trattamento accessorio spetta, entro i limiti
minimi e massimi fissati dalla contrattazione collettiva, anche nell’ipotesi in cui il
dirigente venga lasciato privo di incarico.
1.3. Il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., denuncia
l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti,

ricorrente principale evidenzia che la Corte bolognese, pur ritenendo non necessaria la
consulenza tecnica d’ufficio e determinabile l’importo dovuto con un mero calcolo
matematico, ha fornito criteri contraddittori, da un lato richiamando la somma lorda
mensile di C 3.322,51, non comprensiva del trattamento accessorio, da computare a far
tempo dalla data del licenziamento; dall’altro affermando che le indennità connesse alla
posizione dirigenziale dovevano essere escluse solo a partire dall’imprecisata data di
cessazione dell’incarico a termine. Aggiunge che seguendo il criterio indicato dal giudice
del rinvio la ricorrente si vedrebbe costretta a restituire all’Inps pensioni di ammontare
superiore all’intero risarcimento ed anche una quota sostanziosa del trattamento di fine
servizio, calcolato includendo nella base di calcolo anche la retribuzione di posizione.
1.4. La quarta critica, dedotta in via subordinata ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ.,
addebita alla sentenza impugnata il vizio di ultrapetizione e la violazione dell’art. 101
cod. proc. civ., perché sulla questione della spettanza della retribuzione di posizione non
vi era contestazione e, comunque, non era stato provocato il contraddittorio.
1.5. Il vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. è denunciato anche con il
quinto motivo, con il quale la ricorrente principale, nel dolersi del mancato ristoro del
danno non patrimoniale, evidenzia che le notizie riportate dalla stampa locale
riguardavano particolari che solo gli amministratori della Camera di Commercio
potevano fornire. Aggiunge la Soncini che l’allontanamento improvviso dal posto di
lavoro comporta in re ipsa un danno perché necessariamente dallo stesso derivano
discredito, perdita di professionalità di stima e di fiducia nonché lesione dell’immagine.
1.6. Con la sesta censura la ricorrente principale si duole della violazione dell’art. 92
cod. proc. civ. e rileva che la compensazione può essere disposta solo per assoluta
novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza. La Corte territoriale,
pertanto, avrebbe dovuto condannare la Camera di Commercio al pagamento delle
spese di tutti i gradi di giudizio, tanto più che la sentenza rescindente era fondata su
principi ritenuti ormai consolidati.

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dal quale sarebbe derivata nullità della sentenza per mancanza di motivazione. La

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2.1. Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia, ex art. 360 n. 4 cod. proc.
civ., «illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 e
dell’art. 115 c.p.c.» perché la Corte territoriale avrebbe dovuto pronunciare
sull’eccezione proposta dalla Camera di Commercio, fondata sull’oggettiva
incompatibilità tra la domanda risarcitoria e la percezione della pensione di anzianità a
far tempo dall’ottobre 2006.
2.2. La seconda censura, formulata in via subordinata, ravvisa nell’eventuale rigetto
implicito dell’eccezione un omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di

Soncini di chiedere il collocamento in pensione a partire dall’anno 2006 integra
un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, anteriore al raggiungimento
del 65 0 anno di età.
2.3. Con la terza critica la Camera di Commercio addebita alla sentenza impugnata
la violazione dell’art. 18 della legge n. 300/1970, in combinato disposto con l’art. 1225
cod. civ., in quanto il risarcimento poteva essere riconosciuto solo fino al momento della
rinuncia alla tutela reale, rinuncia che andava ravvisata nella presentazione all’Inps della
domanda di pensionamento. Aggiunge la ricorrente incidentale che il risarcimento deve
essere limitato al danno prevedibile e tale non poteva essere ritenuto quello
asseritamente maturato dopo il collocamento in quiescenza.
2.4. Il quarto motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione dell’art. 72,
comma 11, d.l. n. 112/2008, dell’art. 1 d.lgs. n. 503/1992, dell’art. 11 I. n. 724/1994,
dell’art.24, comma 6, d.l. n.201/2011, convertito in legge n. 214/2011, dell’art. 1225
cod. civ.. La Camera di Commercio evidenzia che non poteva la Corte territoriale
riconoscere l’indennità risarcitoria sino al 18 aprile 2014, perché la Soncini nell’anno
2008 aveva maturato la cosiddetta quota 95, prevista come requisito per l’accesso
pensionistico dall’art. 1 della legge n. 243/2004; nell’anno 2010 aveva raggiunto i 40
anni di contribuzione sufficienti per risolvere il rapporto ai sensi dell’art. 72 del d.l.
112/2008; nell’aprile 2012 aveva maturato i requisiti per l’accesso alla pensione di
vecchiaia sulla base della normativa all’epoca vigente, richiamata nella rubrica.
2.5. Infine la ricorrente incidentale, con il quinto motivo, denuncia la violazione
dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost. perché il giudice del merito avrebbe
dovuto verificare la legittimità sostanziale del licenziamento e tenerne conto ai fini della
quantificazione del risarcimento del danno.
3. Il primo motivo del ricorso principale è infondato in tutte le sue articolazioni.
Nel giudizio di rinvio l’efficacia preclusiva della sentenza di cassazione si estende
solo alle questioni che, seppure non esaminate specificamente, costituiscono il

