Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1952 del 24/01/2022
Cassazione civile sez. trib., 24/01/2022, (ud. 04/11/2021, dep. 24/01/2022), n.1952
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7096/2014 proposto da:
Consorzio Di Bonifica Integrale Bacini Ionio Cosentino, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di
Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato D’Errico Maria
Antonietta;
– ricorrente –
contro
Equitalia Sud Spa;
– intimato –
e contro
S.N., elettivamente domiciliato in Roma, Via Catanzaro 29,
presso lo studio dell’avvocato Introcaso Donato, rappresentato e
difeso dagli Avvocati Accoti Andrea Vincenzo, Durso Annarita;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 357/2013 della COMM. TRIB. REG., CALABRIA,
depositata il 25/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
04/11/2021 da CIRESE MARINA.
Fatto
RITENUTO
che:
S.N. impugnava le cartelle di pagamento emesse da Equitalia Sud ed aventi ad oggetto il pagamento di contributi consortili dovuti al Consorzio di Bonifica Integrale Dei Bacini dello Ionio Cosentino eccependo la non debenza degli stessi in quanto l’immobile di sua proprietà non aveva mai avuto alcun concreto beneficio e deducendo la mancanza dei piani di contribuenza e di riparto delle spese.
La CTP di Cosenza con sentenza in data 19.7.2012 rigettava il ricorso.
Proposto appello da parte del contribuente, la CTR della Calabria con sentenza in data 25.10.2013, in riforma della sentenza di primo grado annullava la cartella esattoriale rilevato che l’obbligo del pagamento del contributo consortile presuppone che i fondi si avvantaggino in concreto dell’attività di bonifica e manutenzione del Consorzio, circostanza che la parte contribuente ha contestato e di cui il Consorzio non ha fornito la prova come richiesto dal R.D. n. 215 del 1933, art. 59, e dalla L.R. Calabria n. 11 del 2003. Aggiungeva che l’esistenza del vantaggio fondiario è necessaria anche ai fini del rimborso delle spese istituzionali e di funzionamento del consorzio le quali, nella specie, non risultano determinate né ritualmente approvate con il piano attuale di riparto allegato al bilancio di previsione dell’ente.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi il Consorzio di Bonifica Integrale Dei Bacini dello Ionio Cosentino.
Si costituiva con controricorso il solo contribuente e non Equitalia Sud s.p.a..
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo di ricorso rubricato “Violazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5”, parte ricorrente deduceva che dalla sentenza impugnata si desume il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate e le deduzioni di parte ed i documenti prodotti. Aggiungeva che la sentenza accoglie l’appello sulla base di due rationes decidendi entrambe smentite dagli atti e documenti presenti ed allegati al giudizio fondanti la sentenza di primo grado e del tutto omessi da quella di appello incentrandosi la pronuncia sulla insussistenza della prova gravante sul consorzio del beneficio fondiario.
Peraltro la motivazione è erronea dato che nella specie sussistono e sono applicati il Piano di classifica ed il Piano di riparto da cui discende la presunzione di un concreto vantaggio per l’immobile nonché l’inversione dell’onere probatorio a carico del contribuente.
2. Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Violazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3”, parte ricorrente deduceva che la sentenza evidenzia l’errata applicazione della disciplina in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., con riferimento alla statuizione con cui si afferma che la prova del presupposto impositivo non sarebbe stata assolta dal Consorzio in assenza del piano di classifica e del piano di riparto degli oneri.
I motivi da esaminarsi congiuntamente, in quanto afferenti alla medesima questione, sono fondati.
Va premesso che la L.R. Calabria n. 11 del 2003, recante “Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei consorzi di bonifica”, recependo le norme statali, all’art. 17, dispone che: “i proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell’ambito di un comprensorio di bonifica, acquisiscono la qualità di consorziati-contribuenti con l’iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza risultante dall’approvazione del piano di classifica di cui al successivo art. 24”.
Va altresì rilevato che in tema di contributi di bonifica, l’inclusione dell’immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell’ambito di un piano di classifica comporta l’onere del contribuente, che voglia disconoscere il debito, di contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul consorzio, in difetto di specifica contestazione, in quanto dall’avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell’immobile nel perimetro consortile deriva la presunzione del vantaggio fondiario, sia che si tratti di opere di bonifica propriamente detta sia che si tratti di opere di difesa idraulica (Cass. sez. un. 26009 del 2008; Cass. sez. trib. n. 9099 del 2012; Cass. sez. trib. 4671 del 2012).
Pertanto, l’inclusione dell’immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell’ambito di un piano di classifica, comporta l’onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l’insussistenza del dovere contributivo, di provare l’inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poiché il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell’obbligo di contribuzione, ai sensi dell’art. 860 c.c., e del R.D. n. 215 del 1933, art. 10, deve ritenersi presunto in ragione dell’avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell’immobile nel perimetro di intervento consortile (vedi da ultimo Cass., Sez. 5, n. 20359/2021).
Nella specie risultano nel fascicolo di parte ricorrente sia il Piano di classifica che il Piano di riparto degli oneri da cui discende la presunzione di un concreto vantaggio per l’immobile di proprietà del S. a fronte della quale il contribuente si è limitato ad una generica contestazione in ordine ad un’assenza di benefici senza addurre alcuna prova a sostegno.
In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., va rigettato l’originario ricorso del contribuente.
Le spese relative al merito vanno compensate in ragione dell’evolversi della vicenda processuale.
Le spese relative al giudizio di legittimità secondo il principio della soccombenza vanno poste a carico del contribuente.
PQM
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente.
Compensa le spese relative ai giudizi di merito.
Condanna il contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 500,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, effettuata da remoto, il 4 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2022