Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19519 del 19/07/2019

Cassazione civile sez. III, 19/07/2019, (ud. 29/04/2019, dep. 19/07/2019), n.19519

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30019/2017 proposto da:

COMUNE SASSARI, in persona del Sindaco pro tempore Dott.

S.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI MONTE FIORE 22,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO GATTAMELATA, rappresentato e

difeso dagli avvocati ANNA MARIA ANTONIETTA PIREDDA, SIMONETTA

PAGLIAZZO, MARCO RUSSO, MARIA IDA RINALDI;

– ricorrente –

contro

UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA, in persona di B.S. nella

qualità di Responsabile della funzione Recuperi Cauzioni,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO, 46, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO FERRONI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DANIELA MILANESI;

– controricorrente –

e contro

SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZA RESIDENCE A RL CESSATA, SOCIETA’

(OMISSIS) SCARL IN FALLIMENTO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 384/2017 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI

SASSARI, depositata il 11/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/04/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO

che:

il Comune di Sassari agì in giudizio nei confronti della Compagnia Assicuratrice Unipol s.p.a. per ottenere il pagamento dell’importo dovutogli a fronte di una polizza fideiussoria rilasciata a garanzia dell’adempimento degli oneri di urbanizzazione gravanti sulle cooperative lottizzanti (OMISSIS) e Edilizia Residence;

la convenuta resistette alla domanda e chiamò in causa le due società garantite per sentirle condannare al rimborso delle somme che fosse stata condannata a pagare al Comune;

il Tribunale di Sassari accolse la domanda attorea, condannando la Unipol al pagamento di 302.266,50 Euro, pari alla differenza fra l’importo garantito (di Euro 449.317,50 Euro) e le somme nel frattempo versate dalla Compagnia; contestualmente condannò le due chiamate in causa a rimborsare alla Unipol l’intero importo di 449.317,50 Euro;

provvedendo sul gravame proposto dalla compagnia assicuratrice, la Corte di Appello ha riformato la sentenza di primo grado, dichiarando la Unipol tenuta a pagare al Comune la minor somma di 94.445,17 Euro e condannando il Comune a restituire la differenza fra la somma versata dalla compagnia in esecuzione della sentenza di primo grado e la somma dichiarata effettivamente dovuta;

la Corte ha affermato – fra l’altro – che si doveva “dubitare della natura autonoma del contratto di garanzia stipulato tra la (OMISSIS) e la Compagnia Assicuratrice Unipol s.p.a. in favore del Comune di Sassari” giacchè non risultava esclusa “la facoltà per il garante di opporre eccezioni fondate sul rapporto principale”, cosicchè appariva preferibile “l’ipotesi del “solve et repete”, compatibile con la fideiussione tradizionale; ha aggiunto che, “in ogni caso, la questione non risulta nella specie dirimente, essendo pacifico che i lottizzanti non avessero provveduto all’integrale adempimento (…) e che il Comune non avesse liberato il garante dagli obblighi assunti”; nel merito, ha osservato non era “seriamente contestabile (…) l’esecuzione parziale delle opere di urbanizzazione da parte dei lottizzanti garantiti” e che non risultava “di conseguenza giustificabile l’incameramento dell’intera cauzione”; che dalla somma quantificata dal c.t.u. (pari a 208.200,00 Euro) andavano detratti l’importo di 33.296,17 Euro (per completamento dell’impianto di illuminazione pubblica e per oneri di collaudo) a suo tempo rimborsato dalla Unipol e quello ulteriore di 113.754,83 Euro versato dalla medesima compagnia in corso di causa, risultandone un residuo dovuto di Euro 94.445,17;

ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Sassari, affidandosi a tre motivi; ha resistito, con controricorso, la UnipolSai Assicurazioni s.p.a..

