Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1952 del 29/01/2014
Civile Sent. Sez. 2 Num. 1952 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: NUZZO LAURENZA
SENTENZA
sul ricorso 3239-2008 proposto da:
TALANI
LUCIA
TLNLCU48H5OH647I,
elettivamente
domiciliata in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI 51, presso lo
studio dell’avvocato CARDI MARCELLO, rappresentata e
difesa dall’avvocato NASCANI ANDREA, giusta procura
speciale per dr. Raffaele Ranucci, del Foro Notarile
2013
di Latina, del 25.11.2013 in Terracina Rep.n. 100477;
– ricorrente –
2515
contro
F.LLI
PARPINEL
s.n.c.,
rappresentante pro tempore;
in persona
del
legale
Data pubblicazione: 29/01/2014
- intimata
–
avverso la sentenza n. 5709/2006 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 21/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/12/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA
udito l’Avvocato ANDREA NASCANI difensore della
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
con rinvio della causa alla Corte d’Appello di Roma;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso, in subordine per il
rigetto.
NUZZO;
Svolgimento del processo
Con atto di appello notificato il 13 gennaio 2004, la società F.11i Parpinel s.n.c., in persona dell’amministratore
bunale di Latina aveva respinto la domanda da lei proposta per la condanna della convenuta, Talani Lucia, al
pagamento di £ 9.909.720 oltre IVA, quale saldo del corrispettivo pattuito per la fornitura e posa in opera di infissi nella proprietà Talani; aveva respinto, inoltre, perché prescritta,la domanda rivonvenzionale di risarcimento danni proposta dalla Talani per la difettosa esecuzione dei lavori.
L’appellata resisteva proponendo appello incidentale in
ordine al rigetto della domanda riconvenzionale.
Con sentenza depositata il 21.12.2006 la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza appellata, condannava la Talani al pagamento, in favore dell’appellante,
della somma di E 5.117,94 oltre interessi legali; compensava fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi
VA oy.2.1-#„-del giudizi&,,fcondannando la Talani alla refusione della
restante metà. Osservava la Corte territoriale che
l’appellata non aveva fornito la prova dell’avvenuto pagamento del saldo di lavori, posto che non aveva contestato l’importo indicato nel documento prodotto dalla
F.11i Parpinel s.n.c. né costituivano prova idonea dell’e-
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unico, chiedeva la riforma della sentenza con cui il Tri-
stinzione del debito, le copie degli assegni prodotti in
giudizio dalla convenuta, non essendo stata provata la relativa imputazione e trattandosi, inoltre, di assegni inte-
perchè privo di motivazione ed essendo comunque prescritta la domanda di risarcimento danni, stante il decorso del termine annuale dalla lettera racc. 3.9.1996 con
cui la Talani aveva avanzato tale domanda > senza più coltivarla sino alla proposizione in giudizio( il 12.5.2000).
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso Talani
Lucia formulando due motivi con i relativi quesiti di diritto. La società intimata non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
La ricorrente deduce:
1)difetto erroneità e contraddittorietà di motivazione,
nonché travisamento dei fatti in ordine a punti controversi e decisivi per il giudizio, laddove la Corte d’appello
aveva escluso che la Talani avesse contestato il costo totale dei lavori, nonostante risultasse il contrario dalle
prove documentali e testimoniali acquisite in primo grado, senza tener conto, inoltre,della difformità tra il prezzo a metro quadro degli infissi, indicato in sede di emissione delle fatture accompagnatorie e quello risultante
dal prospetto prodotto in giudizio dalla ditta F.11i Parpinel;
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stati alla stessa appellata; rigettava l’appello incidentale
nel;
2) errata identificazione di norme di diritto e difetto, erroneità e contraddittorietà di motivazione in ordine a
giudice di Appello ritenuto prescritta l’azione di risarcimento danni per i vizi della fornitura in questione, a
fronte della contestazione degli stessi, non tenendo conto
che l’eccezione di garanzia per vizi è imprescrittibile
ove gli stessi siano stati tempestivamente denunciati.
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo è privo di autosufficienza sia in ordine
alla contestazione del “quantum”- rispetto al quale la
sentenza impugnata ha affermato che l’ammontare del
costo totale dei lavori indicato nel documento prodotto
dalla società non risultava contestato dalla Talani- e sia
otaZm-e
all’avvenuto pagamento del dovuto, posto che la censura non riporta
né il tenore delle contestazioni
del
“quantum” riproposte in appello e né il testo delle deposizioni testimoniali, definite in sentenza generiche
ed inidonee a provare l’entità delle somme effettivamente corrisposte dalla Talani. Quanto agli assegni il
giudice di appello ha affermato che non era provato il
loro incasso da parte della società.
Il secondo motivo non menziona le norme violate e, se
pure i vizi tempestivamente denunciati possono essere
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punti controversi e decisivi del giudizio, per avere il
opposti in caso di esercizio dell’azione di adempimento
anche se l’azione di garanzia
l’azione risarcitoria
è prescritta, tuttavia
per vizi si prescrive nello stesso
zabile un suo esercizio in via di eccezione.
Al riguardo questa Corte ha affermato il principio secondo cui l’art. 1668 c.c., in tema di contenuto della garanzia ex art. 1667 c.c., attribuisce al committente, oltre
all’azione per l’eliminazione dei vizi a spese
dell’appaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella
di risarcimento danni per difformità o vizi ascrivibili a
colpa dell’appaltatore; sicché, trattandosi di azioni riferibili alla responsabilità connessa alla garanzia per
vizi o difformità dell’opera e destinate ad integrarne il
contenuto, i termini di prescrizione e di decadenza di
cui all’art. 1667 c.c. si applicano anche all’azione risarcitoria , avendo il legislatore inteso
contemperare
l’esigenza della tutela del committente
a conseguire
un’opera esente da difformità e vizi con l’interesse
dell’appaltatore ad un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine a un suo adempimento
nell’esecuzione della prestazione(V. Cass. n.
23075/2009).
Il ricorso deve, per quanto osservato, essere rigettato.
Nulla per le spese del giudizio di legittimità in difetto di
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termine previsto per l’azione di garanzia e non è ipotiz-
attività difensiva da parte dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Così deciso in Roma il 3.12.2013
nulla per le spese del giudizio di legittimità.