Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1952 del 25/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1952 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: FRASCA RAFFAELE

ORDINANZA
sul ricorso 3771-2015 proposto da:

C=kFAR

l- .1 R I

P ,\TR 17

elettivamente domiciliata

111

ROMA, VIA CEI JIMONTA N,\ 35, presso Io studio dell’avvocato
PAOLO PANARITI, rappresentata e difesa dall’avvocato E1TORE
SANTUCCI;
– ricorrente –

é
contro

CASTIELLO ANTONIETTA, CASIIELLO ROSSANA,
CASTIELLO VITTORIA, MORANA GIOVANNI;
– intimati avverso la sentenza n. 292/2014 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 24/01/2014;

Data pubblicazione: 25/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/11/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE
FRASCA.
Rilevato che:

1. La sig.ra Maria Patrizia Cafarelli ha proposto ricorso per

Vittoria Castiello, quali eredi di Castiello Francesco, e contro l’Avv.
Giovanni Morana, avverso la sentenza n. 292 del 24 gennaio 2014,
con cui la Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato l’inammissibilità
della impugnazione per revocazione, proposta da essa ricorrente
avverso la sentenza n. 1263/2007, con cui la stessa corte partenopea
aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza n.
13332 del 2002, emessa dal Tribunale di Napoli nel giudizio di
opposizione introdotto dar de cuius nel 1993 avverso la procedura
esecutiva iscritta al n.r. 772 del 1992 presso l’allora Pretura di
Casoria.
2. Le controparti non hanno resistito.
3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi
dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal d.l. n. 168 del 2016,
convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197 del 2016, è stata
formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso
con declaratoria della inammissibilità e ne è stata fatta notificazione
all’avvocato della ricorrénte, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza.
Non vi è stato deposito di memoria.
Considerato che:

1. Il Collegio condivide le valutazioni della proposta del relatore,
nel senso della inammissibilità del ricorso.
2. Preliminarmente, è utile riportare che la vicenda processuale
ad oggetto ha avuto inizio nel 1993, con una opposizione del sig.

Ric. 2015 n. 03771 sez. M3 – ud. 15-11-2017
-2-

cassazione contro le sig.re Rossana Castiello, Antonietta Castiello,

Castiello Francesco,

de cuius delle odierne controricorrenti, alla

procedura esecutiva avviata dalla sig.ra Cafarelli, oggi ricorrente.
2.1. In breve, il Tribunale di Napoli con sentenza n. 13332/02
accoglieva l’opposizione proposta dal de cuius qualificandola come
opposizione all’esecuzione; ciò nondimeno, la sig.ra Cafarelli,

realtà una parte relativa ad un’opposizione all’esecuzione e un’altra
concernente ragioni di opposizione agli atti esecutivi, proponeva
appello riguardo alla prima e ricorso per cassazione riguardo alla
seconda.
2.2. Il ricorso per cassazione veniva dichiarato inammissibile da
questa Corte con sentenza’ n. 5315 del 2007, in quanto – ad avviso
della sentenza – chiaramente il giudice di merito aveva inteso
qualificare l’opposizione proposta come opposizione all’esecuzione, di
modo che la sentenza per l’intero era appellabile.
Dal canto suo, la Corte d’Appello di Napoli, adìta dalla sig.ra
Cafarelli per la parte ritenuta relativa all’an del diritto di procedere
all’esecuzione, con sentenza n. 1263/07, respingeva l’appello
proposto contro la sentenza del tribunale napoletano, in quanto,
concernendo – a suo dire – la materia del contendere solo la
regolarità formale del titolo esecutivo e della notificazione dello stesso
e del precetto, l’opposizione doveva considerarsi proposta
interamente ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. e, dunque, la
sentenza del tribunale non era appellabile, ma ricorribile per
cassazione.
2.3. La decisione del giudice d’appello veniva impugnata per
revocazione

ex

art. 395 n. 4 c.p.c., per avere quel giudice

erroneamente qualificato l’opposizione come proposta

ex art. 617

c.p.c.
La revocazione è stata dichiarata inammissibile con la sentenza
qui impugnata, poiché l’eventuale errore di qualificazione e
Ric. 2015 n. 03771 sez. M3 – ud. 15-11-2017
-3-

ritenendo che la pronuncia, pur formalmente unica, contenesse in

valutaiione della opposizione è stato ritenuto un errore di giudizio e
non C.In errore di fatto revocatorio.
3. Ciò premesso, il ricorso per cassazione prospetta due motivi.
3.1. Con il primo si denuncia “violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 360 n. 3-4-5- c.p.c. in relazione agli artt. 615-617-530 .p.c.,

