Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19516 del 23/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 19516 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: MIGLIO FRANCESCA

ORDINANZA

sul ricorso 16301-2013 proposto da:
MINISTERO DELLA CIUTIZIA C.P.

201844305R7,

in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e
difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i
cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI
PORTOGHESI 12;
– ricorrente contro

2018
1227

GIORDANI LIVIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA TACITO 50, presso lo studio degli avvocati SAVINA
BOMBOI, BRUNO CCSSU, che lo rappresentano e difendono
unitamente all’avvocato PAOLO TOFFOLI, giusta delega
in atti;

Data pubblicazione: 23/07/2018

- controricorrente

avverso la sentenza n. 363/2012 della CORTE D’APPELLO

di TRIESTE, depositata il 15/01/2013 R.G.N. 61/2010.

Camera di consiglio del 21 marzo 2018 – n.31 del ruolo
R.G. n. 16301 del 2013
Presidente: Napoletano – Relatore: Miglio

R.G. n. 16301 del 2013

che con sentenza in data 15 gennaio 2013, la Corte di Appello di Trieste ha
confermato la sentenza del Tribunale di Tolmezzo che aveva dichiarato il diritto di
Livia Giordani, segretario comunale transitata presso il Ministero della Giustizia sulla
base della mobilità prevista dall’art. 18, comma 6, d.P.R. n. 465 del 1997 e inquadrata
nel profilo professionale di direttore di cancelleria, prima nella posizione economica C3
e poi, per effetto di concorso interno, nella posizione C3 Super, ad essere inquadrata,
ai sensi dell’art. 1, comma 49, della legge n. 311 del 2004, nell’area dirigenziale a
decorrere dal 1.1.2005;

che avverso la sentenza della Corte d’Appello, il Ministero della Giustizia ha proposto
ricorso affidato ad un unico motivo cui ha resistito la Giordani con controricorso;

che la parte ricorrente ha depositato memoria;
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico motivo/ il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1
commi 48 e 49 della legge n. 311 del 2004, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
Sostiene che l’art. 1 comma 49, della legge n. 311 del 2004 non trova applicazione nei
confronti dei segretari comunali o provinciali che, alla data della sua entrata in vigore,
avendo richiesto di essere messi in mobilità volontaria ai sensi dell’art. 18 del d.P.R.
n. 465 del 1997, erano già inquadrati nei ruoli del Ministero e soggetti alla disciplina
della contrattazione collettiva del comparto Ministeri;
1.1. L’unico motivo di ricorso è fondato. La questione relativa alla interpretazione
dell’art. 1, commi 48 e 49, della legge n. 311 del 2004 e della sua applicabilità anche
alle procedure di mobilità già concluse alla data di entrata in vigore della nuova
normativa ,presentando il requisito di particolare importanza previsto dall’art. 374,
comma 2, c.p.c. – è stata recentemente decisa dalle Sezioni Unite di questa Corte

RILEVATO

(sentenze nn. 784, 785, 786/2016) che, effettuando una approfondita ricostruzione
del quadro normativo e contrattuale relativo alle procedure di mobilità dei segretari
comunali (disciplinate, inizialmente, dagli artt. 18 e 19 del d.p.r. n. 465 del 1997 e
successivamente dall’art. 32 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari
comunali e provinciali 1998-2001, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186 che abrogò l’art.
18 dal dpr 465 del 1997, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, interpretata
autenticamente dalla legge 246 del 2005) hanno ritenuto che l’art. 1, comma 49, della

