Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19517 del 23/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 19517 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: CURCIO LAURA

ORDINANZA

sul ricorso 8210-2015 proposto da:
POSTE ITALIANE
ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo
studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2018
1229

D’AMBROSIO CARLA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA N. PICCINNI 55, presso lo studio dell’avvocato
ELISA MELLINA, rappresentata e difesa dall’avvocato
VINUENZu

atti;
– controrícorrente –

Data pubblicazione: 23/07/2018

avverso la sentenza n. 1565/2014 della CORTE D’APPELLO

di ROMA, depositata il 17/03/20141 r.g.n. 9534/2011.

RGN. 8210/2015
RILEVATO
Che con sentenza n.1465 del 17.3.2014 la Corte d’Appello di Roma ha dichiarato
l’inammissibilità del ricorso di appello, proposto da poste spa avverso la sentenza del
Tribunale di Roma che aveva accolto la domanda di Carla D’Ambrosio accertando la
nullità del termine apposto al secondo contratto stipulato con Poste spa del

Che secondo la corte di merito l’appellante non aveva rispettato il principio della
specificità dei motivi , non avendo precisato gli errori in cui la sentenza di primo grado
sarebbe incorsa, né avendo indicato le parti della sentenza ritenute errate né le
ragioni per cui andavano censurate.
Che ha invece accolto la Corte la richiesta di applicazione dell’art.32 della legge
n.183/2010.
Che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Poste spa affidato a due
motivi , poi illustrato da memoria; ha resistito la D’Ambrosio con controricorso.
CONSIDERATO
Che con il primo motivo di ricorso Poste spa deduce la violazione e falsa applicazione
dell’art.434 c.p.c., degli artt.1362 e 1363 c.p.c.,la corte non avrebbe considerato che
nel ricorso di appello vi erano specifiche censure alla sentenza di primo grado con
riferimento sia sulla ritenuta necessità di indicare le ragioni obiettive per il rinnovo del
primo contratto, sia sull’ esclusione di una risoluzione del rapporto per mutuo
consenso, sia ancora sulla ritenuta sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato a seguito di un termine nullo .
Che con il secondo motivo Poste lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.32
c.5 legge n.183/2010 e dell’art.1 comma 13 legge n.92/2012 , in relazione all’art.360
c.1.n.3 c.p.c., per avere la corte di merito riconosciuto gli interessi e la rivalutazione
sulla somma relativa all’indennità risarcitoria dalla cessazione del rapporto e non dalla
data della sentenza di condanna al ripristino del rapporto.
Che il primo motivo è fondato. L’atto di appello, trascritto nel ricorso per cassazione
nel rispetto del principio di autosufficienza, contiene tre motivi, con il primo la
i

10.4.2007, ai sensi dell’art.2 comma 1 bis del dlgs n.368/2001.

ricorrente spiega la ragione per cui diversamente da quanto ritenuto dal primo
giudice, le assunzioni di cui all’art.2 c.1 bis non necessitano di causale e perché in
caso di più contratti cd “acausali” le misure adottate dal legislatore italiano per
conformarsi alla normativa europea contro l’abuso fossero rispettose di detta
normativa ; con il secondo motivo la ricorrente spiega le ragioni per cui il primo
giudice ha errato nel ritenere che l’inerzia della lavoratrice durata per un periodo, a
suo dire, lungo non fosse sufficiente per ritenere la risoluzione per mutuo consenso.

avrebbe errato nell’accogliere la domanda della lavoratrice diretta ad ottenere la
declaratoria di esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Che l’odierna ricorrente non si è quindi limitata a riproporre le difese già svolte in
primo grado ma ha opposto le sua interpretazione a quella espressa nella sentenza
impugnata rilevandone quelli che ha ritenuto essere gli errori interpretativi del primo
giudice. L’atto di appello era pertanto rispettoso della previsione di cui all’art.434
c.p.c., nella versione vigente “ratione temporis”.
Che in questo caso, cioè, il ricorso di Poste non ha soltanto individuato le statuizioni
concretamente impugnate, ma ha contrapposto a tali argomentazioni le proprie,
dirette non solo ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, ma ad esporre
le ragioni sulle quali si fonda il gravame, ragioni esposte con sufficiente grado di
specificità ( cfr da ultimo Cass. cass. 21566/2017).
Che infatti la questione va esaminata tenendo conto di quanto statuito da questa corte
con la sentenza a S.U. n.27199/2017, secondo cui .
Che il primo motivo va pertanto accolto, assorbito il secondo , con la cassazione della
sentenza e con rinvio della causa alla corte appello di Roma , che dovrà esaminare nel
2

Infine con il terzo motivo di appello la società Poste spa sostiene che il tribunale

merito i tre motivi di appello, così come indicati nell’atto di appello di Poste spa
depositato nel primo giudizio di gravame , provvedendo altresì alla liquidazione delle
spese del presente giudizio di legittimità.
p.q.m.
la corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla corte

Così deciso nell’adunanza camerale del 22.3.2018
Vittorio Nobile

d’appello di Roma , in diversa composizione.

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