2729 c.c.. nullità della sentenza perché carente e contraddittoria nella
motivazione, viziata da error in procedendo, motivazione apparente,
perplessa ed obiettivamente incomprensibile, incoerente, a dir poco
abnorme e/o criptica, resa in violazione degli artt. 24 e 111 Cost.,
gravatoria”.
3.2. L’illustrazione del motivo non contiene alcuna deduzione,
espressamente od implicitamente (ma in modo chiaro) evocativa
della violazione delle norme indicate, se non un’assertoria e non
spiegata enunciazione di sussistenza di omissione di pronuncia e,
dunque, di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., a pagina 9.
Essa esordisce facendo riferimento al nuovo n. 5 dell’art. 360
cod. proc. civ. e, quindi, dopo avere fatto riferimento alla sentenza di
primo grado del Tribunale di Napoli, dicendo che essa
nell’intestazione qualificava la controversia come “opposizione
all’esecuzione”, e dopo aver sostenuto che erroneamente la sentenza
di appello assoggettata a revocazione aveva ritenuto trattarsi di
opposizione agli atti, richi-ama la motivazione della sentenza resa sulla
revocazione e qui impugnata nella parte in cui ha osservato che:
«in realtà, non è l’omesso esame o la errata percezione di
documenti che ha portato la Corte di Appello a così qualificare la
domanda, quanto piuttosto, se errore vi è stato, una erronea
valutazione ed interpretazione della stessa e quindi, un error di
giudizio. La censura non ha carattere revocatorio….».
L’illustrazione richiama, quindi, la sentenza n. 5315 de 2007 di
questa Corte, là dove ritenne inammissibile il ricorso proposto contro
Ric. 2015 n. 03771 sez. M3 – uCi. 15-11-2017
-4-

in relazione agli artt. 99-82-83-91-112-115-156-160 c.p.c., e art.

la sentenza del Tribunale di Napoli, per essere l’azione proposta a suo
tempo dal de cuius un’opposizione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ.
e l relativa sentenza appellabile.
Quindi richiama ancora la motivazione della sentenza qui
impugnata, nuovamente quanto al passo di cui sopra, nonché ad un

dopo avere rilevato che l’errore di cui al n. 4 dell’art. 395 cod. proc.
civ. non_ andava confuso con l’inesatto apprezzamento delle risultanze
processuali, ha affermato che la qui ricorrente «in sostanza
lamenta[va] la qualificazione giuridica della domanda, come
opposizione agli atti esecutivi anziché opposizione all’esecuzione».
Di seguito si argomenta postulando, con generici riferimenti alla
sentenza di appello napoletana assoggetta a revocazione e a quella
del tribunale appellata, che la valutazione di non deduzione di un
errore revocatorio di fatto da parte della sentenza qui assoggettata al
ricorso in esame, sarebbe erronea.
3.2. Stante siffatta struttura e l’assoluta genericità della
prospettazione è manifesta l’assoluta inconferenza dell’evocazione del
n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., giusta i limiti che ad esso hanno
assegnato Cass., Sez. Un. nn. 8053 e 8054 del 2014, atteso che
nemmeno si individua il fatto o i fatti la cui considerazione sarebbero
stata omessa.
D’altro canto, anche a voler apprezzare il motivo nella sua
sostanza, giusta Cass., Sez. Un. n. 17931 del 2013, in esso non si
scorgono nemmeno i contenuti di una violazione dell’art. 132 n. 4
cod. proc. civ., non senza doversi rilevare che la motivazione della
sentenza impugnata si estende per tre pagine e sussiste ed è
comprensibile, come rivela anche lo stesso passo evocato nella
•fflustrazione del motivo. Trattasi di motivazione che non è stata
«apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile,
incoerente, a dir poco abnorme e/o criptica» (come si dice
Ric. 2015 n. 03771 sez. M3 – ud. 15-11-2017
-5-

passo immediatamente precedente, nel quale la corte napoletana,

assertoriamente a p. 9 -ricorso). Il giudice ha, anzi, correttamente
rinvenuto nella operazione di qualificazione della opposizione fatta
dalla sentenza d’appello revocanda, un’attività valutativa del giudice,
in quanto tale non sussumibile nella species dell’errore revocatorio
tradizionalmente definito come mero errore di percezione.

per carenza dei requisiti di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c. Le
argomentazioni sono interamente incentrate sulla circostanza che se
il giudice di merito avesse correttamente esaminato gli atti e
correttamente applicato le norme processuali (così il ricorso a p. 10),
sarebbe pervenuta all’opposta conclusione dell’accoglimento
dell’impugnazione.
Tuttavia, il ricorrente non ha fornito l’indicazione specifica di tali
atti, rappresentati dal ricorso introduttivo dell’originaria opposizione
esecutiva, dalla sentenza di primo grado, dall’appello contro di essa
proposto e dalla sentenza assoggettata ad impugnazione per
revocazione.
Riguardo a tali atti si rileva che nell’esposizione del fatto viene
riprodotto un passo della motivazione della sentenza di primo grado,
mentre, quanto agli altri, nessuna riproduzione né diretta né indiretta
(con indicazione della parte dell’atto corrispondente all’indiretta
riproduzione) se ne fa e, soprattutto, non si indica se e dove siano
esaminabili in questo giudizio di legittimità. In chiusura del ricorso si
indica la produzione del «fascicolo di parte contenente gli atti delle
precedenti fasi del giudizio», ma trattasi di riferimento
assolutamente inidoneo alla localizzazione.
3.3. Si osserva ancora che il motivo – sempre apprezzandolo al
• lume della sostanza della sua esposizione – pur dando atto (pag. 5)
che all’atto dell’iscrizione a ruolo del giudizio di revocazione era stata
prodotta, con l’indicazione come documento sub n. 3 del foliario la
sentenza n. 5315 del 2007 e pur essendo essa venuta ad esistenza 1’8
Ric. 2015 n. 03771 sez. M3 – ud. 15-11-2017
-6-