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discussione fra le parti. La ricorrente incidentale insiste nel sostenere che la scelta della

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presupposto logico – giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato
implicito ed interno, poiché il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli
effetti della decisione di annullamento.
Nessuna preclusione si pone, invece, in relazione alle questioni diverse e
logicamente successive rispetto a quelle esaminate dalla sentenza rescindente, in ordine
alle quali i limiti discendono solo dal carattere chiuso del giudizio di rinvio, che comporta
il divieto per le parti di rassegnare conclusioni nuove e di richiedere nuovi mezzi
istruttori, salva l’ipotesi in cui la stessa sentenza di cassazione renda necessaria

La sentenza di questa Corte n. 24731/2015, nell’accogliere il primo motivo del
ricorso proposto dalla Soncini, ritenuto assorbente rispetto alle altre censure, ha
premesso che « nel pubblico impiego privatizzato tutte le fasi del procedimento
disciplinare devono essere svolte esclusivamente dall’ufficio competente per i
procedimenti disciplinari, il quale è anche l’organo competente all’irrogazione delle
sanzioni disciplinari, ad eccezione del rimprovero verbale e della censura, con la
conseguenza che il procedimento instaurato da un soggetto diverso al predetto ufficio è
illegittimo e la sanzione è affetta da nullità, risolvendosi in una violazione di norme di
legge inderogabili sulla competenza». Ha escluso che alla Giunta Camerale, in quanto
organo di indirizzo politico, potesse essere attribuita competenza nella materia
disciplinare e ha rinviato alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, per
un nuovo esame, da condursi alla luce del principio di diritto sopra richiamato, e
finalizzato «alla determinazione delle conseguenze risarcitorie della nullità del
licenziamento in oggetto».
Rispetto a queste ultime la sentenza rescindente non ha posto alcun limite alla
cognizione del giudice del rinvio, sicché non si ravvisa la denunciata violazione dell’art.
394 cod. proc. civ. da parte della decisione qui impugnata, con la quale la Corte
bolognese, dichiarata la nullità del licenziamento, ha provveduto a quantificare il
risarcimento dovuto alla Soncini.
3.1. A torto viene invocato il principio di non contestazione, per sostenere che non
poteva la Corte territoriale assumere a base di calcolo una retribuzione globale di fatto
inferiore, nell’ammontare, a quella pretesa dalla ricorrente.
La giurisprudenza di questa Corte, infatti, è consolidata nell’affermare che il
richiamato principio riguarda solo i fatti costitutivi, modificativi od estintivi del diritto
azionato e non si estende alle mere difese ( cfr. fra le più recenti Cass. n. 17966/2016)
né alla valutazione delle circostanze allegate dalle parti ( Cass. n. 30744/2017), sicché,
ove il lavoratore provveda a quantificare le somme pretese, si deve distinguere la

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un’ulteriore attività probatoria.

