Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19520 del 08/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 08/07/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 08/07/2021), n.19520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15960/2017 proposto da:

LAZIOCREA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo

studio degli avvocati GIAMPIERO PROIA, e MAURO PETRASSI, che la

rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

D.S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIVORNO 42,

presso lo studio degli avvocati PEPPINO LONETTI, e ROSSELLA LONETTI,

che lo rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5095/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/12/2016 R.G.N. 3929/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito l’Avvocato ROSSANA NANNI, per delega verbale Avvocato GIAMPIERO

PROIA;

udito l’Avvocato LONETTI ROSSELLA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.S.D., divenuto dipendente di Lazio Service s.p.a. a seguito trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., dalla società Risorsa s.r.l., sua originaria datrice di lavoro, adiva il giudice del lavoro chiedendo, previa declaratoria di nullità dell’accordo conciliativo del 18.5.2012 concluso con Lazio Service s.p.a. in sede sindacale, accertarsi il diritto alla conservazione dell’inquadramento di quadro ed al relativo trattamento retributivo fruiti nel periodo alla dipendenze della società cedente.

2. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda.

3. La Corte di appello di Roma ha confermato la statuizione di accoglimento.

3.1. In particolare, la Corte di merito ha ritenuto che le emergenze istruttorie confermassero che l’accordo conciliativo era stato raggiunto senza la effettiva attività di assistenza del lavoratore da parte del rappresentante sindacale presente, non facente parte della organizzazione sindacale alla quale il D.S. era iscritto ed il cui ruolo in sede di conciliazione era stato di natura esclusivamente formale; dalla prova documentale era emerso, inoltre, che tra la società cedente e la cessionaria Lazio Service s.p.a. era intervenuto un vero e proprio trasferimento di azienda (e non una mera cessione del contratto di servizio con la Regione, come sostenuto dalla società convenuta) per cui il D.S. aveva diritto ai sensi dell’art. 2112 c.c., alla conservazione dell’inquadramento e del trattamento economico goduti presso la società cedente; a tanto conseguiva la sostituzione di diritto, ai sensi dell’art. 1419 c.c., comma 2, delle clausole dell’accordo transattivo in contrasto con la inderogabile previsione dell’art. 2112 c.c. e l’obbligo di Lazio Service s.p.a. di conformarsi al regolamento contrattuale scaturito dalla operata sostituzione, nella successiva assunzione del 21 maggio 2012;

4. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso LAZIOcrea s.p.a. quale successore di Lazio Service s.p.a. sulla base di un unico articolato motivo; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso.

5. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo di ricorso parte ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg., degli artt. 2112 e 2113 c.c., dell’art. 115c.p.c., comma 1, dell’art. 412 ter c.p.c., nonché della L. n. 428 del 1990, art. 47, censura la sentenza impugnata per avere escluso la inoppugnabilità dell’accordo stipulato in sede sindacale il 18 maggio 2012; evidenzia, a tal fine, che tale accordo costituiva mera adesione del D.S. all’accordo sindacale di armonizzazione del 3 marzo 2012 siglato ai sensi della L. n. 428 del 1990, art. 47, nell’ambito del contratto con il quale Lazio Service s.p.a. era subentrata nel servizio della società Risorsa s.r.l.; la sentenza impugnata aveva errato nel ricostruire, in violazione dei canoni legali di interpretazione di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., il contenuto dell’accordo conciliativo pretermettendo la considerazione che nelle relative premesse le parti stipulanti avevano dato espressamente atto di voler dare attuazione alle intese raggiunte nell’accordo di armonizzazione; in tale contesto, l’accordo individuale del 18.5.2012 si configurava come espressione di libera manifestazione di adesione e/o ratifica di quanto convenuto con l’accordo di armonizzazione, accordo sottoscritto non solo dalle federazioni sindacali maggiormente rappresentative ma anche dalle rappresentanze aziendali dei lavoratori.

2. Il ricorso è inammissibile per plurimi profili.

2.1. Occorre premettere che nessuna censura viene sviluppata per contrastare l’accertamento del giudice di merito in ordine al difetto di effettività dell’assistenza sindacale solo formalmente assicurata al lavoratore in sede di sottoscrizione dell’accordo individuale conciliativo. Le ragioni di doglianza risultano incentrate, infatti, esclusivamente sulla conformità dell’accordo conciliativo individuale alle intese raggiunte dalle parti collettive in sede di accordo di armonizzazione stipulato ai sensi della L. n. 428 del 1990, art. 47.

2.2. Tale questione, implicante accertamento di fatto, non è stata in alcun modo affrontata dal giudice del merito e pertanto il ricorrente aveva l’onere – onere in concreto non assolto, onde evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo aveva fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 09/08/2018 n. 20694; Cass. 28/01/2013 n. 1435; Cass. 28/07/2008 n. 20518; Cass. 20/10/2006 n. 22540), giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio.

2.3. Ne’ il riferimento all’accordo di armonizzazione può essere recuperato dalla denunzia di violazione dei criteri legali di interpretazione formulata dalla ricorrente, denunzia non conforme all’insegnamento di questa Corte secondo il quale l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. In questa prospettiva è stato puntualizzato che ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato mentre la denuncia del vizio di motivazione dev’essere, invece, effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l’indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. 03/09/2010 n. 19044; Cass. 12/07/2007 n. 15604, in motivazione; Cass. 22/02/2007 n. 4178) dovendosi escludere che la semplice contrapposizione dell’interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata rilevi ai fini dell’annullamento di quest’ultima (Cass. 06/06/2013 n. 14318; Cass. 22/11/2010, n. 23635).

2.3. Parte ricorrente non ha osservato tale indicazioni in quanto si è limitata a dedurre la omessa considerazione delle premesse dell’accordo individuale, che contenevano un riferimento all’accordo di armonizzazione, senza puntualmente chiarire come la asserita pretermissione di tali premesse era destinata a riflettersi sulla validità del contratto ed in particolare delle clausole riconosciute affette da nullità per violazione di norma imperative e sostituite ai sensi dell’art. 1419 c.p.c., comma 2.

2.4. Tanto assorbe il concorrente profilo di inammissibilità scaturente dalla violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, per non avere l’odierna ricorrente indicato la sede di produzione dell’accordo in oggetto nell’ambito del giudizio di merito e per avere omesso di trascrivere o riassumere nei suoi esatti termini il documento contrattuale, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza delle censure articolate senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte, come prescritto (Cass. 13/11/2018, n. 29093; Cass. 19/08/2015, n. 16900; Cass. 11/01/2016, n. 195; Cass. 12/12/2014, n. 26174; Cass. 24/10/2014, n. 22607; Cass. Sez. Un. 25/03/2010, n. 7161).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza.

4. Sussistono i presupposti processuali (nella specie, inammissibilità del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019 e n. 4315 del 2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 5.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

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