Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19516 del 08/07/2021

Cassazione civile sez. I, 08/07/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 08/07/2021), n.19516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16921/2020 proposto da:

K.A., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Dei

Consoli, 62, presso lo studio dell’avvocato Inghilleri Enrica, che

lo rappresenta e difende, unitamente all’avvocato Paolinelli Lucia,

giusta procura in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 10/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/04/2021 dal Cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. K.A., nato in (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso il decreto n. 3030/2020, emessa dal Tribunale di Ancona, con la quale era stata rigettata la domanda di protezione internazionale proposta dallo straniero.

2. L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i due motivi di ricorso, K.A. denuncia il vizio di motivazione, nonché la violazione e falsa applicazione della Convenzione di Ginevra e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. Lamenta l’istante che il Tribunale non abbia ritenuto attendibile, ai fini della concessione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), la narrazione del fatti che avrebbero indotto il richiedente a lasciare il Paese di origine, consistiti nelle minacce ricevute a seguito di uno scontro tra etnie rivali.

Il ricorrente si duole, altresì, del fatto che il giudice di merito non gli abbia riconosciuto neppure la protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sebbene la regione di origine fosse connotata da una situazione di violenza indiscriminata e generalizzata, e la protezione umanitaria, pur sussistendo, nella specie, evidenti ragioni di vulnerabilità del richiedente.

1.2. I motivi sono inammissibili.

1.2.1. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce, invero, un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5 – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), (Cass., 05/02/2019, n. 3340; Cass., 07/08/2019, n. 21142; Cass., 19/06/2020, n. 11925; Cass., 02/07/2020, n. 123578), escludendosi, in mancanza, la necessità e la possibilità stessa per il giudice di merito – laddove non vengano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso – di operare ulteriori accertamenti (Cass., 27/06/2018, n. 16925; Cass., 12/11/2018, n. 28862).

1.2.2. Nel caso concreto, il Tribunale ha ampiamente motivato circa le ragioni che lo hanno indotto a ritenere non credibili le dichiarazioni dell’istante, in quanto del tutto lacunose e contraddittorie, su punti essenziali della narrazione dei fatti, nonché in contrasto con le fonti internazionali consultate. A fronte delle argomentate conclusioni cui è pervenuto il giudice di appello, il motivo si limita per contro, ad una generica contestazione, non suffragata da elementi di prova, in ipotesi offerti al giudice di merito per corroborare le dichiarazioni ritenute inattendibili.

1.2.3. Per quanto concerne, la protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), va osservato che In tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass., 26/04/2019, n. 11312; Cass., 22/05/2019, n. 13897; Cass., 21/10/2019, n. 26728; Cass., 20/05/2020, n. 9230; Cass., 30/06/2020, n. 13255). Nel caso concreto, il Tribunale ha accertato – con ricorso a diverse fonti internazionali autorevoli citate nel provvedimento – che la regione di provenienza dell’istante è immune da situazioni di violenza indiscriminata derivanti da un conflitto armato interno o internazionale.

In tema di protezione sussidiaria, peraltro, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass., 29/10/2020, n. 23942; Cass., 21/11/2018, n. 30105). Nella specie, le fonti citate dal ricorrente, neppure più aggiornate di quelle menzionate dal Tribunale, mirano inammissibilmente ad ottenere una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito.

1.2.4. Il mezzo è inammissibile, peraltro, anche in relazione alla protezione umanitaria.

1.2.4.1. Il giudice territoriale ha, per vero, motivato il diniego di protezione umanitaria – che si applica temporalmente al caso di specie (Cass. Sez. U., nn. 29459, 29460, 29461/2019 – in considerazione del fatto che la narrazione delle vicende che avrebbero determinato l’abbandono del Paese di origine da parte del richiedente non evidenzia situazione alcuna di vulnerabilità personale, trattandosi di una questione ormai risolta da tempo, in relazione alla quale il richiedente non è stato neppure ritenuto credibile. Ne’ l’istante ha allegato – nel giudizio di merito -problemi di salute, né seri profili di integrazione sociale, come accertato dal Tribunale. Solo in questa sede il ricorrente allega di avere stipulato un contratto di lavoro fino al 2024, laddove il Tribunale fa riferimento solo ad un rapporto di lavoro durato pochi mesi. L’allegazione difetta, peraltro, di autosufficienza, non essendo stato riprodotto l’atto del giudizio di merito nel quale tale circostanza sarebbe stata dedotta.

1.2.4.2. Del resto l’accertata non credibilità della narrazione dei fatti operata dal medesimo, ed il mancato rilievo di una generale situazione socio-politica negativa, nella zona di provenienza, correttamente hanno indotto il Tribunale a denegare la misura in esame (cfr. Cass., 23/02/2018, n. 4455), operando una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass. Sez. U., nn. 29459, 29460, 29461/2019). Ne’ il ricorrente – al di là di generiche dissertazioni relative ai principi giuridici in materia, ed alla riproposizione dei temi di indagine già sottoposti al giudice di merito – ha dedotto di avere allegato, nel giudizio di merito, ulteriori, specifiche, situazioni di vulnerabilità.

2. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

 

 

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