Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1952 del 29/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/01/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 29/01/2020), n.1952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5532-2019 proposto da:

T.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MASSIMO RIZZATO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

22/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Venezia, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e se ne chiede la cassazione sul rilievo della violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, lett. a), artt. 7 e 14 avendo il decidente disatteso le dispiegate richieste, ancorchè la vicenda narrata dal ricorrente fosse “risultata credibile e ben circostanziata ed il fatto che egli non abbia potuto supportarla dinnanzi al Tribunale non può essere motivo di rigetto”.

Al proposto ricorso resiste l’amministrazione intimata con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. L’unico motivo che suffraga il ricorso è da reputarsi pregiudi7ialmente inammissibile poichè, pur appellandosi ad un’apparente violazione di legge, si risolve in una contestazione del tutto generica a fronte del fatto che il Tribunale ha escluso la ricorrenza delle concli7ioni per far luogo al riconoscimento delle misure richieste sul rilievo che “il racconto del ricorrente (che come detto appare inattendibile, contraddittorio e non circostanziato) non lascia emergere alcuna tipologia di persecuzione ad personam”, così come “è da escludere che la condizione della zona di provenienza del ricorrente possa ricondursi alle ipotesi della disposizione di cui sopra”; rilievi di contro ai quali il motivo, per come formulato, non esterna alcuna doglianza specifica, tanto più una doglianza riconducibile alla categoria dell’errore di diritto, onde esso contravviene al requisito della specificità dei motivi di ricorso per gli effetti preclusivi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

4. Spese alla soccombenza. Doppio contributo ove dovuto.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in curo 2100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ove dovuto il raddoppio del contributo, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 3 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 29 gennaio 2020

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