Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19519 del 23/07/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 19519 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: CALAFIORE DANIELA

SENTENZA

sul ricorso 6398-2013 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
2018
1599

Avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA
PATTERI, LUIGI CALIULO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

BONORA

CESARE

ATTILIO

C.E.

BNRTLC41H11F205T,

Data pubblicazione: 23/07/2018

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE
MAllINI 113, presso lo studio dell’avvocato NICOLA
PAGNOTTA, che lo rappresenta e difende unitamente agli
avvocati ANGELO SICA, FRANCESCO ROCCO DI TORREPADULA,
giusta delega in atti;

avverso la sentenza n. 1364/2011 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 28/02/2012 R.G.N. 1974/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/04/2018 dal Consigliere Dott. DANIELA
CALAFIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. STEFANO VISONA’ che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato SERGIO PREDEN.

– controricorrente

R.g. 6398/2013
inps/Bonora Cesare Attilio

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1. Con sentenza depositata il 28.2.2012, la Corte d’appello di Milano
confermava la statuizione di primo grado che aveva condannato I’INPS a
riliquidare la pensione spettante a Cesare Attilio Bonora sulla base della
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retribuzione, considerando peraltro tutto il periodo assicurato come se

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sopprimendo I’INPDAI e trasferendo le relative posizioni all’INPS, aveva
stabilito che il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali
venisse

uniformato a quello degli

iscritti al Fondo pensioni per i
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lavoratori che, alla data di soppressione dell’INPDAI,

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erano

ancora

assicurati presso quest’ultimo e non anche a quelli che, come
l’assicurato, era nelle more passatti alla gestione INPS per aver mutato
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retribuzione pensionabile andasse calcolata con riferimento a quella
maturata negli

ultimi cinque e dieci anni, essendo

la disposizione

dell’art. 42 dettata per salvaguardare le aspettative pensionistiche dei

3. Ricorre

contro tali

formulando un unico

statuizioni I’INPS,

motivo di censura. Cesare Attilio Bonora resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
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1. Con l’unico motivo di censura, l’Istituto ricorrente si duole di violazione
e falsa applicazione dell’art. 42, I. n. 289/2002, e dell’art. 3, I. n.
297/1982, per avere la Corte di merito ritenuto che la prima delle due
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dirigenti di aziende industriali è uniformato, nel rispetto del principio del
pro-rata,

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a quello degli

iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori

fosse stato soggetto alla contribuzione dell’assicurazione generale

R.g. 6398/2013
inps/Bonora Cesare Attilio

dipendenti con effetto dal primo gennaio 2003», si applicasse solo
ai dirigenti che, alla data di soppressione dell’INPDAI, fossero
ancora assicurati presso quest’ultimo, e non anche a quelli che, come
parte controricorrente, erano nelle more passati alla gestione INPS per
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che, per questi ultimi, la retribuzione pensionabile andasse calcolata

in relazione alle retribuzioni maturate durante il periodo di iscrizione
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preveda ci-1C la quota di pensione

corrispondente alle anzianità contributive maturate al 31.12.2002 presso
I’INPDAI sia determinata «applicando, nel calcolo della retribuzione
pensionabile, il massimale annuo di cui all’art. 3, comma 7, del decreto
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2. Il motivo è fondato.

Questa

Corte, infatti, con orientamento

consolidato cui si intende dare ulteriore continuità, ha già avuto modo di
chiarire che, dal momento che la legge n. 289/2002 ha operato il
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evidenza contabile separata», ossia

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carenza

di

un’unificazione

assimilabile alla ricongiunzione dei contributi prevista dal d.P.R.

n.

58/1976, l’art. 42 comma 3, prima parte, della legge citata, disponendo
che

regime peilsioriistico dei dirigenti Cfi aziende industriali è uniforrnato,

nel rispetto del criterio del

pro-rata, a quello degli

iscritti al Fondo

pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal primo gennaio 2003, ha
introdotto un principio di carattere generale, senza
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distinzione tra

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assicurazione INPDAI alla data del 31.12.2002, con la conseguenza
che,

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della

liquidazione

della pensione, la

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pensionabile propria dell’assicurato già iscritto all’INPDAI deve essere
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riguardo alle retribuzioni percepite

negli ultimi cinque e dieci anni calcolati a ritroso dalla
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con riferimento a quella maturata negli ultimi cinque e dieci anni, non già

R.g. 6398/2013
Inps/Bonora Cesare Attilio

3, comma 7, digs. n. 181/1997, nonché lo stesso meccanismo del
pro-rata

adottato nell’art. 42 cit., costituiscono manifestazione

volontà del legislatore di tenere

distinti i due periodi assicurativi, in

considerazione della diversità dei
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della

sistemi di calcolo adottati per
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determinare secondo autonomi criteri (Cass. n. 4897 del 2017;Cass. n.

3.

Né appare decisivo, al fine
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di inficiare la consistenza del

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cui la soppressione dell’INPDAI avrebbe in realtà comportato una
sorta di ricongiunzione ex !ege delle posizioni contributive dei dirigenti
già iscritti aii’INPDAI nell’assicurazione generale obbligatoria, al punto che
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della posizione previdenziale presentate dopo l’ 1.1.2003: ciò che rileva
è piuttosto che, avendo il legislatore manifestato la volontà di uniformare il
regime pensionistico dei dirigenti industriali a quello

lavoratori

dei

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289/2002), non vi è spazio alcuno per sostenere che, per i dirigenti che
alla

data

della

soppressione dell’INPDAI avevano una

contributiva presso tale ultimo
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della

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posizione
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sulle quali è stata versata la contribuzione presso I’INPDAI.
4.

Né miglior sorte merita l’ulteriore assunto di parte controricorrente

secondo cui, così operando,
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la ricongiunzione gratuita ex art. 22, d.P.R. n. 58/1976, e

dovendo per contro subire un calcolo della pensione meno
favorevole di quello previsto dall’art. 3, d.lgs. n. 503/1992: in disparte il
riiievo, qui invcro decisivo, che porte contrOricorrente non ha offerto
alcun elemento per effettuare codesto giudizio comparativo, che deve
aver riguardo non solo all’anzianità ed alla retribuzione, ma anche alla
contribuzione (Cass. n. 4897 del 2017, cit.), vale la pena di
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19036 del 2017; Cass. n. 18841 del 2017; Cass. n. 3321 del 2018).

R.g. 6398/2013
lnps/Bonora Cesare Attilio

patrocinata dalla Corte territoriale — poggia

sull’assunto,

invero

indimostrato, secondo cui il regime introdotto dall’art. 42, I. n. 289/2002,
costituirebbe una misura di salvaguardia delle aspettative pensionistiche
maturate dei dirigenti industriali, laddove appare piuttosto una misura
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pregresso regime di favore di cui essi beneficiavano, caratterizzato da

elevate fasce di retribuzione pensionabile.
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conseguentemente cassata

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apparendo necessari ulteriori

accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della
domanda proposta da Cesare Attilio Bonora. Tenuto conto che il principio
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domanda, si ravvisano giusti

motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero processo.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, rigetta la domanda proposta da Cesare Affilio Bonora. Compensa
le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consialio. dell’ 11.4.2018.

basse aliquote di calcolo dei contributi, alte aliquote di rendimento e più

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