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo (che deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1936 c.c. e segg. e artt. 1362 e 1363 c.c.), il ricorrente assume che la Corte di merito “ha errato avendo qualificato la garanzia prestata dalla Unipol quale fideiussione anzichè contratto autonomo di garanzia” e sostiene che l’attività ermeneutica del contratto era stata “sviluppata alla luce di una sola delle molteplici clausole del contratto, senza considerare il testo contrattuale nel suo complesso, come invece sarebbe stato necessario”;

il secondo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1175,1218,1375,1941 e 1942 c.c.: il ricorrente si duole che la Corte di Appello, pur avendo ritenuto che fosse corretta la stima in 449.317,50 dei costi previsti per eseguire le opere mancanti del progetto di completamento del Comune di Sassari, abbia ritenuto non dovuta l’integrale escussione della garanzia a fronte di un parziale adempimento dei lottizzanti e assume che “la prestazione che deve essere fornita dalla Unipol per adempiere integralmente e correttamente al contratto di garanzia non può essere inferiore alle

somme necessarie per dare compiute in ogni (…) parte le opere di urbanizzazione che il debitore principale non ha ultimato”; sostiene che sono state violate le disposizioni dell’art. 1218 e degli artt. 1941 e 1942 c.c., nonchè quelle degli artt. 1175 e 1375 c.c., poichè “proprio dall’applicazione del principio di buona fede e correttezza discende la liceità e non abusività della richiesta di adempimento avanzata dal Comune di Sassari e ciò in quanto (…) l’escussione della garanzia era diretta alla realizzazione delle urbanizzazioni rimaste ineseguite”;

col terzo motivo (dedotto sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha costituito oggetto di discussione fra le parti), si lamenta che la Corte non ha considerato che, a fronte dell’inadempimento delle lottizzanti, il Comune aveva avviato un intervento sostitutivo e che il primo stralcio era stato effettuato nel mese di giugno 2005, a mezzo della S.P.E.A. s.a.s., con una spesa complessiva di 209.048,79 Euro; evidenzia che tale circostanza era pacifica ed era attestata anche dalla c.t.u. (le cui operazioni erano iniziate nel giugno 2007, quando tali lavori erano ormai conclusi); sostiene pertanto che, al fine di determinare l’importo della garanzia da escutere, doveva tenersi conto non soltanto degli interventi ancora da eseguire all’epoca in cui era stata espletata la c.t.u., ma anche della spesa già sostenuta dal Comune nel 2005 per l’esecuzione del primo stralcio del progetto sostitutivo (pari – come detto – a 209.048,79 Euro); aggiunge che il fatto era stato oggetto di discussione e trascrive passaggi della comparsa di costituzione in grado di appello, della comparsa conclusionale e della memoria di replica in cui era stata evidenziata la necessità di tener conto delle spese sostenute dal Comune per gli interventi sostitutivi;

il primo motivo è sostanzialmente privo di interesse in quanto la qualificazione della garanzia (se fideiussione o contratto autonomo di garanzia) non ha inciso sulla decisione (come evidenziato nella stessa sentenza, che ha rilevato come la questione non fosse in concreto dirimente), dal momento che l’oggetto del contendere è costituito dalla determinazione dell’importo fino a concorrenza del quale può essere escussa la garanzia;

il secondo motivo e il terzo motivo – che possono essere esaminati congiuntamente – sono fondati nei termini di seguito illustrati;

le doglianze attengono, nel complesso, alla mancata considerazione dei costi dell’intervento “sostitutivo” effettuato dal Comune nell’anno 2005, le cui opere risultavano già eseguite all’epoca in cui era stata effettuata la c.t. (nell’anno 2007); dal che conseguirebbe che, considerando solo il costo delle opere ancora necessarie, la Corte avrebbe omesso l’esame di un fatto decisivo (essendo tale da incidere in modo rilevante sulla determinazione dell’importo coperto dalla garanzia);

tale fatto emerge chiaramente dagli stralci della c.t.u. riportati in ricorso (concernenti le pagg. 3 e 4 della relazione di consulenza); risulta altresì (dalla trascrizione di alcuni passaggi della comparsa di costituzione del Comune in appello, della comparsa conclusionale e della memoria di replica) che il fatto era stato oggetto di discussione fra le parti; nè – diversamente da quanto sostenuto dalla controricorrente – emergono dalla sentenza elementi univoci che consentano di ritenere la Corte abbia tenuto conto della spesa di oltre 209.000,00 Euro sostenuta dal Comune per il primo stralcio dell’intervento sostitutivo;

i due motivi vanno pertanto accolti, in termini di omesso esame di un fatto decisivo, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte territoriale per una nuova valutazione della vicenda;

la Corte di rinvio provvederà anche sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte, dichiarato inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo e il terzo per quanto di ragione, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Cagliari, Sezione di Sassari, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019

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