Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19517 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 30/09/2016, (ud. 11/07/2016, dep. 30/09/2016), n.19517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17300-2010 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GAVINANA 4,

presso lo studio dell’avvocato DOMENICO ANGELINI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MICHELE TUMMINELLI giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 52/2009 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 13/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/07/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito per il ricorrente l’Avvocato ANGELINI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’agenzia delle entrate ha notificato alla parte contribuente Filippo M. tre avvisi di accertamento di maggiori ricavi con rideterminazione del reddito di impresa per gli anni (OMISSIS) ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies.

La commissione tributaria provinciale di Como ha rigettato, previa riunione, i ricorsi del contribuente.

La sentenza, appellata dalla parte contribuente, è stata confermata dalla commissione tributaria regionale della Lombardia in Milano.

Avverso questa decisione la parte contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il primo dei quali riferito a quattro diversi aspetti, rispetto al quale l’agenzia resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso la parte contribuente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, del D.L. n. 331 del 1993, artt. 62 bis e 62 sexies, L. n. 146 del 1998, art. 10 e artt. 2697 e 2727 c.c.. La parte contribuente accompagna il motivo con quattro separati quesiti di diritto, domandando alla corte se, in una fattispecie di accertamento emesso in base agli studi di settore di cui al D.L. n. 331 del 1993, all’art. 62 bis e ss. emessi il (OMISSIS) in riferimento ai periodi di imposta (OMISSIS):

a) possa qualificarsi “grave”, D.L. n. 331 del 1993, ex art. 62 sexies, comma 3 una incongruenza data dalla differenza percentuale tra i ricavi dichiarati e il ricavo puntuale di riferimento del 21,3%, 21,17% e 25% ovvero tra i ricavi dichiarati e il ricavo minimo ammissibile del 14,9%, 18,1% e 18,2%;

b) se, in uno con lo scostamento, l’erario sia tenuto a indicare nell’invito al contraddittorio L. n. 146 del 1998, ex art. 10 nel testo in vigore all’epoca, anche la specifica ragione della “gravità” predetta;

c) se, in assenza della indicazione di elementi diversi dalla mera discrasia di valori, l’erario abbia assolto all’onere della prova a mezzo di presunzioni semplici;

d) se, in presenza della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 23 secondo cui la modifica della L. n. 110 del 1998, art. 10 ha effetto con riferimento ai periodi di imposta decorrenti dal 1 gennaio 2007, sia consentito applicare la norma agli accertamenti con studio di settore notificati dopo tale data ma aventi ad oggetto periodi precedenti.

2. – Con il secondo motivo di ricorso la parte contribuente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dall’eccezione del contribuente di avere correttamente tenuto la contabilità; lamenta al riguardo l’affermazione della commissione tributaria regionale secondo cui il dato è irrilevante ed inidoneo a contrastare la pretesa impositiva, affermazione che la contribuente contesta in quanto – ove si fosse considerata la fedeltà della contabilità – si sarebbe ritenuta non grave l’incongruenza rispetto allo studio di settore.

3. – Il primo motivo, nelle sue quattro articolazioni in effetti costituenti autonomi motivi, è inammissibile.

4. – In ordine ai quattro motivi incorporati nell’unica prima censura, è fondata, in particolare, la censura di inammissibilità dei motivi stessi sollevata dalla parte controricorrente, che ha dedotto – tra l’altro – essere le questioni del tutto nuove, in quanto mai sollevate nel corso del giudizio, e non essersi su esse pronunciata la commissione tributaria regionale, onde non si comprenderebbe come sia deducibile la violazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; inoltre la controricorrente non avrebbe indicato nè la “regula iuris” erroneamente applicata dal giudicante, nè la diversa “regula iuris” la cui applicazione è auspicata.

5. – Al riguardo, i predetti motivi sono inammissibili, da un primo punto di vista, per difetto di autosufficienza. Non risultano infatti trascritti nell’atto di impugnazione – come espressamente eccepito dalla controricorrente – gli eventuali passaggi dell’atto di appello in cui le questioni giuridiche siano state sollevate nè quelli della sentenza ove esse risultino trattate, nè forniti in altro modo puntuali riferimenti (v. p. 7 del ricorso, ove meramente si dà atto del tenore della decisione di appello). Come già affermato più volte da questa corte (cfr. ad es. sez. 3, n. 828 del 2007) quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni. intelligibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina; diversamente il motivo è inammissibile, in quanto non consente alla corte di cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione. Inoltre è inammissibile, per violazione del criterio dell’autosufficienza, il ricorso per cassazione che non riporti nella loro integralità nel ricorso i motivi di appello, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano “nuove” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte. Nel caso di specie, il ricorso, nelle cennate quattro censure in cui si sostanzia il primo motivo, trascura del tutto tali indicazioni. Tanto assorbe l’esame di ulteriori possibili rilievi di inammissibilità in ardine ai motivi e ai quesiti (anche con riferimento alle carenze in tema di indicazione delle “regulae iuris” cui è cenno in controricorso).

6. – Anche il motivo rubricato come secondo è inammissibile. Con esso si denuncia insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dall’eccezione del contribuente di avere correttamente tenuto la contabilità, disattesa dalla sentenza impugnata come irrilevante; rilevanza invece sussistente in relazione all’esigenza di valutare corrispondentemente la rilevanza della gravità dello scostamento dagli studi di settore.

7. – Come si evince anche dal testo della sentenza impugnata, pacifica essendo la regolare tenuta della contabilità dal punto di vista formale, la questione su cui si incentra il motivo di ricorso in cassazione è relativa alla rilevanza della relativa eccezione, o comunque del fatto della tenuta della contabilità, in ordine al quale sussisterebbe vizio motivazionale. Senonchè sul punto questa corte (cfr. sez. 5 n. 21152 del 2014 e n. 2805 del 2011 oltre altre) ha chiarito che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, prevede l'”omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, come riferita ad “un fatto controverso e decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità” delle censure irritualmente formulate. Non pare dubbio che, nel caso di specie, pacifico essendo il fatto, debba ritenersi inammissibile il motivo vertente sulla motivazione ai fini del suo rilievo nel caso di specie; profilo che, sussistendone i presupposti, avrebbe dovuto farsi valere ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

8. – Il ricorso va in definitiva rigettato per inammissibilità dei motivi.

9. – Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

La corte rigetta il ricorso per inammissibilità dei motivi e condanna il ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro tremiladuecento per compensi, oltre spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 11 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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