Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1952 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8307-2019 proposto da:

C.L., quale ultimo legale rappresentante della società

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO MORDINI

14, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PETRILLO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. DAVILA 130, presso lo

studio dell’avvocato SALVATORE LUFFARELLI, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1011/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. SCOTTI

UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, rilevato che:

C.L. ha proposto reclamo in data 2/3/2017 avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. dichiarata con sentenza del 20/2/2017 dal Tribunale di Velletri;

con sentenza del 12/2/2019 la Corte di appello di Roma ha rigettato il reclamo con aggravio delle spese a favore del Fallimento (OMISSIS), senza provvedere sulle spese nei confronti dei creditori istanti Ma. Immobiliare s.r.l., che aveva desistito, e Gruppo Di Tu- s.r.l., non costituitosi;

avverso la predetta sentenza del 12/2/2019, non notificata, con atto notificato il 13/3/2019 ha proposto ricorso per cassazione C.L., svolgendo due motivi, al quale ha resistito con controricorso notificato il 18/4/2019 il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. chiedendone l’inammissibilità o il rigetto;

è stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la trattazione in camera di consiglio non partecipata;

ritenuto che:

con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., alla L. Fall., art. 15, comma 3, e all’art. 2697 c.c. e omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione fra le parti;

trattando della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare la Corte era incorsa in errore nella ricostruzione dei fatti perchè l’Ufficiale giudiziario aveva depositato gli atti presso la Casa comunale ai sensi dell’art. 143 c.p.c. e non della L. Fall., art. 15, con la conseguente irregolarità della procedura notificatoria;

il primo motivo appare inammissibile sia perchè contiene riferimenti a norme inconferenti (artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c.), sia perchè richiama atti non trascritti, nè sintetizzati, con carenza di autosufficienza e specificità della censura, sia e soprattutto perchè deduce in sostanza una circostanza ininfluente;

giova ricordare che secondo la giurisprudenza di questa Corte la L. Fall., art. 15, comma 1 (nel testo, novellato dalla L. n. 221 del 2012, applicabile ratione temporis) stabilisce che il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il relativo decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore (risultante dal Registro delle imprese o dall’indice nazionale degli indirizzi p.e.c. delle imprese e dei professionisti);

solo quando, per qualsiasi ragione, la notificazione via p.e.c. non risulti possibile o non abbia esito positivo, la notifica deve essere eseguita dall’ufficiale giudiziario che, a tal fine, deve accedere di persona presso la sede legale del debitore risultante dal Registro delle imprese, oppure, qualora neppure questa modalità sia attuabile a causa dell’irreperibilità del destinatario, deve depositare l’atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro;

è stata così introdotta in materia una disciplina speciale, distinta da quella che nel codice di rito regola le notificazioni degli atti del processo;

va escluso, pertanto, che residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli artt. 138 c.p.c. e ss. o dell’art. 145 c.p.c. (a seconda che l’impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società;

come sottolineato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 146/2016, il legislatore si è infatti proposto di “coniugare le finalità del diritto di difesa dell’imprenditore con le esigenze di specialità e di speditezza cui deve essere improntato il procedimento concorsuale”, prevedendo che “il tribunale sia esonerato dall’adempimento di ulteriori formalità quando la situazione di irreperibilità deve imputarsi all’imprenditore medesimo”;

la semplificazione del procedimento notificatorio in ambito concorsuale trova perciò la sua ragion d’essere nella specialità e nella complessità degli interessi che esso è volto a tutelare, che ne segnano l’innegabile diversità rispetto a quello ordinario di notifica; il diritto di difesa del debitore è adeguatamente garantito dal predisposto, duplice meccanismo di ricerca, tenuto conto che, ai sensi del D.L. n. 185 del 2008, art. 16, convertito con modificazioni dalla L. n. 2 del 2009, l’imprenditore è obbligato a dotarsi di un indirizzo PEC, e che anche la sede legale dell’impresa deve essere obbligatoriamente indicata nell’apposito registro, la cui funzione è proprio quella di assicurare un sistema organico di pubblicità legale, così da rendere conoscibili ai terzi, nell’interesse dello stesso titolare, i dati e le principali vicende che riguardano l’impresa medesima;

in tal modo il legislatore del 2012 ha inteso codificare e rafforzare, il principio secondo cui il Tribunale, pur essendo tenuto a disporre la previa comparizione in camera di consiglio del debitore fallendo e a effettuare, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell’avviso di convocazione, è esonerato dal compimento di ulteriori formalità allorchè la situazione di irreperibilità di questi debba imputarsi alla sua stessa negligenza e/o a una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico (Sez. 1, 12/1/2017 n. 602);