3.2. Peraltro, il motivo, in via preliminare, è anche inammissibile

m-arzo 2007 e, quindi, p-rima della sentenza di appello impugnata per
revocazione, pubblicata il 23′ aprile 2007, si astiene da qualsivoglia
deduzione nel senso che dalla produzione si fosse argomentato, come
si sarebbe potuto fare, un motivo di revocazione ai sensi dell’art. 395
n. 5 cod. proc. civ. Ed anzi nelle deduzioni illustrative del motivo

sensi del n. 4 di quella norma, cioè con denuncia di un errore di fatto
nell’attività di qualificazione delle ragioni dell’opposizione.
La mancanza di allegazione della invocazione della sentenza di
questa Corte dà ragione del perché la sentenza qui impugnata non
contenga alcun riferimento alla sentenza di questa Corte ed esamini
l’impugnazione per revocazione siccome proposta ai sensi del n. 4
dell’art. 360 cod. proc. civ., espressamente rilevando che «nel caso
in esame la Cafarelli Maria Patrizia lamenta che la Corte di Appello di
Napoli con la sentenza n. 1262/2007 avrebbe omesso l’esame ovvero
avrebbe erroneamente percepito l’inesistenza di un fatto decisivo
(inesistenza della opposizione all’esecuzione), la cui esistenza
risultava invece in modo incontestabile alla stregua degli atti e
documenti di causa, che evidentemente se esaminati ovvero
correttamente percepiti, avrebbero condotto ad una diversa
pronuncia.».
Affermazione cui la corte territoriale fa seguire la già ricordata
affermazione che «in sostanza lamenta la qualificazione giuridica
della domanda, come opposizione agli atti esecutivi anziché
opposizione all’esecuzione» e poi quella evocata nello stesso motivo
di ricorso e pure riportata sopra.
Mette conto ancora di rilevare che, d’altro canto, nella
illustrazione del motivo nemmeno si sostiene che la corte napoletana
avrebbe omesso l’esame della sentenza di questa Corte come fatto
che doveva considerare ai fini del decidere, il che avrebbe, peraltro,
supposto, agli effetti dell’art. 366 n. 6, l’indicazione specifica del
Ric. 2015 n. 03771 sez. M3 – ud. 15-11-2017
-7-

enuncia che il motivo di revocazione proposto era stato introdotto ai

modo in cui la sentenza come “fatto” era stata introdotta nel thema
decidendum.

Viceversa, il ricorso.: si – limita, dopo avere

(genericamente, come si è detto) ragionato nel senso che le
risultanze Processuali della materia del •contendere introdotta con
l’opposizione avrebbero dovuto comportare la qualificazione come

questa Corte, a dire anodinamente che la sentenza impugnata
avrebbe deciso «senza tenere conto che la S.C. con sent.
5315/2007 indica nell’appello l’unico mezzo di impugnazione
esperibile».
Nessuna indicazione si fa delle ragioni per’cui nella sentenza qui
impugnata la corte napoletana avrebbe dovuto tener conto della
sentenza della Corte: esse supponevano non solo la produzione della
sentenza, ma l’allegazione della sua rilevanza in funzione del motivo
di revocazione proposto, mentre nulla si dice al riguardo.
L’indicazione a pagina 5, nell’àmbito della esposizione del fatto, della
produzione, all’atto dell’iscrizione a ruolo dela sentenza di questa
Corte, peraltro con generica precisazione “documento sub n. 3 del
foliario”, non può ceto ritenersi sufficiente ad evidenziare che la
domanda di revocazione fosse stata basata sull’invocazione come
preesistente giudicato di quello scaturente dalla detta sentenza.
Il dovere decisorio della corte partenopea non poteva certo
estendersi alla rilevazione dell’efficacia di un documento non posto a
base dell’impugnazione.
4. Il secondo motivo viene indicato come “motivo di gravame”
anche in ordine alle spese e, limitandosi ad auspicare che cada la
statuizione sulle spese per effetto dell’accoglimento del ricorso, non
integra il modo effettivo uimotivo.
5. Il ricorso è, conclusivamente, dichiarato inammissibile.
Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

Ric. 2015 n. 03771 sez. M3 – ud. 15-11-2017
-8-

opposizione all’esecuzione per le ragioni indicate dalla sentenza di

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte della ricorrente, dellÚteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis
del citato art. 13. Così deciso nella Camera di consiglio della Sesta

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del
giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R.
n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del
comma 1-bis del citato art. 13. Così deciso nella Camera di consiglio
della Sesta Sezione Civile-3 il 15 novembre 2017.
Il Presidente

Sezione Civile-3 il 15 novembre 2017.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA