Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19517 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 04/08/2017, (ud. 07/07/2017, dep.04/08/2017),  n. 19517

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17463-2014 proposto da:

M.G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

GIOVINE ITALIA, 7, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO

CARNEVALI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LORENZO BERTINO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GR.EN., G.R., G.E., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

PANARITI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO

SPINETTI giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

FATA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 433/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 28/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Z.M., R., En. ed G.E. convennero in giudizio M.G.L., davanti al Tribunale di Bergamo, chiedendo il risarcimento dei danni, iure proprio e iure hereditatis, subiti dal defunto G.G., rispettivamente marito e padre degli attori, a causa di un vitellone di proprietà del convenuto, non adeguatamente custodito, il quale aveva fatto cadere a terra il G., con conseguente botta alla testa e relativo stato di coma. La vittima era poi morta circa quattro anni dopo il fatto.

Si costituì in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda e sollecitando la chiamata in causa della FATA s.p.a., Fondo assicurativo tra agricoltori, al fine di essere manlevato in caso di condanna.

Il Tribunale accolse in parte la domanda e condannò il convenuto al risarcimento dei danni liquidati nella misura di euro 520.175, mentre dichiarò prescritta la domanda avanzata dal M. nei confronti della citata società di assicurazione, ai sensi dell’art. 2952 c.c..

2. La pronuncia è stata impugnata dal convenuto soccombente e la Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 28 marzo 2014, ha rigettato il gravame ed ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado.

Ha osservato la Corte territoriale che la responsabilità del M. ai sensi dell’art. 2052 c.c. non poteva essere messa in dubbio. L’aggressione da parte dell’animale e l’urto con conseguente caduta del G., alla luce della deposizione dell’unica testimone oculare, erano da ricondurre alla presenza del bovino, fuori della custodia del suo proprietario, in un luogo nel quale esso non avrebbe dovuto trovarsi. E’ parsa poi irrilevante alla Corte di merito la circostanza che vi fosse stato un vero e proprio urto o meno, posto che comunque la presenza di un animale così grosso, in quel luogo e con un atteggiamento “non amichevole”, aveva determinato la caduta della vittima, integrando il necessario nesso di causalità.

In ordine alla liquidazione del danno, la Corte bresciana ha condiviso la valutazione compiuta dal Tribunale, rilevando che il danno morale, siccome rientrante nella categoria del danno non patrimoniale, era stato oggetto di domanda da parte degli originari attori.

Quanto, infine, alla domanda avanzata nei confronti della società di assicurazione, la sentenza ha ricordato che l’art. 2952 c.c., comma 3, dispone che il termine di prescrizione (nella specie, annuale) decorre dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale. Nella specie, il termine in questione doveva cominciare a decorrere da quando il G., costituendosi parte civile nel processo penale a carico del M. nel 1997, aveva dimostrato la sua intenzione di chiedere il risarcimento dei danni. Il fatto che il G. avesse poi revocato tale costituzione non comportava anche la rinuncia all’azione in sede civile. Da ciò conseguiva che il termine di prescrizione era ampiamente decorso nel momento in cui il M., nel 2003, convenuto in giudizio dagli eredi del G., aveva chiamato in causa la società di assicurazione.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Brescia propone ricorso M.G.L. con atto affidato a tre motivi.

Resistono R., En. ed G.E., in proprio e quali eredi della defunta Z.M., con un unico controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 2052 c.c..

Rileva il ricorrente che, a norma dell’art. 2052 cit., il soggetto che ritiene di essere stato danneggiato da un animale soggetto a custodia è tenuto comunque a dimostrare l’esistenza del nesso di causalità tra il comportamento dell’animale ed il danno subito. Nella specie, tale danno non sarebbe stato dimostrato, perchè la deposizione dell’unica teste non consentiva di ritenere provato con certezza quanto accaduto. Analogamente, anche la relazione del c.t.u. sulla persona della vittima non aveva aggiunto alcun particolare significativo nella ricostruzione dell’accaduto.

2. Con il secondo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Osserva il ricorrente che la sentenza sarebbe carente da un punto di vista della motivazione sia in ordine all’effettiva prova del nesso causale tra comportamento dell’animale ed evento dannoso sia in merito al fatto che l’animale abbia effettivamente urtato e fatto cadere il G..

3. Ritiene la Corte che il primo ed il secondo motivo, benchè tra loro differenti, siano da esaminare insieme in considerazione dell’evidente connessione che li unisce.

Essi sono, quando non inammissibili, comunque privi di fondamento.

La Corte di merito, come si è detto, ha compiuto una propria ricostruzione dei fatti di causa ed ha ritenuto dimostrato, alla luce di una completa valutazione delle prove e della deposizione testimoniale, che la caduta del G., con tutte le relative conseguenze dannose, dovesse essere ritenuta causalmente dipendente dall’anomala presenza del bovino di proprietà del M. nel luogo dove la vittima stava camminando. La Corte d’appello ha quindi ritenuto dimostrato l’urto tra l’animale e la vittima, idoneo a determinare la caduta della stessa, e che il M. era responsabile del danno causato dal bovino, posto che l’animale era evidentemente sfuggito alla sua custodia.

Tale accertamento in fatto non è suscettibile di ulteriore esame in questa sede, nè i due motivi in esame sono idonei a superare la decisione impugnata, risolvendosi piuttosto entrambi nell’evidente tentativo di sollecitare questa Corte ad un nuovo e non consentito esame del merito.

4. Con il terzo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 2952 c.c..

Rileva il ricorrente di aver legittimamente chiesto alla propria società di assicurazione di tenerlo indenne in caso di condanna soltanto a seguito della notifica dell’atto di citazione da parte degli attori, avvenuta nel 2003. La precedente costituzione di parte civile in sede penale non avrebbe alcun rilievo, perchè tale costituzione era stata revocata e la revoca comporterebbe la rinuncia anche all’azione civile. Da tanto conseguirebbe che la prescrizione del diritto non doveva essere dichiarata.

4.1. Il motivo non è fondato.

L’art. 2952 c.c., comma 3, stabilisce che nell’assicurazione della responsabilità civile il termine di prescrizione “decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro questo l’azione”. Nel caso di specie, è pacifico che il G. si costituì parte civile nel processo penale a carico del M. per i fatti oggetto del presente giudizio e che poi revocò la propria costituzione dietro pagamento di una somma. La costituzione di parte civile rappresenta in modo chiaro la volontà del danneggiato di ottenere un risarcimento, per cui correttamente la Corte d’appello ha considerato che l’exordium praescriptionis dovesse essere collocato nel 1997, quando ebbe luogo la suindicata costituzione. Ed altrettanto correttamente la sentenza impugnata ha stabilito che la revoca di quella costituzione in sede penale non poteva essere considerata equivalente alla rinuncia all’azione civile, stante la chiara diversità di presupposti tra le due diverse ipotesi.

In altre parole, la costituzione del defunto G. come parte civile in sede penale non poteva non mettere in allarme l’odierno ricorrente, che avrebbe dovuto tempestivamente attivarsi per sollecitare la manleva dell’assicurazione; nè può sostenersi che la successiva revoca potesse far presumere che la pretesa risarcitoria era stata abbandonata, giustificando così l’inerzia del M.. Sarebbe stato, semmai, onere dell’odierno ricorrente dimostrare che la revoca della costituzione di parte civile si era accompagnata ad una totale rinuncia ad ogni pretesa risarcitoria, ma non risulta che tale profilo sia stato neppure prospettato.

5. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 6.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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