secondo la giurisprudenza di questa Corte, quindi, la L. fall., art. 15, comma 3 (nel testo novellato dal D.L. n. 179 del 2012, art. 17, conv. con modif. dalla L. n. 221 del 2012), nel prevedere che la notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento alla società può essere eseguita tramite PEC all’indirizzo della stessa e, in caso di esito negativo, presso la sua sede legale come risultante dal registro delle imprese, oppure, qualora neppure questa modalità sia andata a buon fine, mediante deposito dell’atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro, introduce una disciplina speciale semplificata che esclude l’applicabilità della disciplina ordinaria prevista dall’art. 145 c.p.c. per le ipotesi di irreperibilità del destinatario della notifica (Sez. 6 – 1, n. 5311 del 27/02/2020, Rv. 657226 – 01; Sez. 6 – 1, n. 19688 del 07/08/2017, Rv. 645687 – 01);

il ricorrente sostiene che il deposito presso la Casa Comunale di Pomezia sarebbe stato eseguito dall’Ufficiale giudiziario con riferimento testuale all’art. 143 c.p.c. e non alla L. Fall., art. 15 (norma speciale che come l’art. 143 c.p.c. prevede il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ma, a differenza dell’art. 143 c.p.c., si perfeziona nel momento del deposito stesso);

la diversa qualificazione giuridica dell’atto di deposito effettuata dall’Ufficiale giudiziario (citando l’art. 143 c.p.c. e non la L. Fall., art. 15), qualificazione comunque non pretesa dalla norma, è del tutto ininfluente, non essendo contestato ed anzi risultando pacifico che sia stato effettivamente rispettato lo specifico adempimento prescritto dalla legge, ossia il deposito dell’atto nella Casa comunale della sede iscritta nel registro (Comune di Pomezia);

con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., alla L. Fall., art. 15, comma 3, e all’art. 2697 c.c. e omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione fra le parti;

la notifica eseguita in data 12/10/2016 presso l’indirizzo di C.L. con consegna a mani della convivente G.M. doveva essere epurata, non essendo prevista nel sistema delle notifiche in materia concorsuale una ipotesi di notificazione del ricorso nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società;

il secondo motivo contiene anch’esso riferimenti a norme inconferenti (artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c.) e non appare comunque sorretto dal requisito dell’interesse, per effetto del rigetto del primo motivo, che attiene alla stessa notificazione (quella del primo ricorso, promosso dalla Gruppo Di Tullio, e relativo decreto di convocazione per l’udienza del 7/12/2016, poi differita), ritenuta validamente eseguita con il deposito alla casa comunale; inoltre il ricorrente ritiene ininfluente la notificazione eseguita nei suoi confronti mediante consegna alla convivente il 12/10/2016, in quanto non prevista da alcuna norma, senza porsi il problema del conseguimento dello scopo dell’atto mediante la procurata conoscenza della procedura in capo al legale rappresentante della società, sia pur in forma diversa da quella prescritta dalla legge, anche alla luce dell’accertato deposito di una memoria difensiva datata 1/2/2017, presa in considerazione dal Tribunale nella sentenza dichiarativa di fallimento;

questa Corte ha infatti ritenuto che anche in ipotesi di notifica di ricorso per dichiarazione di fallimento, astrattamente qualificabile come inesistente, al pari del pedissequo decreto di convocazione, la costituzione della debitrice poi dichiarata fallita ne determina la sanatoria con effetto ex nunc, ponendo il giudizio al riparo da ulteriori effetti invalidanti, semprechè si provveda, a seguito di detta costituzione, a fissare una nuova udienza, nel rispetto del termine di quindici giorni di cui alla L. fall., art. 15, comma 3 (Sez. 1, n. 22474 del 24/09/2018, Rv. 650754 – 01);

nella fattispecie, infine, le recriminazioni del ricorrente attengono solo alla notifica del primo ricorso proposto dalla Gruppo Di Tullio s.r.l. e del decreto di fissazione di udienza del 7/12/2016, ma non tengono conto della riunione a tale procedimento di quello successivamente promosso da altro creditore, la Ma. immobiliare s.r.l., e poi riunito, con differimento di udienza al 1/2/2017 per il rispetto del termine dilatorio di 15 giorni, rispetto alla quale non vengono sollevate censure di sorta;

ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del contro ricorrente, liquidate nella somma di Euro 6.000,00 per compensi, Euro 100,00 per esborsi, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello di vutri per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

 

 

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