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componente fattuale dei conteggi, che soggiace agli oneri di contestazione, da quella
giuridica o normativa, esente dai suddetti oneri (Cass. n. 5526/2002; Cass. S.U. n.
761/2002; Cass. n. 28381/2005).
Non era, pertanto, impedito alla Corte bolognese di quantificare l’ammontare del
risarcimento senza tener conto del trattamento accessorio, e ciò anche nel silenzio della
parte interessata, perché la quantificazione dell’entità globale del pregiudizio
effettivamente patito dal danneggiato compete al giudice, il quale, per determinare
l’esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, anche d’ufficio, a tutte le

4. La pronuncia, peraltro, è errata, in quanto è fondato il secondo motivo del ricorso
principale.
Il Collegio intende dare continuità all’orientamento già espresso da questa Corte, e
richiamato nella sentenza impugnata, secondo cui «l’illegittimità del recesso dal
rapporto di lavoro di una Pubblica Amministrazione con un dirigente comporta
l’applicazione al rapporto fondamentale sottostante della disciplina dell’art. 18 della
legge 20 maggio 1970 n. 300, con conseguenze reintegratorie, a norma dell’art. 51,
comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, mentre all’incarico dirigenziale si applica la
disciplina del rapporto a termine sua propria» (Cass. n. 1751/2017 e negli stessi termini
Cass. n. 8077/2014; Cass. n. 18198/2013; Cass. nn. 9651 e 13710 del 2012; Cass. n.
2233/2007).
Da detto principio di diritto, peraltro, non discende, come affermato dalla Corte
territoriale, che ai fini della quantificazione del danno, non possa essere apprezzato, per
il periodo successivo alla scadenza dell’incarico dirigenziale, il trattamento accessorio
che sarebbe spettato al dirigente in relazione alla posizione rivestita.
Premesso che nella fattispecie si discute unicamente della rilevanza, a fini
risarcitori, della retribuzione di posizione, rileva il Collegio che l’art. 24 del d.lgs. n.
165/2001, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, stabilisce che la retribuzione del
personale con qualifica dirigenziale è determinata, anche in relazione al trattamento
economico accessorio, dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, contratti in
relazione ai quali le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto non applicabile l’art.
369 cod. proc. civ., « ancorché la decisione della controversia dipenda direttamente
dall’esame e dall’interpretazione delle relative clausole, atteso che, in considerazione del
peculiare procedimento formativo, del regime di pubblicità, della sottoposizione a
controllo contabile della compatibilità economica dei costi previsti, l’esigenza di certezza
e di conoscenza da parte del giudice è già assolta, in maniera autonoma, mediante la

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risultanze del giudizio ( Cass. n. 20111/2014).

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pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 165
del 2001 » ( Cass. S.U. n. 23329/2009 e Cass. S.U. 21558/2009).
Il giudice d’appello, pur richiamando a pag. 9 della motivazione «gli aumenti medio
tempore intervenuti per effetto dei rinnovi dei vari CCNL per l’area della dirigenza del
comparto Regioni Enti Locali», pacificamente applicabili al rapporto dei dirigenti delle
Camere di Commercio, non ha tenuto in alcun conto la disciplina contrattuale, che, da
un lato, ferma la temporaneità degli incarichi, prevede che «gli enti attribuiscono ad
ogni dirigente uno degli incarichi istituiti secondo la disciplina dell’ordinamento vigente»,

relazione all’affidamento di un nuovo incarico, misure di salvaguardia della retribuzione
di posizione in precedenza goduta (art. 42 CCNL 10.4.1996; art. 31 del CCNL
23.12.1999; art. 4 CCNL 12.2.2002).
Gli stessi CCNL, poi, hanno sempre incluso la retribuzione di posizione nella base di
calcolo dell’indennità supplementare ( art. 30 CCNL 10.4.1996 e art. 13 CCNL
12.2.2002) e con il CCNL 22.2.2010 ( non applicabile alla fattispecie ratione temporis) le
parti collettive, nel prendere sostanzialmente atto dell’orientamento espresso da questa
Corte in merito all’applicabilità della tutela reale, hanno precisato che detta voce del
trattamento accessorio va corrisposta in caso di reintegrazione (art. 11) e concorre a
formare la base di calcolo dell’indennità sostitutiva ( art. 12).
Dal complesso delle disposizioni contrattuali sopra richiamate si desume che il
risarcimento del danno spettante al dirigente, in caso di accertata illegittimità del
licenziamento, deve essere commisurato non al solo trattamento economico
fondamentale, ma anche alla retribuzione di posizione prevista per l’incarico ricoperto al
momento dell’illegittimo recesso dal rapporto.
La fondatezza della seconda critica mossa alla sentenza impugnata assorbe le
censure formulate con il terzo ed il quarto motivo.
5. E’, invece, infondata la quinta censura perché correttamente la Corte territoriale
ha escluso di potere riconoscere altre voci di danno ( in particolare il danno esistenziale
nonché quello all’immagine personale e professionale) in assenza di allegazione e di
prova in merito ai pregiudizi subiti.
La sentenza impugnata è conforme al principio di diritto, ormai consolidato nella
giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nel regime di tutela reale assicurato
dall’art. 18 della legge n. 300/1970, la predeterminazione legale del danno in favore del
lavoratore non esclude che quest’ultimo possa chiedere il risarcimento degli ulteriori
pregiudizi che siano derivati dal ritardo nella reintegra, ma è necessario, affinché il

