Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1952 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. II, 28/01/2010, (ud. 12/11/2009, dep. 28/01/2010), n.1952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è

domiciliato;

– ricorrenti –

contro

Z.G.;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Savona n. 993/05,

depositata in data 3 ottobre 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. LECCISI Giampaolo, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso per manifesta fondatezza;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Pierfelice Pratis, che ha confermato le conclusioni scritte.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con sentenza depositata in data 3 ottobre 2005, il Giudice di pace di Savona, adito dopo che il Giudice di pace di Ceva aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, ha dichiarato, nel contraddittorio con la Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Savona, la cessazione della materia del contendere nel procedimento introdotto da Z.G. al fine di ottenere l’annullamento del verbale in data (OMISSIS), elevato dalla polizia stradale di Savona, e del conseguente provvedimento emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 1 settembre 2004, con il quale venivano decurtati all’opponente dieci punti dalla patente di guida;

che, con la medesima sentenza, il Giudice di pace, sul rilievo che l’Amministrazione aveva effettuato lo storno relativamente ai punti patente decurtati solo dopo la proposizione dell’opposizione, ha condannato l’amministrazione convenuta al pagamento delle spese processuali;

che, per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ricorso il Ministero dei Trasporti, già Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla base di un motivo;

che con l’unico motivo, il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 101 cod. proc. civ., rilevando che il provvedimento di decurtazione dei punti dalla patente di guida rientra nelle proprie attribuzioni, sicchè ogni censura relativa a tali provvedimenti deve essere proposta nei confronti di esso Ministero;

che, nel caso di specie, in giudizio era stata convenuta la sola Prefettura di Savona, legittimata passivamente in ordine alle opposizioni proposte avverso verbali della Polizia stradale, ma non anche esso ricorrente, che pure è stato condannato alle spese del giudizio;

che l’intimato non ha svolto attività difensiva;

che la Procura Generale presso questa Corte, nella requisitoria scritta, ha concluso per l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

Considerato che il ricorso è manifestamente fondato, perchè la condanna alle spese è stata pronunziata nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che non aveva partecipato al giudizio di opposizione, svoltosi nei confronti della Prefettura di Savona (peraltro non legittimata, trattandosi di impugnazione di un verbale della Polizia stradale);

che la sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio al Giudice di pace di Savona, in persona di diverso giudicante, perchè provveda, conformemente a quanto disposto dalla L. n. 689 del 1981, art. 22 alla corretta instaurazione del giudizio di opposizione nei confronti delle amministrazioni effettivamente dotate di legittimazione passiva in relazione alle domande proposte dall’opponente;

che al Giudice del rinvio è demandata altresì la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa, la sentenza impugnata e rinvia., anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Savona, in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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