Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19516 del 23/08/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 19516 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

Data pubblicazione: 23/08/2013

SENTENZA

sul ricorso 9985-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta
e difende ope legis;
– ricorrente contro

PALLADIO FINANZIARIA SPA 03402170249, in persona del
Presidente e legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 120/5, presso
lo studio dell’avvocato AULETTA FERRUCCIO, che la

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rappresenta e difende unitamente all’avvocato D’ANGELO
STEFANO giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente contro

EQUITALIA NOMOS SPA;

avverso la sentenza n. 20/7/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di VENEZIA del 23/02/2010,
depositata il 23/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/06/2013 dal Presidente Relatore Dott.
MARIO CICALA;
udito l’Avvocato Auletta Ferruccio difensore della
controricorrente che si riporta alla memoria;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA
CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
v

– intimata –

Svolgimento del processo e motivi della decisione
Oggetto: IRAP istituto finanziario
Reg. Gen. 9985 /2011
RICORRENTE: AGENZIA ENTRATE
INTIMATO: Palladio Finanziaria spa

1. L’Agenzia delle Entrate
ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale del Veneto-Verona 20/07/10 del 23 marzo 2010 che, ha rigettato l’appello
dell’ufficio, confermando la applicabilità all’Istituto dell’IRAP nella misura del 4,25% per l’anno
2003.
2. La contribuente si è costituita in giudizio con controricorso.
3. Il ricorso deve essere rigettato in adesione all’indirizzo di questa Corte espresso nella sentenza n.
5867 del 13 aprile 2012, secondo cui, posto che la legge 289/2002 al suo art. 3 (sospensione degli
aumenti delle addizionali all’imposta sul reddito delle persone fisiche) ha statuito al primo comma
che “in funzione dell’attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione e in attesa
della legge quadro sul federalismo fiscale” “la maggiorazione dell’aliquota dell’imposta regionale
sulle attivita’ produttive di cui all’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, deliberate successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle
aliquote in vigore per l’anno 2002, sono sospese fino a quando non si raggiunga un accordo ai
sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata tra Stato,
regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale” (lettera a), per l’anno
2003, non trova applicazione l’aumento dell’imposta di un punto stabilito dall’art. 2 della legge
regionale Veneto 22 novembre 2002, n. 34 a carico dei soggetti di cui all’articolo 6 e 7 del decreto
assicurazione), per cui a
legislativo 446/1997 (banche e altri enti e societa’ finanziari, imprese di
tali è enti è applicabile l’aliquota del 4,25%. E quindi è irrilevante il mancato esame da parte del
giudice di merito della tesi erariale secondo cui in via subordinata dovrebbe essere applicata
l’aliquota del 4,75%
Il Collegio riteneva opportuno rimettere la controversia in pubblica udienza.
La valutazione compiuta a seguito della pubblica udienza giunge, per altro, al medesimo risultato
della relazione, in coerenza con la più recente giurisprudenza di questa Corte.
Le incertezze di orientamento giurisprudenziale giustificano la compensazione delle spese.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 27 giugno 2013
Il Pr

elatore

E’ stata depositata la seguente relazione:

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