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dall’altro, fino all’entrata in vigore del dl. n. 78/2010, art. 9 comma 32, stabiliva, in

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giudice possa ricorrere alla liquidazione equitativa, che il lavoratore assolva all’onere
della prova sullo stesso gravante (Cass. n. 9073/2013 e Cass. n. 15915/2009).
Ciò perché «il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione
di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere
allegato e provato.» ( Cass. S.U. n. 26972/2008).
Il motivo, quindi, è infondato nella parte in cui assume che l’allontanamento
improvviso dal posto di lavoro comporta, quanto al discredito ed alla perdita di
professionalità, un danno

in re ipsa.

Camera di Commercio nella diffusione della notizia del licenziamento, sollecita una
diversa valutazione delle risultanze processuali, e, quindi, un’indagine di merito non
consentita in sede di legittimità.
6. Parimenti infondati sono i primi due motivi del ricorso incidentale.
La Corte territoriale ha dato atto ( pag. 10 e 11 della motivazione) della domanda di
pensione di anzianità presentata dalla Soncini nell’anno 2006 e, nell’affermare che «la
sopravvenuta declaratoria di illegittimità del licenziamento travolge il diritto al
pensionamento con efficacia ex tunc e sottopone l’interessato all’azione di ripetizione di
indebito da parte del soggetto erogatore della pensione», ha anche implicitamente
escluso l’eccepita incompatibilità fra la domanda di risarcimento del danno, coltivata
anche dopo la rinuncia alla reintegrazione, e la richiesta della prestazione pensionistica.
Non si ravvisa, pertanto, l’omessa pronuncia lamentata con il primo motivo, giacché
il vizio denunciato è configurabile solo allorquando manchi completamente il
provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, non già
qualora, pur in assenza di una specifica argomentazione, la questione risulti
implicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza ( cfr. fra le tante Cass. n.
1360/2016).
Parimenti non è ravvisabile alcun omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio
oggetto di discussione fra le parti, posto che, come già detto, il giudice del rinvio ha
dato atto del fatto storico rappresentato dall’avvenuto ,pensionamento della Soncini in
corso di causa, anche se dallo stesso non ha tratto, quanto al risarcimento del danno, le
conseguenze pretese dalla difesa della Camera di Commercio.
7. E’, invece, fondato, nei limiti di seguito precisati, il terzo motivo del ricorso
incidentale.
La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo affermato che il conseguimento
della pensione di anzianità non integra una causa di impossibilità della reintegrazione
nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, atteso che la disciplina

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Per il resto la censura è inammissibile perché, in relazione alla responsabilità della

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legale dell’incompatibilità, totale o parziale, tra trattamento pensionistico e percezione di
un reddito da lavoro dipendente si colloca sul diverso piano del rapporto previdenziale,
determinando la sospensione dell’erogazione della prestazione pensionistica, ma non
comporta l’invalidità del rapporto di lavoro ( Cass. n. 6906/2009 e Cass. n.
16350/2017).
E’ stato anche evidenziato che, sia nell’ipotesi in cui il rapporto fra pensione e
retribuzione si ponga in termini di alternatività, sia a fronte di divieti più o meno estesi
di cumulo, è la fruizione del trattamento previdenziale a doversi considerare

reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato ( Cass. S. U.
n. 12194/2002 ). Detti principi sono stati ritenuti applicabili anche qualora, a seguito
della sentenza di reintegrazione, sia stata esercitata l’opzione prevista dal quinto comma
dell’art. 18 della legge n. 300/1970 ( Cass. n. 1670/2008 e Cass. n. 2528/2003) perché,
si è osservato, ciò che rileva è la continuità giuridica del rapporto di lavoro, che travolge
il titolo giustificativo della prestazione pensionistica, rendendola indebita ( Cass. n.
154/2012).
Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha riconosciuto il diritto al
risarcimento del danno anche per il periodo successivo al pensionamento della Soncini,
dovendosi escludere, sulla base dei principi sopra richiamati, condivisi dal Collegio, che
la sola presentazione della domanda di pensione possa equivalere a rinuncia delle
pretese avanzate nei confronti del datore di lavoro, fondate sull’illegittimità del recesso.
7.1. Peraltro l’obbligo del datore di lavoro di risarcire il danno conseguente all’atto
illecito costituito dal licenziamento, parametrandolo alla retribuzione non percepita,
presuppone che la permanente estromissione del lavoratore dall’azienda o dall’ente sia
conseguenza della volontà del datore, sicché lo stesso viene meno qualora il dipendente
licenziato renda manifesta la sua volontà di non volere riprendere servizio.
Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, nello statuire sulle conseguenze che
derivano dall’esercizio del diritto di opzione, hanno evidenziato che «se il rapporto deve
intendersi come risolto per effetto della rinuncia del lavoratore alla reintegrazione, non
c’è alcun obbligo retributivo ne’ risarcitorio che permanga e non è ipotizzabile un effetto
dissuasivo dell’inadempimento – o del ritardo nell’adempimento – di un’obbligazione
pecuniaria al di là dell’ordinaria disciplina della

mora debendi. » (

Cass. S.U. n.

18353/2014).
Nel caso di specie la Corte bolognese, pur dando atto dell’avvenuta rinuncia alla
reintegrazione, ha riconosciuto il risarcimento del danno . sino al 18 aprile 2014 ( pag. 8),
data del compimento del 65° anno di età, senza compiere alcun accertamento in merito

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oggettivamente indebita ove ne vengano meno le condizioni per effetto della disposta

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alla anteriorità o meno della rinuncia stessa rispetto al

dies ad quem individuato come

limite alla pretesa risarcitoria.
In detti limiti, quindi, deve essere accolto il terzo motivo del ricorso incidentale e la
sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo
che procederà ad un nuovo esame attenendosi al principio di diritto di seguito
enunciato: «nell’impiego pubblico contrattualizzato, nel regime anteriore alle modifiche
apportate all’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 dal d.lgs. n. 75/2017, il risarcimento del
danno spettante al dipendente illegittimamente licenziato va commisurato alle

estinzione automatica del rapporto, che si verifica al compimento dell’età massima
prevista per il collocamento a riposo d’ufficio, salvo che prima di detta data il dipendente
abbia rinunciato alla reintegrazione e manifestato la volontà di non riprendere servizio».
Restano, conseguentemente, assorbiti il quarto ed il quinto motivo del ricorso
incidentale.
8. In via conclusiva devono essere rigettati il primo ed il quinto motivo del ricorso
principale ed i primi due motivi del ricorso incidentale.
Vanno, invece, accolti il secondo motivo del ricorso principale e, nei limiti sopra
indicati, il terzo motivo del ricorso incidentale, con assorbimento delle ulteriori censure.
La sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione ai motivi accolti, con
rinvio alla Corte di Appello di Firenze che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai
principi di diritto enunciati ai punti 4 e 7.1., e provvedendo anche al regolamento delle
spese di lite.
Non sussistono le condizioni richieste dall’art. 13*comnna 1 quater del d.P.R. n.
115/2002 per il versamento da parte dei ricorrenti, principale e incidentale, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per
l’incidentale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale ed il terzo motivo del ricorso
incidentale; rigetta il primo e il quinto motivo del ricorso principale e i primi due del ricorso
incidentale, assorbite tutte le restanti censure di entrambi i ricorsi. Cassa la sentenza
impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Firenze, cui demanda di
provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 9 maggio 2018

retribuzioni maturate nel periodo compreso fra la data del licenziamento e quella di

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