Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19518 del 19/07/2019

Cassazione civile sez. III, 19/07/2019, (ud. 29/04/2019, dep. 19/07/2019), n.19518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29161/2017 proposto da:

P.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI,

13, presso lo studio dell’avvocato CAROLINA CAPALDO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MANLIO LUBRANO DI SCORPANIELLO;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore Dott.

GR.EN., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANIELLO DE

RUBERTO;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, G.S., G.F.,

G.C., P.R., F.C., B.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2078/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 12/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/04/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO

che:

nell’ambito di un giudizio promosso dalla Curatela del fallimento della (OMISSIS) s.p.a. per far valere la responsabilità degli amministratori e dei sindaci della società fallita, P.N. (convenuto in qualità di ex sindaco) chiamò in giudizio, per l’eventuale manleva, la Aurora Assicurazioni (già SIAD s.p.a. e poi AuroraMeie), con cui aveva stipulato una polizza contro i rischi della responsabilità civile inerente all’esercizio dell’attività professionale (di dottore commercialista) che prevedeva una garanzia entro il limite di 500 milioni di Lire “per ciascun periodo assicurativo annuo indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dall’assicurato nello stesso periodo”;

la terza chiamata si costituì in giudizio resistendo alla domanda;

il Tribunale di Napoli affermò la responsabilità solidale degli amministratori e dei sindaci, condannandoli – in solido – al risarcimento dei danni; inoltre, per quanto ancora rileva ai fini di causa, condannò la Aurora Assicurazioni a tenere indenne il P. di quanto egli fosse stato costretto a pagare in favore del fallimento o, in via di regresso, in favore dell’ex sindaco F.C., il tutto nei limiti dei massimali di polizza e con la franchigia dalla stessa prevista;

la Unipol Assicurazioni s.p.a. (già Aurora Ass.ni) impugnò – con appello incidentale – tale statuizione deducendo che ricorreva un’ipotesi di clausola claims made e che l’evento assicurato doveva essere considerato unico e coincidente con la denuncia di sinistro pervenuta all’assicurato, con la conseguenza che la manleva avrebbe dovuto gravare solo sul massimale dell’anno in cui era avvenuta la denuncia di sinistro;

provvedendo su tale impugnazione, la Corte di Appello ha ritenuto che dovesse essere accolta “la richiesta, già tempestivamente svolta in primo grado, e non contestata, di precisazione dell’entità del massimale della polizza (…) trattandosi di polizza claims made (…) in base alla quale l’evento assicurato è unico e coincide con la denuncia di sinistro che perviene all’assicurato, per cui anche se gli eventi contestati siano relativi ad annualità diverse ai fini di polizza il massimale di polizza è unico in quanto gravante solo sull’anno di esercizio in cui è effettuata la denuncia di sinistro da parte dell’assicurato indipendentemente dalla circostanza che l’evento dannoso oggetto della richiesta di risarcimento spieghi i suoi effetti in un periodo di tempo imprecisato o che riguardi più annualità”;

avverso tale capo della sentenza ha proposto ricorso per cassazione il P., affidandosi a cinque motivi; ha resistito, con controricorso, la UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a..

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo deduce la violazione e la falsa dell’art. 167 c.p.c., comma 2 e art. 345 c.p.c., commi 1 e 2, sul rilievo che la Unipol aveva svolto “l’eccezione relativa alla supposta presenza di clausola claims made (…) soltanto in grado di appello per la prima volta, incorrendo in un’irrimedia bile tardività rilevabile d’ufficio”, “trattandosi in effetti di domanda nuova, e fondata su questioni neanche prospettate nel precedente grado”;

il motivo è infondato: la deduzione circa la riferibilità della polizza al modello “claims made” non costituisce un’eccezione in senso stretto nè integra una questione nuova introdotta nel giudizio di appello, quanto piuttosto una difesa tesa a circoscrivere l’operatività della garanzia entro i limiti suoi propri e a sollecitare una corretta qualificazione della polizza da parte del giudice di merito; peraltro, dalla stessa sentenza (a pag. 29) e dal controricorso (a pagg. 10 e 11) risulta che la Aurora, già nella comparsa di risposta di primo grado, aveva indicato il contenuto della clausola di “inizio e termine della garanzia” ed aveva chiesto che l’eventuale condanna fosse contenuta nei limiti del massimale di 500 milioni di lire;

col secondo motivo – dedotto sotto il profilo dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio – il ricorrente lamenta che “l’omesso esame della decisiva circostanza relativa alla tardività delle domande ed eccezioni nuove ha influito in modo decisivo sull’esito del giudizio”;

