Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19517 del 08/07/2021

Cassazione civile sez. I, 08/07/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 08/07/2021), n.19517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17126/2020 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Dei

Consoli, 62, presso lo studio dell’avvocato Inghilleri Enrica, che

lo rappresenta e difende, unitamente all’avvocato Paolinelli Lucia,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 12/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/04/2021 dal Cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.S., nata in (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la ordinanza n. 3201/2020, emessa dal Tribunale di Ancona, con la quale era stata rigettata la domanda di protezione internazionale proposta dallo straniero.

2. L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, A.S. denuncia il vizio di motivazione, nonché la violazione e falsa applicazione della Convenzione di Ginevra e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. Lamenta l’istante che il Tribunale non abbia ritenuto attendibile, ai fini della concessione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), la narrazione del fatti che avrebbero indotto la richiedente a lasciare il Paese di origine, consistiti nelle minacce ricevute a seguito di uno scontro tra etnie rivali.

La ricorrente si duole, altresì, del fatto che il giudice di merito non le abbia riconosciuto neppure la protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sebbene la regione di origine fosse connotata da una situazione di violenza indiscriminata e generalizzata, e la protezione umanitaria, pur sussistendo, nella specie, evidenti ragioni di vulnerabilità del richiedente.

1.2. I motivi sono inammissibili.

1.2.1. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce, invero, un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5 – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), (Cass., 05/02/2019, n. 3340; Cass., 07/08/2019, n. 21142; Cass., 19/06/2020, n. 11925; Cass., 02/07/2020, n. 123578), escludendosi, in mancanza, la necessità e la possibilità stessa per il giudice di merito – laddove non vengano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso – di operare ulteriori accertamenti (Cass., 27/06/2018, n. 16925; Cass., 12/11/2018, n. 28862).

1.2.2. Nel caso concreto, il Tribunale ha ampiamente motivato circa le ragioni che lo hanno indotto a ritenere non credibili le dichiarazioni dell’istante, in quanto del tutto lacunose e contraddittorie. A fronte delle argomentate conclusioni cui è pervenuto il giudice di appello, il motivo si limita per contro, ad una generica contestazione, non suffragata da elementi di prova, in ipotesi offerti al giudice di merito per corroborare le dichiarazioni ritenute inattendibili.

1.2.3. Per quanto concerne, la protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), va osservato che In tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass., 26/04/2019, n. 11312; Cass., 22/05/2019, n. 13897; Cass., 21/10/2019, n. 26728; Cass., 20/05/2020, n. 9230; Cass., 30/06/2020, n. 13255). Nel caso concreto, il Tribunale ha accertato – con ricorso a diverse fonti internazionali autorevoli citate nel provvedimento – che la regione di provenienza dell’istante è immune da situazioni di violenza indiscriminata derivanti da un conflitto armato interno o internazionale.

In tema di protezione sussidiaria, peraltro, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass., 29/10/2020, n. 23942; Cass., 21/11/2018, n. 30105). Nella specie, le fonti citate dal ricorrente, neppure più aggiornate di quelle menzionate dal Tribunale, mirano inammissibilmente ad ottenere una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito.

2. Con secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2.1. Si duole la istante del fatto che il Tribunale non abbia tenuto conto che la medesima è madre di due bambini di due e quattro anni, che vivono in Italia con il compagno della richiedente. Il giudice a quo avrebbe, per contro, erroneamente ritenuto che la medesima debba richiedere il permesso di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31.

2.2. Il motivo è fondato.

2.2.1. Questa Corte ha già affermato, invero, e l’indirizzo va confermato in questa sede, che rientra tra i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria la condizione del richiedente che conviva in Italia con moglie e figlio minore, non valendo ad escluderlo il disposto del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, quando uno dei fattori valorizzati dal richiedente sia proprio il legame familiare con la prole, tenuto conto della elasticità dei parametri entro i quali si muove la protezione umanitaria e che, ai sensi dell’art. 8 Cedu, la vita familiare va intesa come diritto di vivere insieme affinché i relativi rapporti possano svilupparsi normalmente (Cass., 22/01/2021, n. 1347; Cass., 26/02/2021, n. 5506).

2.2. Per tali ragioni la censura in esame deve essere, pertanto, accolta.

3. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Ancona in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti, e provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinvia al Tribunale di Ancona in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

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