Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19516 del 19/07/2019

Cassazione civile sez. III, 19/07/2019, (ud. 29/04/2019, dep. 19/07/2019), n.19516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27195/2017 proposto da:

G.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 30,

presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO GIZZI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CARLO ZAULI;

– ricorrente –

contro

ANAS SPA – Società con Socio Unico, in persona del Direttore Legale

e Societario, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato LEOPOLDO MISEROCCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 58/2017 del TRIBUNALE di FORLI’, depositata il

24/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/04/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO

che:

G.D. convenne in giudizio l’ANAS s.p.a. per sentirla condannare al risarcimento dei danni che aveva subito a seguito della caduta dalla propria bicicletta, che assumeva provocata dalla presenza di una buca sul manto stradale;

il Tribunale di Forlì rigettò la domanda affermando che non vi era “alcuna idonea dimostrazione dello stesso fatto storico narrato dall’attore e delle sue concrete modalità di verificazione”, precisando che la circostanza che l’attore “sarebbe incappato in una buca, perdendo l’equilibrio e finendo a terra, e(ra) rimasta priva di concreto riscontro probatorio” e rilevando che, mentre nell’atto di citazione, il G. aveva dichiarato di essere finito dentro una buca dell’asfalto all’altezza del ponte di (OMISSIS), subito dopo l’infortunio aveva riferito di essere caduto in corrispondenza di un giunto del ponte;

La Corte di Appello di Bologna ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., potendo ragionevolmente “rappresentarsi, in via prospettica, la totale conferma della ricostruzione della dinamica da parte del Tribunale e la sostanziale diagnosi di mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del G., sia in ordine all’evento di danno, che soprattutto in ordine allo stesso nesso causale tra la condizione pericolosa della strada e la sua caduta a terra”, tenuto conto “degli argomenti di incoerenza della narrazione dei fatti da parte dello stesso attore, desumibili proprio dai testi C. e B., per tutte le ragioni specificate analiticamente nella gravata decisione”;

il G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, affidandosi a sei motivi illustrati da memoria; l’ANAS ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo deduce l'”omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha costituito oggetto di esame fra le parti”, evidenziando l’ammissibilità della censura in quanto la Corte di Appello aveva operato “un limitato riferimento ai testimoni C. e B.”, senza considerare “le altre e pur decisive ulteriori prove poste a fondamento dell’appello”; nel merito, il ricorrente rileva come la stessa controparte avesse dato atto, nella propria comparsa di risposta, che il ponte era attraversato da “giunti di dilatazione annegati nell’asfalto, in corrispondenza dei quali si nota(va) un certo sgranamento del materiale bituminoso (…) effetto delle contrazioni dovute agli sbalzi termici” e rileva che dalle fotografie prodotte (e non contestate) emergeva l’esistenza della buca in corrispondenza del giunto del ponte; conclude che la caduta era avvenuta in corrispondenza del giunto, a causa della buca ivi presente e lamenta l’omesso esame delle foto comprovanti l’esistenza di detta buca;

il motivo è inammissibile ex art. 348 ter c.p.c., comma 4, in quanto la Corte di Appello ha chiaramente mostrato di fondare la valutazione di non ragionevole probabilità di accoglimento del gravame sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione di primo grado; la Corte ha infatti evidenziato il mancato assolvimento, da parte del G., dell’onere probatorio sulla ricostruzione del fatto e – soprattutto – “in ordine allo stesso nesso causale fra la condizione pericolosa della strada e la sua caduta a terra”, in tal modo facendo proprio il perno fattuale della decisione del Tribunale;

non sussistendo pertanto evidenza che il Giudice di appello abbia considerato ragioni diverse da quelle, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, risulta inibita la censura deducente un motivo ex art. 360 c.p.c., n. 5;

col secondo motivo (“violazione dell’art. 1227 c.c., in relazione all’art. 2697 c.c. e art. 2051 c.c.”), il ricorrente censura il Tribunale per avere affermato che gravava sull’attore, e non sulla controparte, la prova della mancanza di diligenza del Gr., come pure quella del fortuito, in tal modo sovvertendo la regola di distribuzione dell’onere probatorio prevista dall’art. 2697 c.c.;

il motivo è privo di interesse giacchè l’affermazione (contenuta a pagg. 6 e 7 della sentenza) secondo cui il danneggiato deve provare l'”osservanza (…) dell’obbligo di cautela che deve essere parametrato in relazione alla prevedibilità del medesimo”, benchè non corretta in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è risultata ininfluente nel contesto della decisione, che risulta fondata – a monte – sulla mancata prova del fatto e del nesso causale fra la caduta e la buca asseritamente presente sul manto stradale;

il terzo motivo denuncia il “mancato rilievo di un fatto pacifico da parte dei giudici di merito”, nonchè la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 167 e all’art. 115 c.p.c., comma 2: il ricorrente si duole che non si sia tenuto presente il fatto incontroverso (ammesso dalla controparte in comparsa di risposta) che il ponte fosse attraversato da giunti di dilatazione annegati sull’asfalto, in corrispondenza dei quali si notava “un certo sgranamento del materiale bituminoso”;

il motivo è inammissibile giacchè postula una sostanziale equivalenza fra l’esistenza del giunto e la presenza della buca (che il Tribunale ha ritenuto non dimostrata) e risulta pertanto basato su un presupposto fattuale (della equiparabilità di uno “sgranamento” ad una buca) che è stato implicitamente escluso dal primo giudice con apprezzamento di merito non sindaca bile in sede di legittimità;

col quarto motivo, si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendosi che “i documenti prodotti, le testimonianze come commentate” nel secondo motivo di appello “e la stessa condotta difensiva della controparte avvalorano il fondamento della tesi esposta e assurgono ad indizi gravi, precisi e concordanti circa il fatto di causa”;

il motivo è inammissibile poichè, senza contestare specificamente al giudice di merito di avere erroneamente ravvisato i caratteri (di gravità, precisione e concordanza) della presunzione in fatti che ne erano privi – per il qual caso la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., S.U. n. 1785/2018, in motivazione) ammette la censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), si duole che il Tribunale non abbia apprezzato come gravi, precisi e concordanti gli elementi individuati dal ricorrente (al fine di pervenire ad un accertamento di natura presuntiva circa il fatto che la caduta fosse dipesa da una buca), in tal modo sollecitando una diversa e non consentita nuova valutazione di merito di tali elementi.

Il quinto motivo denuncia “violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3) per non avere il primo giudice considerato l’obbligo dell’ANAS di provvedere alla manutenzione delle strade ex art. 2051 c.c., nonchè art. 2043 c.c.”: richiamate alcune massime di legittimità, il ricorrente conclude che esisteva un’insidia o anomalia, che la stessa non era visibile, segnalata, prevedibile ed evitabile e che, pertanto, sussisteva responsabilità a carico della P.A.;

il motivo – di per sè generico, in quanto non illustra effettivamente alcuna violazione di norme di diritto – è assorbito a seguito della ritenuta incensurabilità della sentenza nella parte in cui ha escluso che sia risultata provata l’esistenza della buca;

il sesto motivo (“violazione di legge per avere il giudice di prime cure fatto applicazione non legittima delle sentenze della Corte di Cassazione in tema di nesso causale e perciò in relazione agli artt. 40 e 41 c.p.c.”) risulta anch’esso assorbito, non essendovi spazio per la valutazione del nesso causale in difetto di accertamento di un’anomalia della strada;

le spese di lite seguono la soccombenza;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019

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