alla dirigenza a seguito del passaggio ad altra P.A. – non si apOlica, alla luce di una
interpretazione letterale, sistematica e teleologica della norma, ai segretari comunali o
provinciali trasferiti per effetto di procedure di mobilità già esaurite alla data di entrata
in vigore della citata legge. La disposizione normativa si riferisce,secondo le Sezioni
Unite, ai soli processi di mobilità eventuali e futuri, dovendosi ritenere che una diversa
interpretazione sarebbe lesiva del principio costituzionale dell’accesso alla P.A. per
concorso pubblico, applicabile anche alla dirigenza. Il suddetto circoscritto ambito di
applicazione è stato desunto non solo da elementi testuali della disposizione
normativa (quali: l’incipit del comma 49, che rinvia ai processi di mobilità disciplinati
dal comma 48; lo stesso comma 48, collegato al blocco delle assunzioni previsto dal
comma 47, che detta una disciplina derogatoria rispetto al contratto collettivo di
settore 1998-2001 e rivolta al futuro, in quanto delimitata dalle regole che le parti
sociali, in sede di rinnovo del contratto collettivo, vorranno adottare; la previsione del
limite del contingente di spesa contenuto nel comma 49), ma anche da una
interpretazione sistematica e teleologica della normativa del 2004, che si colloca
nell’ambito di un graduale e costante processo di limitazione dell’accesso alla dirigenza
delineato sia dal legislatore che dalle parti sociali. Invero, la regola dettata dal d.P.R.
n. 465 del 1997 prevedeva -in caso di passaggio ad altra P.A. – l’attribuzione della
qualifica di provenienza; il c.c.n.l. 1998-2001 dei segretari comunali e provinciali ha,
da una parte, rivisto il sistema di classificazione e, dall’altra, consentito l’accesso alla
dirigenza solamente alle qualifiche più elevate; la legge n. 186 del 2004 ha uniformato
la mobilità dei segretari comunali e provinciali alla disciplina generale sulla mobilità
dettata dal T.U. sul pubblico impiego (art. 30 d.lgs. n.165 del 2001); la legge n. 311
del 2004, interpretata autenticamente dalla legge n. 246 del 2005, ha apportato
ulteriori modifiche in senso riduttivo, prevedendo che anche per i segretari comunali e
provinciali delle qualifiche più elevate l’accesso alla dirigenza non costituisse più la
regola. Interpretare, pertanto, il comma 49 dell’art. 1 della legge n. 311 del 2004 in
2

legge n. 311 del 2004 – che disciplina la possibilità del reinquadramento e dell’accesso

maniera così estensiva da imporre una generalizzazione dell’accesso alla dirigenza
sulla base dei due requisiti ivi previsti (servizio di segretario svolto per almeno tre
anni ed esercizio dell’opzione per la mobilità prevista dal d.p.r. n. 465 del 1997)
risulterebbe fortemente contraddittorio con l’evoluzione normativa e contrattuale
riscontrata in materia di mobilità dei segretari comunali e provinciali.
Né può correttamente invocarsi il principio di conservazione affermato dall’art. 1367
c.c., criterio sussidiario e concernente l’interpretazione degli atti negoziali (e non

mobilità in atto alla data dell’entrata in vigore della legge n. 311 del 2004.
Il Collegio intende dare continuità all’orientamento giurisprudenziale espresso nelle
decisioni sopra richiamate, che hanno ribadito le conclusioni alle quali questa Sezione
è già pervenuta con le sentenze n. 165/2014, 1047/2014, 1324/2014, orientamento
ripreso dalle numerose ordinanze pronunciate dalla Suprema Corte (ex plurimis nn.
16521, 12035, 12034, 12033 , 7620 del 2016, 19281 del 2017).
2. Sulla base delle esposte motivazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza
impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in
fatto, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., la controversia deve essere decisa
nel merito con il rigetto della domanda introduttiva del giudizio, in base al principio di
diritto in precedenza enunciato;
3. le ragioni che hanno determinato l’intervento delle Sezioni Unite giustificano la
compensazione delle spese dell’intero processo;

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta l’originario ricorso.
Dichiara interamente compensate le spese dell’intero processo.

normativi), anche a fronte della sussistenza di casi, seppur modesti, di procedure di

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