il motivo è inammissibile, in quanto la questione di cui sarebbe stato omesso l’esame non è idonea ad integrare propriamente un “fatto” (principale o secondario) nei termini di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, che concerne elementi fattuali e non anche questioni giuridiche (cfr. Cass. n. 29883/2017 e Cass. n. 20718/2018);

il terzo motivo denuncia – in via subordinata – la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1917,1362,1363,1370 o 1369 c.c.: trascritti il primo e il comma 2 dell’art. 2 delle “condizioni particolari” della polizza (che prevedono – il primo – che “l’assicurazione vale per i danni noti all’assicurato e da questi denunciati durante il periodo di validità del contratto anche se l’azione od omissione colposa che ha originato sia stata posta in essere nei due anni precedenti alla stipula del contratto” e – il secondo – che “l’assicurazione è altresì operante per i danni posti in essere durante il periodo di validità del contratto, denunciati alla società fino a dieci anni dalla cessazione del contratto stesso”), il ricorrente assume che, mentre la lettura del primo potrebbe risultare compatibile con l’ipotesi di una clausola claims made impura, il tenore del comma 2 comporta una “evidente deroga alla “claims made”, con piena espansione del dettato dell’art. 1917 c.c.”; ciò premesso, deduce la violazione dell’art. 1362 c.c. (in quanto “l’interpretazione letterale dell’art. 2, commi 1 e 2, è palesemente opposta a quanto ritenuto dalla Corte di Appello”), dell’art. 1363 c.c. (attesa la necessità di leggere le due clausole nel loro complesso), dell’art. 1370 c.c. (dato che, trattandosi clausole predisposte dall’Assicurazione, “nel dubbio, l’interpretazione delle condizioni dei contratti di massa deve essere in senso sfavorevole al loro autore”) o dell’art. 1369 c.c. (sul rilievo che “la natura polisenso di tali espressioni andrebbe “riallineata” al senso più conveniente alla natura ed all’oggetto del contratto: il che comporterebbe, nella specie, un’interpretazione conforme alla regola legale, e dunque a quanto stabilito dall’art. 1917 c.c.”);

il motivo è inammissibile e, comunque, infondato;

inammissibile, in quanto la deduzione della violazione dei criteri ermeneutici si risolve nella contestazione del risultato interpretativo (costituente accertamento di fatto) cui è pervenuta la Corte e appare volta a veicolare, tramite la deduzione – generica – di violazioni in iure, un’istanza di diversa lettura delle due clausole dell’art. 2 delle condizioni particolari di polizza;

ulteriormente inammissibile, in quanto le censure non arrivano ad investire la ratio fondante della decisione, ossia l’assunto della Corte secondo cui, a fronte di una polizza claims made, il massimale annuale applicabile era quello relativo al solo anno in cui era stata effettuata la denuncia di sinistro e non anche quello relativo a ciascun anno in cui si erano verificati i fatti generatori del danno (nè, al riguardo, il ricorrente deduce specificamente se le poste di danno coperte dall’assicurazione fossero frazionate in più annualità, al fine di evidenziare l’interesse alla censura);

comunque infondato, in quanto la clausola di cui al comma 2 è pienamente coerente con la previsione della claims made contenuta nel primo, prevedendo una garanzia “postuma” decennale che non avrebbe ragion d’essere ove il contratto fosse assoggettato al regime boss occurance (in cui non rileva la data della denuncia del sinistro, ma esclusivamente quella della produzione del danno);

col quarto motivo, si deduce – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 – che “l’aver trascurato l’esistenza dell’art. 2, comma 2 delle Condizioni particolari di polizza, ossia su un elemento anche fattuale, ha prodotto un errore determinante sulla decisione”;

il motivo è – così come il secondo – inammissibile in quanto “l’omesso esame di una questione riguardante l’interpretazione del contratto, non costituendo “fatto decisivo” del giudizio, non è riconducibile al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, atteso che rientrano in tale nozione gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi” (Cass. n. 20718/2018);

il quinto motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1322 c.c., comma 2 e art. 1917 c.c.: il ricorrente si duole – in via ulteriormente gradata – che la Corte abbia “acriticamente ritenuto valida la clausola claims made” senza valutarne adeguatamente la “meritevolezza”, ossia la conformità del risultato “che il patto atipico intende perseguire con i principi di solidarietà, parità e non prevaricazione che il nostro ordinamento pone a fondamento di rapporti privati”;

il motivo è infondato alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui “il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole “on claims made basis”, quale deroga convenzionale all’art. 1917 c.c., comma 1, consentita dall’art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell’assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all’art. 1322 c.c., comma 2″ (Cass., S.U. n. 22437/2018);

le spese di lite seguono la soccombenza;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019

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