Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1952 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 10/01/2017, dep.25/01/2017),  n. 1952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14391/2015 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIAMBATTISTA VICO

22, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO SANTACROCE, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALESSANDRO FRUSCIONE,

MICHELE PROCIDA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1947/26/2014, emessa il 26/11/2014 della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di VENEZIA – MESTRE, depositata il

27/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva:

Il Rag. B.M. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Veneto che il 1 dicembre 2014 ha dichiarato inammissibile l’appello del contribuente contro la sentenza della CTP – Venezia che ha rigettato la domanda della contribuente. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Il giudice regionale ha motivato affermando che l’appello non conterrebbe alcuna critica all’operato delle CTP, ma riproporrebbe i motivi presentati in sede di giudizio di primo grado, benchè l’art. 53 proc. trib. preveda che per l’ammissibilità dell’appello siano presenti motivi specifici d’impugnazione.

La decisione della CTR si discosta dal principio di diritto secondo cui, nel processo tributario, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado – in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere – assolve l’onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 14908 del 01/07/2014, Rv. 631559; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1200 del 22/01/2016, Rv. 638624). Analogo principio di diritto è enunciato anche a parti invertite riguardo all’appello del fisco (Sez. 5, Sentenza n. 3064 del 29/02/2012, Rv. 621983; Sez. 5, Sentenza n. 4784 del 28/02/2011, Rv. 616976; Sez. 5, Sentenza n. 14031 del 16/06/2006, Rv. 591199).

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza che, in forma semplificata, accolga la censura e cassi con rinvio la sentenza impugnata.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR – Veneto in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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